CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello diCaltanissetta ha confermato la sentenza in data 9 aprile 2024 del Tribunale diGela con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predettoimputato in relazione al reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.)commesso in data 8 settembre 2020.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica ereiterata.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto, trovandociin presenza di un contratto ad esecuzione istantanea, l’eventuale inadempimentodi una delle parti, sebbene mascherato da artifizi e raggiri, non sarebbe idoneo aconfigurare il reato di truffa.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato e che corretta è lariconducibilità dell’azione posta in essere dall’imputato alla contestata fattispeciedi truffa;che, la Corte di appello, con motivazione congrua e rispondente ai principidi diritto che regolano la materia, ha chiarito come la consegna dell’assegnocontraffatto a titolo di pagamento del bene acquistato dalla persona offesa èstata contestuale alla consegna del bene stesso, situazione che pertantoconsente di ritenere integrato il delitto di truffa e che di certo non può rilevare lacircostanza che la falsità dell’assegno è emersa in un momento successivoallorquando il titolo di credito è stato posto all’incasso;che, di conseguenza, la giurisprudenza richiamata nel ricorso non èconfacente al caso qui in esame.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI