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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00165/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico dell'odierno ricorrente, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto pienamente attendibile il riconoscimento del Medri, risolvendo in modo puntuale la doglianza relativa al fatto che Barilli e Cavallari avessero indicato il Medri pur non essendosi espressamente interfacciati con lo stesso (si veda pag. 8 della sentenza impugnata); va, inoltre, rilevato che l'affermazione di responsabilità non si fonda unicamente su tale riconoscimento ma anche su altri elementi, indicati a pag. 9, che rafforzano il compendio probatorio; considerato che il giudizio sulla pena, oggetto degli ulteriori motivi di ricorso, è stato congruamente motivato (si veda pag. 14 dove si richiamano i precedenti penali specifici e le modalità della truffa) in considerazione delle circostanze fattuali, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione, previa esclusione della recidiva applicata in assenza di una motivazione esplicita, è manifestamente infondato posto che per costante orientamento ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, anche ove la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, comma secondo cod. pen. (Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019 Rv. 275821 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico dell'odierno ricorrente, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto pienamente attendibile il riconoscimento del Medri, risolvendo in modo puntuale la doglianza relativa al fatto che Barilli e Cavallari avessero indicato il Medri pur non essendosi espressamente interfacciati con lo stesso (si veda pag. 8 della sentenza impugnata); va, inoltre, rilevato che l'affermazione di responsabilità non si fonda unicamente su tale riconoscimento ma anche su altri elementi, indicati a pag. 9, che rafforzano il compendio probatorio; considerato che il giudizio sulla pena, oggetto degli ulteriori motivi di ricorso, è stato congruamente motivato (si veda pag. 14 dove si richiamano i precedenti penali specifici e le modalità della truffa) in considerazione delle circostanze fattuali, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione, previa esclusione della recidiva applicata in assenza di una motivazione esplicita, è manifestamente infondato posto che per costante orientamento ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, anche ove la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, comma secondo cod. pen. (Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019 Rv. 275821 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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