CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 7 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato consumato in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputata denuncia mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, propone doglianze in punto di fatto, volte a sollecitare una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità, ed è meramente reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, adeguatamente disatteso dalla Corte territoriale, che ha in particolare motivato la propria valutazione di attendibilità della teste Kurera con apprezzamento insindacabile nella presente sede; - che il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., omette il confronto con la motivazione fornita sul punto dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come la valutazione di speciale tenuità del danno non si esaurisca nell'esame del valor venale del bene sottratto, ma anche al pregiudizio complessivo recato con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, =ma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de