CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ons - - e. () Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate; Ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorrono, disgiuntamente, gli imputati, a mezzo dei propri difensori di fiducia; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso, con i quali contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della responsabilità per il reato ascrittogli, nonché il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è ammissibile in questa sede perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; Ritenuto, inoltre, che Arnao deduce due motivi di ricorso, con i quali contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, nonché in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che gli anzidetti motivi di ricorso, alla stregua del secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - la cui motivazione si intende qui richiamata -, sono inammissibili perché afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec