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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05022/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 387-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al successivo - avverso la sentenza n. 1393/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 giugno 2020 la Corte d'appello di Napoli, giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 8391 del 27 aprile 2016, in riforma della decisione presa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di Napoli, avente ad oggetto il pagamento della somma spettante alla medesima a titolo di differenze sull'importo integrativo, quale lavoratore socialmente utile, dal novembre 2001 al giugno 2003; la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite ed il capo della decisione è Ric. 2021 n. 00387 sez.

ML - ud. 15-11-2022 -2- stato impugnato dalla Mennillo con ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese con controricorso il Comune di Napoli; autonomo ricorso è stato notificato da [OSCURATO:PERSONA], originario ricorrente ed appellante nei giudizi di merito precedenti alla pronuncia di questa Corte, il quale, con un unico motivo, ha eccepito la nullità della sentenza ex art. 132 e 156 cod. proc. civ., deducendo che, sebbene fosse stato parte del giudizio di rinvio, riassunto all'esito della pronuncia rescindente, di detta partecipazione la Corte distrettuale non aveva dato in alcun modo atto nella sentenza e ciò aveva comportato anche la mancata pronuncia sulla domanda, analoga a quella proposta dalla Mennillo, di pagamento delle differenze maturate sull'importo integrativo; ad entrambe le parti è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, la proposta del relatore riguardante la sola posizione del Panico e non quella inerente al ricorso presentato dalla Mennillo P.Q.M.

La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 387-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al successivo - avverso la sentenza n. 1393/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 giugno 2020 la Corte d'appello di Napoli, giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 8391 del 27 aprile 2016, in riforma della decisione presa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di Napoli, avente ad oggetto il pagamento della somma spettante alla medesima a titolo di differenze sull'importo integrativo, quale lavoratore socialmente utile, dal novembre 2001 al giugno 2003; la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite ed il capo della decisione è Ric. 2021 n. 00387 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- stato impugnato dalla Mennillo con ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese con controricorso il Comune di Napoli; autonomo ricorso è stato notificato da [OSCURATO:PERSONA], originario ricorrente ed appellante nei giudizi di merito precedenti alla pronuncia di questa Corte, il quale, con un unico motivo, ha eccepito la nullità della sentenza ex art. 132 e 156 cod. proc. civ., deducendo che, sebbene fosse stato parte del giudizio di rinvio, riassunto all'esito della pronuncia rescindente, di detta partecipazione la Corte distrettuale non aveva dato in alcun modo atto nella sentenza e ciò aveva comportato anche la mancata pronuncia sulla domanda, analoga a quella proposta dalla Mennillo, di pagamento delle differenze maturate sull'importo integrativo; ad entrambe le parti è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, la proposta del relatore riguardante la sola posizione del Panico e non quella inerente al ricorso presentato dalla Mennillo P.Q.M. La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così dec
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