CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37432/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Asti, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di querela, mentre ha confermato l’affermazione della penale responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il reato è contestato come commesso in data 20 settembre 2019 e all’imputato risulta contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di prova decisiva richiesta nell’istruttoria dibattimentale di primo grado ed in sede di appello relativa a perizia comparativa fisiognomica antropometrica finalizzata ad accertare se il soggetto ritratto dal circuito di videosorveglianza dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse o meno l’imputato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (v. pag. 3 della sentenza impugnata) affermato che l’individuazione dell’imputato è avvenuto non solo in base al riconoscimento operato “senza alcuna incertezza” dal vicebrigadiere dei carabinieri Bono attraverso l’esame delle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza dello sportello bancomat dove sono stati effettuati i prelievi di denaro, ma anche sulla base dell’identità degli effetti personali trovati in possesso dell’imputato il giorno successivo; che il motivo di ricorso risulta volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, in ogni caso, questa Corte nel suo massimo consesso ha chiarito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.