CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30634/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati, riproponendo questioni di fatto già ampiamente e concordemente risolte dai giudici di merito e, per quanto riguarda l'esimente della reazione all'atto arbitrario del pubblico agente, non si confronta in alcun modo con la specifica motivazione resa sul punto, dalla quale emerge l'assoluta legittimità del controllo e l'impossibilità di riconoscere sia pur a livello putativo la predetta esimente; ritenuto che il quarto motivo, concernente la dedotta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 186 c.d.s., è manifestamente infondato, posto che nella determinazione del termine massimo il ricorrente non ha tenuto conto della sospensione derivante dalla c.d. legge "Orlando", applicabile al caso di specie essendo il reato commesso in data 21.12.2018; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estens3are" [OSCURATO:PERSONA] entePaol Ge a imo [OSCURATO:PERSONA] [Digitare qui]