CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso— [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata chiesta la revoca della confisca di due orologi di marca Rolex, disposta - ai sensi dell'art. 240, secondo comma n. 2, cod. pen., con decreto di archiviazione reso il 23 novembre 2011, nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 648 cod. pen. allo stesso contestato. A ragione della decisione, rilevava trattarsi d'ipotesi di confisca obbligatoria, avendo a oggetto beni la cui detenzione costituisce il reato di cui all'art. 648 cod. pen., la cui provenienza delittuosa degli stessi era evincibile dalla triplice circostanza che: i) sia al momento della perquisizione, sia nel corso del procedimento, l'indagato non aveva prodotto di documentazione attestante la lecita provenienza dei due orologi; li) era disoccupato; iii) il modello di uno dei due orologi era da donna. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Strazzullo, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce la violazione degli artt. 648 e 240 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Evidenzia che, a fondamento della misura ablativa, è stato posto un decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato. E', dunque, da escludersi che l'ordinanza di archiviazione contenga quella tipologia di accertamento del fatto-reato e della relativa responsabilità penale da cui può scaturire l'applicazione della confisca. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 3 ottobre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza dev'essere annullata per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. La confisca di cui si tratta è stata qualificata dal Giudice dell'archiviazione prima e da quello dell'esecuzione poi, come ipotesi di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, secondo comma n. 1, cod. pen.. Sicché se ne è tratta la conseguenza che tale confisca potesse essere disposta anche in presenza di pronuncia di assoluzione ovvero di proscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato. Possibilità - si è ulteriormente chiarito nel provvedimento - che è riconosciuta anche nel caso in cui, per ragioni di economia processuale sottostanti alla previsione dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen., la sussistenza del reato venga esclusa anticipatamente con provvedimento di archiviazione. Ciò in base al rilievo secondo cui non è sostenibile che, per potersi disporre la confisca, il P.M. sia costretto a esercitare l'azione penale ove già risulti l'inutilità del dibattimento per intervenuta prescrizione del reato o per evidente mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero in caso di morte dell'imputato. 3. Tuttavia, le considerazioni che precedono, certamente condivisibili in astratto, non si attagliano al caso che ci occupa. 3.1. Non è superfluo premettere che in Sez. U n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - nel quadro di un'ampia ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale, anche di rango costituzionale e sovranazionale, e dopo aver motivatamente escluso che la confisca del «prezzo» del reato (a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen.), o la confisca «diretta» del «prezzo» o del «profitto» (ove obbligatoria, come nei casi previsti dall'art. 322-ter cod. pen.), si atteggi alla stregua di una pena - si è affermato il principio per cui tali misure ablative (dalla natura cautelare, perché pur sempre collegate alla pericolosità della res e tendenti a prevenire la reiterazione criminosa) non presuppongono un giudicato formale di condanna, quale unica fonte idonea a fungere da titolo che le legittimi. Ciò che risulta «convenzionalmente imposto», alla luce della pronuncia della Corte EDU 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, e «costituzionalmente compatibile», in ragione delle linee-guida tracciate dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 49 del 2015, è che la responsabilità del destinatario della misura reale sia stata nel processo accertata, in modo non meramente incidentale, anche se il processo stesso sia stato definito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; il che si verifica, propriamente, allorché il giudice dell'impugnazione dichiari una tale estinzione, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come «prezzo» o «profitto» sia rimasto inalterato nel merito in tale successivo grado. La giurisprudenza di legittimità, quale espressa dal suo più alto consesso, dunque, riflette il principio per cui la confisca pertinenziale - prevista dall'art. 3 240 cod. pen., o da disposizioni speciali - sia strettamente correlata alla pronuncia irrevocabile di condanna. Tale principio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, può essere derogato solo a fronte di un accertamento di responsabilità intervenuto nel corso del processo, non a titolo meramente incidentale, ma consacrato da una sentenza almeno di primo grado, dopo la quale sia maturata la prescrizione del reato. La deroga, inoltre, si riferisce ai soli casi di confisca per legge obbligatoria, in cui la "pericolosità" della cosa sussiste in re ipsa. 3.2. Ciò premesso, venendo al caso di specie, dalla stessa lettura del provvedimento si evince che ricorreva pacificamente un'ipotesi di confisca facoltativa, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., laddove l'estinzione del reato era stata dichiarata nel provvedimento di archiviazione a ragione della intervenuta prescrizione del reato. La misura deve considerarsi, pertanto, adottata fuori dei casi previsti dalla legge penale e l'ordinanza che l'ha disposta dev'essere, di conseguenza annullata. Quanto alla modalità dell'annullamento, lo stesso dev'essere disposto con rinvio al giudice che l'ha pronunciata che verificherà se i beni possano essere restituiti, attenendosi al principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione, anche in assenza di confisca, e cioè qualora si tratta della semplice restituzione di cose sequestrate, deve basarsi non già sul favor possessionis bensì sulla prova positiva dello ius possidendi (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205705; Sez. 2 , n. 3788 del 11/09/2019, Papis, Rv. 278236; Sez. 1, n. 8997 del 13/02/2008, Lattanzi, Rv. 239517; Sez. 1, n. 26475 del 09/06/2009, Russo, Rv. 244035) e al corollario secondo cui, se non vi sia alcuno che provi il suo diritto, deve disporre la devoluzione dei beni alla Cassa delle ammende ai sensi e nei termini di 3 cui all'art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Sez. 3, n. 23475 del 08/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275790; Sez. 1, n. 10273 del 08/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239566). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]