CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 15/12/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- LERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna il decreto in data 15/12/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato il decreto in data 22/09/2022 del Tribunale di Trapani, che ha disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre. Deduce: 1. "Ricorso ex art. 606 e) mancanza o motivazione meramente apparente quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. In relazione alla violazione di legge secondo il disposto dell'art. 4 legge 27.121956 nonché Decreto D.I.g.s. n. 159/2011 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione". Secondo il ricorrente il decreto impugnato «non è ancorato a nessun dato processualmente apprezzabile e valutabile al fine di comprendere qual è la via logica da seguire onde poter con assoluta chiarezza e legittimamente esercitare il diritto di difesa». A sostegno dell'assunto osserva che non è stato dimostrato in che maniera [OSCURATO:PERSONA] avrebbe curato sotto il profilo operativo la latitanza del suo capo; non è stato spiegato in quali occasioni avrebbe curato lo scambio di comunicazioni epistolari tra i vari esponenti dei vertici della consorteria criminale; non è stato specificato quale sarebbe stato il ruolo di assoluto prestigio ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria mafiosa all'interno della provincia trapanese. Aggiunge che non vi è mai stato nessuno scambio di messaggi tra Scimonelli e Giambalvo per il tramite del proposto; che non sono mai stati provati i rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; che non ha mai partecipato agli incontri tra Scimonelli e Giambalvo; che anche in relazione alla vicenda del tentativo di acquisto dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] il proposto ha tenuto una condotta lecita. Viene segnalato, infine, lo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], che ha sempre vissuto con proventi leciti e si è oramai allontanato dalle logiche criminali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va preliminarmente ricordato che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). 1.2. Un così radicale difetto di motivazione non si rinviene nel decreto impugnato, visto che i giudici della Corte di appello (e del Tribunale), con motivazione adeguata, hanno valorizzato a carico del proposto una sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, la relativa ordinanza custodiale e le intercettazioni eseguite in tale procedimento oltre che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali fonti cognitive, i giudici hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] risultava affiliato alla famiglia mafiosa di Partenna, nel cui ambito -tra l'altro- aveva avuto un ruolo di rilievo nella gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], aveva intrattenuto i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], reggente del locale mandamento, aveva avuto il compito di gestire lo scambio di informazioni tra i capi cosca Scimonelli e Giannbalvo.Quanto all'attualità della pericolosità, la Corte di appello ha osservato che l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] risulta di lunga durata e assai risalente e che non sono emersi elementi utili a far ritenere una sua dissociazione da [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, risulta attualmente operativa. 2. A fronte di una motivazione che non può dirsi mancante né apparente, il ricorrente si limita a contestare -genericamente e apoditticamente- le circostanze evidenziate dai giudici di merito, assumendo la loro inesistenza ovvero la loro inidoneità ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, sulla scorta di argomentazioni che sono riferibili esclusivamente alla motivazione, senza essere riconducibili al vizio di violazione di legge, come sopra rappresentata. Da qui l'inammissibilità del ricorso in quanto propone questioni non consentite in sede di legittimità avverso un provvedimento applicativo di una misura di prevenzione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil