CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14598/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624, aggravato ex artt. 99 e 625 n. 7 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo il NASO lamenta l'applicazione della contestata recidiva che non avrebbe tenuto conto della limitata pericolosità sociale dell'episodio, senza confrontarsi con la puntuale motivazione della decisione della Corte territoriale laddove ha evidenziato, nel rispondere all'analogo motivo di gravame, che l'imputato aveva precedenti ed in particolare uno recente per furto in concorso, con conseguente genericità della censura; Rilevato che mediante il secondo motivo di ricorso l'imputato contesta il trattamento sanzionatorio irrogato rispetto agii indicici di cui all'art. 133 cod. pen.; Ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142); Ritenuta dunque l'inammissibilità del ricorso poiché il NASO si è limitato ad assumere, del tutto apoditticamente, che sarebbero stati violati detti criteri nella dosimetria sanzionatoria senza operare alcuna concreta censura; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co