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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 05660/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare un alternativo giudizio inerente al merito e precluso in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione nella quale si è dato conto, ai fini della recidiva, della pluralità dei precedenti anche specifici e commessi con armi, rispetto ai quali i nuovi reati risultano espressivi di accresciuta pericolosità, nonché, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, dei gravi precedenti e dell'allarmante condotta, elementi che hanno coerentemente condotto all'irrogazione di una pena non contenuta nel minimo e ritenuta insuscettibile di riduzione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare un alternativo giudizio inerente al merito e precluso in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione nella quale si è dato conto, ai fini della recidiva, della pluralità dei precedenti anche specifici e commessi con armi, rispetto ai quali i nuovi reati risultano espressivi di accresciuta pericolosità, nonché, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, dei gravi precedenti e dell'allarmante condotta, elementi che hanno coerentemente condotto all'irrogazione di una pena non contenuta nel minimo e ritenuta insuscettibile di riduzione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris