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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 05226/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Bari - adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - confermava l'ordinanza emessa il 7 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui veniva rigettata la istanza di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata il precedente 7 febbraio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di detenzione ai fini di cessione di 100 grammi di cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n.309 di cui al capo 2) della contestazione provvisoria.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per illogicità per avere il Tribunale confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare nonostante il mutato quadro indiziario, conseguente alla corretta trascrizione della conversazione oggetto di intercettazione ambientale, le dichiarazioni del coindagato Mastrorilli e il favorevole parere al provvedimento di revoca espresso dal Pubblico Ministero procedente; -violazione di legge e vizio di motivazione, per l'illogicità e per omissione, per avere il Tribunale assertivamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni con cui il coindagato Mastrorilli aveva escluso la responsabilità del Maurogiovanni in relazione allo specifico episodio criminoso; -violazione di legge, in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, e 192, comma 3, cod. proc pen.,e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che le dichiarazioni etero accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA] fossero oggettivamente riscontrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che si vanno ad esporre.

2. I Giudici di merito hanno rilevato che le allegazioni difensive poste a fondamento della richiesta di revoca non avevano fatto venir meno la gravità del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] : a) l'errore trascrittivo non assumeva significanza probatoria perché «la discrasia "tuo/il cognato" può [poteva]essere ricondotta a semplici espressioni stilistiche degli interlocutori e al contesto della conversazione»; b) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui l'annotazione «100 g.

"Congnato N."» rinvenuta sul bigliettino oggetto di sequestro in casa di [OSCURATO:PERSONA], non era riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ma ad [OSCURATO:PERSONA] - non erano convincenti perché il «Mastrorilli non ha [aveva] spontaneamente ricordato il significato di quella annotazione manoscritta...»;c) il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito - per averlo appreso dallo stesso Mastrorilli- che la indicata annotazione era invece riferibilAcorrente, il quale gestiva una fiorente piazza di spaccio.

3. Il Tribunale - nel confutare le deduzioni difensive - non ha fornito una esauriente e logica motivazione: l'iter che ha condotto alla decisione si dimostra incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore e inficiato da errori di diritto.3.1.

Il negativo giudizio di credibilità formulato nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] si appunta semplicisticamente su una asserita "non spontaneità" del ricordo (pag. 2 del provvedimento).

Ora, per quanto il rapporto di affinità tra il dichiarante e il ricorrente (Mastrorilli è il cognato di Maurogiovanni) imponga indubbiamente maggiore rigore valutativo nella formulazione del giudizio di credibilità intrinseca, è censurabile in questa sede la frammentaria e non logica valutazione del "novum" prospettato dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] ha "scagionato" il cognato [OSCURATO:PERSONA], ma non ha affatto reso una dichiarazione totalmente "liberatoria": ha, infatti, riferito agli inquirenti che il cognato era solito rifornirsi di sostanza stupefacente «da loro» seppure per quantitativi inferiori ( i.e. di «50 grammi alla volta»).

I Giudici di merito si sono erroneamente "concentrati" sulla parte favorevole del narrato, non congruamente valutando il contenuto e il tenore complessivo delle dichiarazioni e non considerando nemmeno il contesto e il momento in cui esse sono state rese.

Il Tribunale avrebbe dovuto in primo luogo "confrontarsi" con il fatto che il Mastrorilli non ha semplicisticamente escluso le responsabilità del Maurogiovanni, riferendo che i 100 grammi di cocaina - di cui alla citata annotazione "Congnato N." - non fossero destinati a costui, ma ha comunque confermato il coinvolgimento dell'indagato negli "affari di droga" , affermando che il predetto fosse solito acquistare 50 grammi di stupefacente, ed ha addebitato lo specifico episodio criminoso in contestazione ad una terza persona, di cui ha fornito le precise generalità.

Ebbene, se effettivamente l'obiettivo del Mastrorilli fosse stato quello di scagionare il cognato, avrebbe dovuto in modo convincente e logico spiegare perché mai il predetto: a) ha reso dichiarazioni solo in minima parte "liberatorie"; b) ha accusato, in modo netto e preciso, un terzo innocente, facendo agli inquirenti nome e cognome del vero acquirente, rendendosi così autore del reato di calunnia; c) ha mentito nonostante il proposito di "collaborare", non solo manifestato ma attuato mediante dichiarazioni contra se anche in relazione a fatti non noti agli inquirenti.

3.2. Nel ragionamento seguito dai Giudici si registra poi anche un evidente errore di valutazione, là dove è stato attribuito valore "probatorio" assorbente e preponderante alle dichiarazioni etero-accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Nel provvedimento impugnato non è stato considerato che il Maselli è un teste de relato e che la fonte delle sue conoscenze lo ha smentito; altrettanto erroneamente il riscontro individualizzante ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. al narrato del Maselli è stato individuato nell'annotazione "congnato N.", di incerto e dubbio significato.

3.3. Infine, l'utilizzo, nel corso del colloquio captato in ambientale, della espressione "100 al cognato" in luogo di "100 a tuo cognato" da parte di Milella - che nel rivolgersi al Mastrorilli indicava gli acquirenti dello stupefacente a cui occorreva restituire i soldi - non può essere semplicisticamente interpretato come una discrasia da ricondurre a "semplici espressioni stilistiche degli interlocutori" (pag. 2 dell'ordinanza), viepiù alla stregua delle prospettazioni del difensore.

4. Alle segnalate carenze motivazionali segue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. perché rivaluti gli aspetti critici evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Bari - adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - confermava l'ordinanza emessa il 7 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui veniva rigettata la istanza di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata il precedente 7 febbraio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di detenzione ai fini di cessione di 100 grammi di cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n.309 di cui al capo 2) della contestazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per illogicità per avere il Tribunale confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare nonostante il mutato quadro indiziario, conseguente alla corretta trascrizione della conversazione oggetto di intercettazione ambientale, le dichiarazioni del coindagato Mastrorilli e il favorevole parere al provvedimento di revoca espresso dal Pubblico Ministero procedente; -violazione di legge e vizio di motivazione, per l'illogicità e per omissione, per avere il Tribunale assertivamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni con cui il coindagato Mastrorilli aveva escluso la responsabilità del Maurogiovanni in relazione allo specifico episodio criminoso; -violazione di legge, in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, e 192, comma 3, cod. proc pen.,e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che le dichiarazioni etero accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA] fossero oggettivamente riscontrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che si vanno ad esporre. 2. I Giudici di merito hanno rilevato che le allegazioni difensive poste a fondamento della richiesta di revoca non avevano fatto venir meno la gravità del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] : a) l'errore trascrittivo non assumeva significanza probatoria perché «la discrasia "tuo/il cognato" può [poteva]essere ricondotta a semplici espressioni stilistiche degli interlocutori e al contesto della conversazione»; b) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui l'annotazione «100 g. "Congnato N."» rinvenuta sul bigliettino oggetto di sequestro in casa di [OSCURATO:PERSONA], non era riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ma ad [OSCURATO:PERSONA] - non erano convincenti perché il «Mastrorilli non ha [aveva] spontaneamente ricordato il significato di quella annotazione manoscritta...»;c) il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito - per averlo appreso dallo stesso Mastrorilli- che la indicata annotazione era invece riferibilAcorrente, il quale gestiva una fiorente piazza di spaccio. 3. Il Tribunale - nel confutare le deduzioni difensive - non ha fornito una esauriente e logica motivazione: l'iter che ha condotto alla decisione si dimostra incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore e inficiato da errori di diritto.3.1. Il negativo giudizio di credibilità formulato nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] si appunta semplicisticamente su una asserita "non spontaneità" del ricordo (pag. 2 del provvedimento). Ora, per quanto il rapporto di affinità tra il dichiarante e il ricorrente (Mastrorilli è il cognato di Maurogiovanni) imponga indubbiamente maggiore rigore valutativo nella formulazione del giudizio di credibilità intrinseca, è censurabile in questa sede la frammentaria e non logica valutazione del "novum" prospettato dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] ha "scagionato" il cognato [OSCURATO:PERSONA], ma non ha affatto reso una dichiarazione totalmente "liberatoria": ha, infatti, riferito agli inquirenti che il cognato era solito rifornirsi di sostanza stupefacente «da loro» seppure per quantitativi inferiori ( i.e. di «50 grammi alla volta»). I Giudici di merito si sono erroneamente "concentrati" sulla parte favorevole del narrato, non congruamente valutando il contenuto e il tenore complessivo delle dichiarazioni e non considerando nemmeno il contesto e il momento in cui esse sono state rese. Il Tribunale avrebbe dovuto in primo luogo "confrontarsi" con il fatto che il Mastrorilli non ha semplicisticamente escluso le responsabilità del Maurogiovanni, riferendo che i 100 grammi di cocaina - di cui alla citata annotazione "Congnato N." - non fossero destinati a costui, ma ha comunque confermato il coinvolgimento dell'indagato negli "affari di droga" , affermando che il predetto fosse solito acquistare 50 grammi di stupefacente, ed ha addebitato lo specifico episodio criminoso in contestazione ad una terza persona, di cui ha fornito le precise generalità. Ebbene, se effettivamente l'obiettivo del Mastrorilli fosse stato quello di scagionare il cognato, avrebbe dovuto in modo convincente e logico spiegare perché mai il predetto: a) ha reso dichiarazioni solo in minima parte "liberatorie"; b) ha accusato, in modo netto e preciso, un terzo innocente, facendo agli inquirenti nome e cognome del vero acquirente, rendendosi così autore del reato di calunnia; c) ha mentito nonostante il proposito di "collaborare", non solo manifestato ma attuato mediante dichiarazioni contra se anche in relazione a fatti non noti agli inquirenti. 3.2. Nel ragionamento seguito dai Giudici si registra poi anche un evidente errore di valutazione, là dove è stato attribuito valore "probatorio" assorbente e preponderante alle dichiarazioni etero-accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Nel provvedimento impugnato non è stato considerato che il Maselli è un teste de relato e che la fonte delle sue conoscenze lo ha smentito; altrettanto erroneamente il riscontro individualizzante ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. al narrato del Maselli è stato individuato nell'annotazione "congnato N.", di incerto e dubbio significato. 3.3. Infine, l'utilizzo, nel corso del colloquio captato in ambientale, della espressione "100 al cognato" in luogo di "100 a tuo cognato" da parte di Milella - che nel rivolgersi al Mastrorilli indicava gli acquirenti dello stupefacente a cui occorreva restituire i soldi - non può essere semplicisticamente interpretato come una discrasia da ricondurre a "semplici espressioni stilistiche degli interlocutori" (pag. 2 dell'ordinanza), viepiù alla stregua delle prospettazioni del difensore. 4. Alle segnalate carenze motivazionali segue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. perché rivaluti gli aspetti critici evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso
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