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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 35703/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso,. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo di ricorso, deducenancanza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale disposto una riduzione della pena inflitta all'imputato senza pronunciarsi sul riconoscimento delle attenuanti generiche,esplicitamenteinvocate con l'atto di appello, come pure riconosciuto nella sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello, nel ritenere fondato l'appello, ha\ridotto di un terzo la pena base detentiva individuata dal primo Giudice e di circa un terzo la pena base pecuniaria,su cui ha poi operato la riduzione per il rito, così implicitamente riconoscendo le circostanze attenuanti generiche che l'imputato aveva peraltro invocato in termini meramente enunciativi, del tutto aspecifici, attesa la mancanza di allegazione di elementi specifici a sostegno della relativa richiesta.

Genericità che connota anche la doglianza riproposta in questa sede.

Nella sostanza, la Corte territoriale, accogliendo l'appello proposto, ha adeguat94a pena al fatto concreto, illustrandone adeguatamente le ragioni laddove ha osservato che la pena base applicata dal Giudice di primo grado risultava eccessiva,«posto che tra i criteri di determinazione della pena di cui all'art.133 c.p.rientra anche la valutazione relativa alla personalità del reo», all'evidenza effettuata dalla Corte di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 maggio 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso,. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo di ricorso, deducenancanza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale disposto una riduzione della pena inflitta all'imputato senza pronunciarsi sul riconoscimento delle attenuanti generiche,esplicitamenteinvocate con l'atto di appello, come pure riconosciuto nella sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello, nel ritenere fondato l'appello, ha\ridotto di un terzo la pena base detentiva individuata dal primo Giudice e di circa un terzo la pena base pecuniaria,su cui ha poi operato la riduzione per il rito, così implicitamente riconoscendo le circostanze attenuanti generiche che l'imputato aveva peraltro invocato in termini meramente enunciativi, del tutto aspecifici, attesa la mancanza di allegazione di elementi specifici a sostegno della relativa richiesta. Genericità che connota anche la doglianza riproposta in questa sede. Nella sostanza, la Corte territoriale, accogliendo l'appello proposto, ha adeguat94a pena al fatto concreto, illustrandone adeguatamente le ragioni laddove ha osservato che la pena base applicata dal Giudice di primo grado risultava eccessiva,«posto che tra i criteri di determinazione della pena di cui all'art.133 c.p.rientra anche la valutazione relativa alla personalità del reo», all'evidenza effettuata dalla Corte di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2024 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 35703/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris