CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 7786-2023 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 11, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DIFENDE; - RICORRENTE - CONTRO I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - INTIMATO - [OSCURATO:PERSONA]'ORDINANZA N. 6696/2023 [OSCURATO:PERSONA] ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 17102/2021; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 7786/2023 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. con il ricorso per correzione di errore materiale, si chiede di correggere l’ordinanza di questa Corte, n.6696 del 2023, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, adeguatamente introdotta in giudizio; 2. l’INPS non ha svolto difese, né l’Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte; 3. il ricorso è da accogliere dovendo emendarsi, l’errore materiale in cui questa Corte è incorsa, disponendo la distrazione delle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]; 4. nulla deve disporsi per le spese . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e corregge l’ordinanza di questa Corte, n. 6696del 2023, disponendo la distrazione delle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma