CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 33573/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso iscritto al n. 12563/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Fermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente ex lege; –controricorrenti – Oggetto Ricorso contro decisioni di giudici speciali e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., C.I.T.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA].; –intimate – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 9982/2023, depositata il 22 novembre2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 6 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del febbraio 2018 la [OSCURATO:SOCIETA]. , operante nel settore dello smaltimento rifiuti, impugnò, davanti al [OSCURATO:PERSONA], l’informativa antimafia interdittiva prot. n. 2071 del 22 gennaio 2018 nei suoi confronti emessa dal Prefetto di Fermo ai sensi degli art t. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ( Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degliarticoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in uno agli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, collegati, precedenti e consequenziali (proc. n. 60/2018 R.G.). Il provvedimento faceva seguito ad una prima interdittiva prefettizia nel 2015 ( poi annullata in autotutela in esito alla fase cautelare davanti al Tar, poiché fondata sul mero coinvolgimento in un “reato spia” come elemento automaticamente vincolante, senza una valutazione complessiva del caso) e ad una seconda interdittiva del 27 novembre 2017 ( fondata sul rinvio a giudizio del presidente [OSCURATO:PERSONA] per il reato ambientale di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e sulla presenza, in organico, di dipendenti impiegati in Campania e Sicilia con rilevanti precedenti penali e di polizia, la cui efficacia era stata però sospesa dal Prefetto, essendo intervenuta ordinanza del Gip di Catania di custodia cautelare in carcere del [OSCURATO:PERSONA] e il sequestro delle quote con amministrazione giudiziaria della società). Erano poi sopraggiunti: il parziale annullamento da parte del Tribunale dei riesame della detta ordinanza cautelare, con scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] e restituzione delle quote ; l’adozione da parte della società dialcune misure di “rigenerazione” (licenziamento dei dipendenti “sensibili”, modifica degli assetti di governance , interventi sull’assetto proprietario); la cessazione dell’amministrazione giudiziaria e delle misure societarie adottate. Tali sopravvenienze aveva no indotto il Prefetto ad emette re la nuova informativa antimafia del 22 gennaio 2018, revocando la sospensione della precedente interdittiva e sostituendola con un nuovo provvedimento interdittivo fondato su una istruttoria aggiornata, nel quale si reputavano non sufficienti, rispetto al rischio di infiltrazione connesso alla figura del [OSCURATO:PERSONA], le iniziative di “discontinuità” societaria poste in essere. 1.1. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 maggio 2018 la ricorrente impugnò altresì: ─ la nota prot. n. 9724 del 27 marzo 20 18 con cui il Prefetto, in adempimento dell’ordinanza interlocutoria del [OSCURATO:PERSONA] n . 52/18, dato atto dell’audizione personale della parte e richiam ate le valutazioni del Commissario nel frattempo nominato ai sensi dell’art. 32, comma 10, d. l . 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva conclusoche, dagli adempimenti svolti e dalla documentazione prodotta, non emergevano elementi utili per ulteriori attività provvedimentali; ─ la nota prot. n. 9775 del 23 marzo 2018 con cui il medesimo Prefetto, sempre sulla base della ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 52/18, adducendo come motivazione la «mancata istanza di permanenza» nella white list da parte della [OSCURATO:SOCIETA] , aveva afferma to che « non sarebbe stato possibile mantenere l'iscrizione in white list, nemmeno se non fosse intervenuta alcuna interdittiva», dal momento che l’istanza era tardiva rispetto ai termini di legge e della certificazione antimafia e che, comunque, alla relativa richiesta non era stato dato seguito istruttorio anche a motivo del comunicato successivo spostamento della sede legale e della sede operativa e amministrativa. 1.2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 dicembre2018 la società impugnò inoltre : ─ il provvedimento della Prefettura di Fermo prot. n. 30401 del primo ottobre 2018 denominato « memoria avente ad oggetto le valutazioni della Prefettura di Fermo a seguito delle misure di rigenerazione compiute dalla [OSCURATO:SOCIETA].», in quanto in tesi recante una inammissibile integrazione dell a interdittiv a (in tale relazione il Prefetto valorizzava altre vicende penali attinenti al presidente e a soggetti collegati, tra cui il Consorzio SENECO, dando atto del quadro aggiornato); ─ la « Segnalazione per la proposta dell'irrogazione di misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale ex art . 6 del d.lgs . n. 159 del 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rodolfo» di alcuni rappresentanti aziendali; ─ i verbali di seduta del [OSCURATO:PERSONA] e di Coordinamento redatti tra settembre del 2017 e settembre del 2018; ─ le relazioni della D.I.A. del mese di marzo, del mese di maggio e delmese di settembre 2017. 1.3. Con sentenza n. 207/2019, depositata in data 13 aprile 2019, il [OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo legittima sia l’originaria interdittiva sia la sua conferma, alla luce del quadro indiziario sul legale rappresentante e della ritenuta insufficienza delle misure di “rigenerazione” adottate dalla società, considerate non idonee a recidere il legame sostanziale con il [OSCURATO:PERSONA], che conservava un ruolo operativo centrale e rimane va il fulcro dell’assetto proprietario e gestionale. 2. Con successivo ricorso iscritto al n. 212/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. impugnò i provvedimenti con cui la Prefettura di Fermo , [OSCURATO:PERSONA] del Governo, avev a disposto la gestione straordinaria e temporanea di [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 32, comma10, del d.l. n. 90 del 2014, su un ampio perimetro di contratti di igiene urbana, con nomina di commissari e correlata sospensione “mirata” dell’interdittiva ai soli fini dei contratti commissariati, nonché degli atti presupposti e del parere ANAC richiamato. 2.1. Con sentenza n. 208/2019, pubblicata il 13 aprile 2019, il Tar rigettò anche questo ricorso. Richiamatala surriferita sentenza n. 207/2019 resa in pari data, ritenne anzitutto infondato il motivo di invalidità derivata; nel merito, quanto al presunto difetto dei presupposti di cui all’art. 32 d. l. cit. , affermò che le misure straordinarie si applicano a qualsiasi tipo di impresa e che, nel caso di una PMI a conduzione fortemente accentrata come [OSCURATO:SOCIETA], dove l’attenzione investigativa era concentrata sull’azionista unico/presidente/amministratore delegato, non era pertinente la soluzione “morbida” del mero sostegno e monitoraggio, essendo il vertice stesso il fulcro delle criticità; di qui la legittimità del ricorso immediato alla gestione commissariale. 3. Investito dagli appelli separatamente proposti dalla società avverso entrambe dette pronuncie (appelli rispettivamente iscritti al n. 9414/2019 R.G. e al n. 9422/2019 R.G.), il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4578 del 6 giugno 2022, ne dispose la riunione e rimise all’Adunanza plenaria le questioni sul rapporto tra giudizio amministrativo contro l’interdittiva/commissariamento e controllo giudiziario volontario ex art . 34 - bis , comma 6, d.lgs . n. 159 del 2011 , chiedendo in particolare se la pendenza del controllo giudiziario comportasse la sospensione necessaria, ai sensi degliartt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., dei giudizi di impugnazione dell’informativa antimafia e delle misure ex art . 32, comma 10, d. l. 90/2014, e se la mancata sospensione in primo grado integrasse error in procedendo tale da imporre rimessione al TAR exart. 105 c.p.a.. 4. Con sentenza 13 febbraio 2023, n. 7, l’Adunanza plenaria affermò il principio di diritto secondo cui la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art . 34 - bis , comma 6, d.lgs . n. 159 del 2011 non è causa di sospensione, né del giudizio di impugnazione contro l’informativaantimafia interdittiva, né del giudizio sulle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ex art . 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 ; esclus e qualsiasi rapporto di pregiudizialità - dipendenza fra i due procedimenti, sottolineando che il controllo giudiziario ha natura rimediale e “rigenerativa”, proiettata al futuro e accompagnata da effetti sospensivi sostanziali (sugli effetti dell’interdittiva e sui termini dell’art. 92), mentre il giudizio amministrativo sull’interdittiva ha funzione di verifica retrospettiva della legittimità del provvedimento prefettizio al momento della sua adozione. 5. Pronunciando quindi sui giudizi riuniti il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9982/2023del 22 novembre 2023, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando le due sentenze del T ar Marche e compensando le spese, in considerazione della complessità e della lunga traiettoria processuale della vicenda. 5.1. Sul piano processuale, il Consiglio di Stato, dato atto della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 7/2023, ha ritenuto corretto il mancato accoglimento, in primo grado, dell’istanza di sospensione; ha inoltre confermato l’ammissibilità dei motivi aggiunti proposti davanti alTar contro la “memoria” prefettizia del primo ottobre 2018, qualificata come atto sostanzialmente confermativo dell’interdittiva a seguito delle ordinanze “propulsive” del giudice di primo grado, ritenendo che negarne la rilevanza significherebbe svuotare di effetto le stesse ordinanze. 5.2. Nel merito, dato atto degli eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di appello dedotti dalla appellante con memorie depositate tra aprile, maggio e ottobre del 2023 [ ossia: a) della ordinanza della Corte d’appello di Perugia n. 2/2021 del 7-20 luglio 2021, che, pronunciando su annullamento con rinvio della S.C. di precedente ordinanza della Corte d’appello di Ancona, aveva ammesso la società al controllo giudiziario volontario exart. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011; b) del dispositivo di assoluzione del Tribunale penale di Catania del 15 luglio 2021, per “fatto insussistente”, a favore del [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA] ; c) della richiesta di archiviazione del P.M. di Napoli del 7 febbraio 2020 in altro procedimento; d) del decreto prefettizio di Macerata n. 54866 del 16 settembre 2021 di iscrizione della [OSCURATO:SOCIETA]. nella white list, rinnovato il 12 ottobre 2022; e) della relazione finale dell’amministratore giudiziario ex art. 34-bis, comma 1, lett. b), del 4 settembre 2023, depositata con nota del 29 settembre 2023 ]ha riaffermato che la legittimità dell’interdittiva si giudica al momento della sua adozione secondo il principio tempus regit actum e che le sopravvenienze penali o di controllo giudiziario non incidono, perché interdittiva e processo penale rispondono a logiche diverse: prevenzione anticipatoria fondata su quadro indiziario, da un lato, e accertamento pieno di reato,dall’altro. Ha richiamato in tal senso «la consolidata giurisprudenza amministrativa», orientata a distinguere nettamente « le due aree di intervento e le diverse procedure, quella (amministrativa) della prevenzione in funzione di tutela della pubblica sicurezza, che costituisce la soglia di massimo avanzamento della prevenzione, rispetto a quella (giudiziaria) della repressione dei reati commessi (Corte cost., sentenze nn. 180 e 118 del 2022, n. 178 del 2021 e n. 57 del 2020; Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3 ; sez. III, 4 gennaio 2022, n. 21; sez. I, pareri, 20 marzo 2023, n. 487, 20 dicembre 2022, n. 2030, 7 luglio 2022, n. 1181, 18 giugno 2021, n. 1060)». Alla luce di tale distinzione funzionale, ha evidenziato come fosse «darespingere l’idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell’informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale e del controllo giudiziario, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal Prefetto e fungere da parametro di giudizio ex post della legittimità dell’interdittiva stessa», salvo precisare che «tali sviluppi ed esiti successivi possono incidere sul giudizio di legittimità solo quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l’Autorità prefettizia, ipotesi che, a giudizio del Collegio, non ricorre nella fattispecie concreta qui in esame». Ha rimarcato, citando diversi conformi pronunce del Consiglio di Stato, che: ─ «l’impugnazione dell’interdittiva antimafia si configura quale giudizio non sul rapporto ma sull’atto, la cui legittimità va scrutinata alla stregua del canone tempus regit actum ; p ertanto, sono tendenzialmente irrilevanti, in punto di scrutinio della legittimità dell’informativa adottata anche sulla base di atti emanati dall’a.g. penale, le successive vicende del medesimo procedimento penale (sentenza 16 giugno 2022 n.4912)»; ─ «i presupposti delle misure del controllo giudiziario e della interdittiva non sono coincidenti, né vi è alcun automatismo di implicazioni valutative tra lo scrutinio svolto, rispettivamente, dall'amministrazione e dal giudice penale; la prima esprime un giudizio statico o retrospettivo su un fenomeno infiltrativo già compiutosi; il secondo effettua una prognosi sulla capacità dell'impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito dell'economia legale(sentenze 7 agosto 2023, n. 7625 e 7 febbraio 2023, n. 1275 ». Ha quindi evidenziato come, «ciò che retrospettivamente – alla luce degli approfondimenti probatori successivamente effettuati nella sede penale e nella sede delle misure di controllo giudiziario di competenza dell’Autorità giudiziaria – può perdere di consistenza o rivelarsi non assistito da sufficienti basi probatorie, ben può, invece, se considerato dall’angolo prospettico anticipatorio della Prefettura e nel momento temporale dell’adozione della misura interdittiva, risultare più che sufficiente a sorreggere la logicità, la razionalità e dunque la legittimità della misura adottata»: «le sopravvenienze», ha osservato, «rilevano prospetticamente de futuro, in quanto premessa e presupposto di una ragionevole revisione, da parte della competente Autorità prefettizia, della posizione dell’impresa prevenuta, essendo espressamente previsto dalla normativa di settore l’aggiornamento periodico, anche su domanda di parte, come del resto fisiologicamente avvenuto nel caso di specie, nel quale la Prefettura di Macerata, dapprima con decreto n. 54866 del 16 settembre 2021, poi con successivo rinnovo del 12 ottobre 2022, ha disposto l’iscrizione della “[OSCURATO:SOCIETA].” nella c.d.white list » . Nel merito, ha ritenuto completo e non illogico l’apprezzamento prefettizio del rischio di infiltrazione, poiché fondato: sulla posizione del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (imputazioni per reati spia, vicende cautelari di Catania, precedenti penali già valutati nel 2015), sulla presenza in organico di dipendenti con gravi pregiudizi penali e contiguità mafiose in appalti campani e siciliani e sull’inadeguatezza delle misure di “rigenerazione” (licenziamenti, nuovo CdA, O.d.V., usufrutto delle quote) a recidere il legame sostanziale tra [OSCURATO:PERSONA] e la società. 5.3. Quanto al commissariamento ex art . 32 d. l. n. 90 del 2014, il Consiglio di Stato ha confermato che, data la concentrazione nella stessa persona dei ruoli di azionista unico, presidente e a.d., non era irragionevole escludere l’adeguatezza di misure più “leggere” e procedere direttamente alla gestione straordinaria, trattandosi di misura collegata ad un’interdittiva già legittimamente emessa e rivolta a garantire continuità di servizi essenziali e tutela dei livelli occupazionali. Ha, inoltre , ritenuto legittima l’estensione del commissariamento a tutti i contratti pubblici in corso, non solo a quelli direttamente coinvolti nelle vicende indiziarie, in quanto le esigenze cautelari, accertata l’interdittiva, riguardano l’intero rapporto dell’impresa con la P.A.. 6. Per la cassazione di tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il Ministero dell’Interno e la Prefettura, [OSCURATO:PERSONA] del Governo , di Salerno. Le società intimate sono rimaste tali. 7. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ. . Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per la inammissibilitàdel ricorso. La società ricorrente ha depositato memori a , con la quale ha anche insistito nella istanza, già formulata in ricorso, di trattazione del ricorso in pubblica udienza. La Corte si è riservata di depositare la decisione nel termine di cui all’art. 380-bis.1. cpv. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ─rubricato «Violazione di legge – rilevante ex art . 360 n . 1 c.p.c. in relazione al l’art . 111 Cost. nella figura del diniego di giurisdizione – per falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 29 del d.lgs . n. 104/10 recante “Codice del processo amministrativo” nella parte in cui stabilisce che “l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni”, allorquando la sentenza impugnata afferma come “inammissibili”, le “sopravvenienze” rispetto all’adozione dell’atto sottoposto a sindacato» ─ la ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato abbia, in sostanza, negato tutela giurisdizionale escludendo radicalmente la rilevanza, nel giudizio di legittimità sull’interdittiva, delle sopravvenienze costituite dagli esiti del controllo giudiziario ex art . bis d.lgs . n. 159 del 2011 e d e i procedimenti penali conclusi favorevolmente. Sostiene che la c.d. “ tassatività sostanziale ”, menzionata dalla Corte costituzionale (C. Cost. n. 57/20) ed elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, degli indicatori utili ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia, non può non implicare una verifica effettiva della sua sussistenza in concreto e non può essere interpretata come insuscettibile di ammettere l’utilizzabilità dell’esito del medesimo procedimento giurisdizionale, proprio posto a base del provvedimento di tutela anticipata (la informativa interdittiva, appunto), al fine di giudicare della fondatezza di tale misura; l’esito di confutazione finale ─ afferma ─ non può non essere apprezzato, perché, se così non fosse , verrebbe ammesso che la tutela anticipata si può spingere sino a colpire un innocente; la conclusione interpretativa del Consiglio di Stato, dunque, secondo cui i fatti successivi all’adozione del provvedimento sottoposto a sindacato giurisdizionale non possono mai avere ingresso e rilevanza ai fini dello scrutinio di legittimità del medesimo provvedimento impugnato , verrebbe a configurare, sotto tale specifico profilo , un vero e proprio diniego di giurisdizione. 2. Con il secondo motivo — proposto in via subordinata e rubricato «Violazione di legge, rilevante ex art . 360 n . 1 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. nella figura del diniego di giurisdizione,per lesione dei principi exart. 3 nonché ex art t. 24 e 111 ed infine ex art . 97 Cost. nonché ex art . 117 comma primo Cost. con riguardo ai principi stabiliti dagli art t. 6 e 13, rispettivamente relativi al “diritto all’equo processo” al “diritto ad un ricorso effettivo” della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 in tema di diritti di proprietà della medesima Convenzione ed ancora degli art t. 16 e 17 (in tema di “impresa” e “proprietà”) nonché 47 (“diritto ad un ricorso effettivo”) e 49 (“proporzionalità dei reati e delle pene”) della [OSCURATO:PERSONA] dei Diritti della Unione Europea» — la ricorrente deduce che, ove si ritenesse corretta la lettura del Consiglio di Stato sulla irrilevanza delle sopravvenienze, l’intero assetto normativo (art. 34 bis, art t. 91 e 92 d.lgs. n. 159del 2011) risulterebbe costituzionalmente sospetto. 2.1 Sotto un primo profilo chiede sollevarsi q.l.c. dell’art. 34-bis del codice delle leggi antimafia, in relazione agliartt. 24 e 3 Cost., sul rilievo che, con l’interpretazione accolta, da una parte, viene ad essere vanificato l’esito del sindacato giurisdizionale, comunque condotto all’esito del medesimo procedimento ex art . 34 - bis , con pregiudizio per una parte rispetto agli altri componenti dell’ordinamento, mentre, dall’altra parte, si consente — in contrasto con i principi di buon andamento ex art . 97 Cost. — che il provvedimento amministrativo, sottoposto a sindacato, possa rimanere intatto (e pienamente quanto pregiudizievolmente efficace) anche se smentito dall’accertamento in fatto condotto dall’Autorità giurisdizionale preposta alle misure di prevenzione. 2.2. Sotto altro profilo, deduce che, con la ripetuta affermazione della autonomia ed indipendenza dell’esercizio del potere amministrativo prefettizio in tema di informativa antimafia rispetto agli accertamenti penali condotti dalla A.G.O., si determina in sostanza la dequotazione della tutela giurisdizionale cui può aspirare ilsoggetto esposto all’esercizio del potere prefettizio rispetto a colui che viene attinto da una misura di prevenzione richiesta ed ottenuta dalla A.G.O.. Tanto legittimerebbe, secondo la ricorrente, i sospetti (ritenuti invece sin qui inammissibili dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 57/20) di conflitto con la previsione costituzionale ex art . 117 primo comma, Cost. per non rispettare tale soluzione interpretativa i parametri di proporzionalità in materia di misure repressive ovvero sanzionatorie imposti dal principio di legalità insito nell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU. 3. Con il terzo motivo — rubricato « Ulteriore violazione di legge , ancora rilevante ex art . 360 n . 1 c.p.c. in relazione al l’art . 111 Cost. nella figura del diniego di giurisdizione, per lesione, sotto ulteriore profilo, dei principi ex art . 3 nonché ex art t. 24 e 111 ed infine ex art. 97 Cost. nonché ex art . 117 comma primo Cost. con riguardo ai principi stabiliti dagli art t. 6 e 13, rispettivamente relativi al “diritto all’equo processo” al “diritto ad un ricorso effettivo” della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché di cui all’art.1 del Protocollo n. 1 in tema di diritti di proprietà della medesima Convenzione ed ancora degli art t. 16 e 17 (in tema di “impresa” e “proprietà”) nonché 47 (“diritto ad un ricorso effettivo”) e 49 (“proporzionalità dei reati e delle pene”) della [OSCURATO:PERSONA] dei Diritti della Unione Europea, con riguardo alla dedotta prospettiva di “riesame amministrativo” quale misura compensativa rispetto al diniego di ingresso nel sindacato giurisdizionale delle sopravvenienze costituite sia dagli esiti del controllo giudiziario ex art . 34 - bis del d.lgs. n. 159/11 (a cui è stata ammessa la società ricorrente) sia da quelli del processo penale a cui è stato sottoposto il legale rappresentante della Società odierna ricorrente (assolto allorquando proprio tale sottoposizione a processo penale ed ancora prima a misura cautelare in carcere venivano richiamati come “spie” della infiltrazione criminale) convergevano, entrambi, nell’escludere la fondatezza dalla originaria misura prefettizia disposta» — la ricorrente contesta l’affermazione secondo cui la mancata considerazione delle sopravvenienze sarebbe compensata dalla possibilità di sollecitare il riesame amministrativo presso la Prefettura. Rileva, anzitutto , che non rispond e al vero che , nella specie, dinanziai riferiti esiti del controllo giudiziario e del processo penale le Autorità amministrative coinvolte abbiano mai avviato iniziative di “autotutela” (o comunque di riesame in sede amministrativa), ad oltre cinque anni di tempo, della sua posizione e che l a riammissione alla white list non costituisc e il risultato di una iniziativa di riesame bensì l’effetto legale automatico dell’ammissione al controllo giudiziario ex art . 34 - bis del d.lgs . n . 159 del 20 11 ; e ffetto legale, dunque, e non già iniziativa amministrativa di riesame. Deduce che, diversamente da quanto divisato nella sentenza impugnata, nessun risultato in termini di coerenza del sistemaè mai giunto dall’esercizio del potere di autotutela. Osserva che, comunque, tale potere , caratterizzato da una amplissima latitudine discrezionale, non è minimamente comparabile alle facoltà di domanda di tutela in sede giurisdizionale, quanto meno caratterizzata dalla terzietà dell’Autorità giurisdizionale, laddove, invece, tale terzietà manca nel momento incui il soggetto interessato sia costretto a rivolgersi alla medesima Autorità amministrativa che ha già adottato il provvedimento ritenuto (o comunque percepito come) lesivo. 4. Preliminarmente, va disattesa l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica exart. 375 cod. proc. civ.. All’esito della riformulazione dell’art. 375 c.p.c., operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, pronuncia in pubblica udienza unicamente nei casi di ricorso per revocazione exart. 391-quater cod. proc. civ. e in quelli di particolare rilevanza della questione di diritto, mentre delibera con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio ex art. 380 - bis.1 c.p.c., « in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza» (art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.). La disposizione delinea un rapporto regola/eccezione secondo cui i ricorsi sono «normalmente» destinati ad essere definiti nel rispetto delle forme previste dall’art. 380-bis.1 c.p.c., ossia all’esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano le condizioni indicate nel primo comma dello stesso art. 375 c.p.c., la cui applicabilità, quanto all’ipotesi riferibile all’esercizio del potere nomofilattico, richiede che la questione di diritto sulla quale la Corte è chiamata a pronunciare si presenti di particolare rilevanza, che va esclusa, non solo nell’ipotesi in cui la questione medesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, ma anche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata ad enunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, sia pure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversità rispetto a quelle già vagliate (v., in termini, Cass. Sez. U. 20/06/2024, n. 17048; Sez. U. 19/02/2024 , nn. 4331, 4340 - 4341, 4371 e 4383; Sez. U. 22/02/2024, n. 4800; Sez. U. 15/03/2024, n. 7049; ma si veda anche, con riferimento al previgente testo dell’art. 375 c.p.c., Cass. Sez. U. 05/06/2018 , n. 14437 , Rv. 649623 , la quale già rimarcava come la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante). Nel caso in esame, la sussistenza di un tale presupposto è esclusa dal carattere consolidato dei principi giurisprudenziali che, come subito appresso si dirà, devono nella specie trovare applicazione. 5. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili. Essi postulano una interpretazione degli art icoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo ( che ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per « motivi inerenti alla giurisdizione») più ampia di quella accolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva (v.,ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 7926 del 2019; Sez. U. n. 8311 del 2019; Sez. U. n. 13243 del 2019 ; Sez. U. n. 29082 del 2019; Sez. U. n. 6460 del 2020; Sez. U. n. 7839 del 2020; Sez. U. n. 19175 del 2020; Sez. U. n. 18259 del 2021; Sez. U. n. 8588 del 2022). Secondo detto orientamento, ormai consolidato, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate, secondo il detto orientamento seguito a Corte cost. n. 6 del 2018, nell’ipotesi in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed ancora nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negando la cognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenza della giurisdizione ad altro giudice. Restano invece esclusi dall’alveo del controllo sul rispetto della giurisdizione i casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento, come era invece ammesso prima della detta sentenza del 2018 del Giudice delle leggi, atteso che anche in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (v. ex multis, Cass.Sez. U . n. 8311 del 2019 ; Sez. U. n. 27770 del 2020 ; Sez. U. n. 19675 del 2 020 ; Sez. U. n. 15573 del 2021; Sez. U. n. 14301 del 2022 ; n. 5862 del 2023 ; n. 34483 del 2023). La denuncia del rifiuto della giurisdizione da parte del giudice amministrativo può dunque rientrare fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se tale rifiuto sia stato determinato dall’erronea affermazione di estraneità alle proprie attribuzioni giurisdizionali, così che la domanda non possa essere da lui conosciuta (cfr. Sez. U. 06/06/ 2017, n. 13976 ; Sez. U. 08/02/2013, n. 3037; Sez. U. 14/01/ 2015, n. 475; 04/10/ 2019, n. 24858; Sez. U.26/10/2021, n. 30112). Dinanzi alle Sezioni Unite non può invece sindacarsi l’errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare la giurisdizione, ma nella denuncia del suo cattivo esercizio. 6. Varrà al riguardo rammentare che con ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 questa Corte a Sezioni Unite aveva dubitato della compatibilità con il diritto dell’Unione della detta consolidata prassi interpretativa nazionale ponendo tale dubbio a motivo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art . 267 T.F.U.E.. Ciò essenzialmente sul rilievo che, in caso di dedotta violazione delle norme eurounitarie, tale orientamento « avrebbe l'effetto di fare consolidare una grave violazione del diritto dell'Unione in un momento in cui essa è ancora rimediabile» (per l’appunto, attraverso il ricorso per cassazione per «motivi inerenti alla giurisdizione»). La Corte di Giustizia, pronunciandosi con sentenza del 21 dicembre 2021, C-497/20 ( [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:SOCIETA]. e altri)ha però risposto al quesito (si trattava in particolare del primo dei quesiti proposti) affermando che «l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro (come l’art. 111, comma 8, Costituzione) che secondo la giurisprudenza nazionale produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro». 7. Nello specifico la Corte di giustizia UE ha disatteso l’argomento del giudice del rinvio, secondo cui, quando il Consiglio di Stato effettua un’applicazione o un’interpretazione di disposizioni nazionali che risulti incompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte, esso eserciterebbe un potere giurisdizionale di cui è privo o un potere di produzione normativa che non rientrerebbe nemmeno nella competenza del legislatore nazionale; e che, di conseguenza, ciò costituirebbe un difetto di giurisdizione, che dovrebbe poter essere impugnabile innanzi alle Sezioni unite della Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.. Al contrario, la Corte di giustizia ha reputato come non sia ammissibile equiparare un motivo vertente su una violazione del diritto dell’Unione ad un motivo inerente alla «giurisdizione», ai sensi del citato art . 111, comma 8, Cost., secondo la linea di pensiero esposta dalla sentenza della Corte costituzionale del 18 gennaio 2018, n. 6. In ordine al principio di effettività, la Corte UE ha affermato che il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso, diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, tranne il caso che ivi non sussista nessun rimedio giurisdizionale, che assicuri il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Ha concluso nel senso che il diritto dell’Unione non impone allo Stato membro di prevedere la possibilità di impugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, le decisioni di irricevibilità adottate dal giudice amministrativo d’appello. Pertanto, anche il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che pure la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (v. Cass. Sez. U.11/11/2019, n. 29085; Id. 06/03/2 020, n. 6460). 8. L’effetto di tale pronuncia ─ la quale, giova ricordare, è vincolante anche fuori del contesto processuale che l’ha provocata, avendo operatività immediata negli ordinamenti interni «al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono» (cfr. Corte cost. n. 284 del 2007) ─ è indubbiamente quello di escludere, come già riconosciuto da Cass. 30/08/2022, n. 25503, pronunciata a definizione del procedimento che aveva originato il rinvio pregiudiziale, la possibilità di rimeditare l’interpretazione restrittiva delle menzionate norme interne sotto il profilo della sua compatibilità con le norme eurounitarie, interpretazione che, difatti, ha trovato ormai ripetute volte conferma nella successiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U. 04/10/2022, nn. 28803 e 28800; 29/09/2022, n. 28431; 28/07/2022, n. 23657; 08/04/2022, n. 11549; 16/02/2022, n. 5121; 31/01/2022, n. 2879; 24/01/2022, n. 1996; 18/01/2022, n. 1454; 13/04/2023, n. 9900; 11/12/2023, n. 34483). 9. Analogamente, come ricorda il P.G. nelle proprie conclusioni, questa Corte ha in più occasioni precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato con cui si censuri il concreto esercizio del potere di sollevare questione di legittimità costituzionale, non potendo l’esercizio di tale potere integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla Corte di cassazione alla stregua degli art t. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (v. ex multis Cass. Sez. U . 29/03/2013, n. 7929; Sez. U. 30/07/ 2018, n. 20168 ; Sez. U. 08/04/2022, n. 11547 ; Sez. U. 30/09/2022, n. 28470 ; Sez. U. 02/08/2023, n. 23532 ; Sez. U. 03/06/2024, n. 15409 ; Sez. U. 28/10/2025, n. 28522). La valutazione che ciascuna “autorità giurisdizionale” è chiamata a fare, su eccezione di una delle parti o di ufficio, in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale non può che rimanere confinata entro i limiti interni della rispettiva giurisdizione e non rientra perciò, nell’ambito del controllo che l’art . 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione» (cfr. Cass. Sez. U.08/04/2022, n. 11547). 10. Alla luce di tale consolidato orientamento, e ricordato pure che, sebbene non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello «stare decisis», la conferma dei propri precedenti da parte delle Sezioni Unite costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento (cfr. Cass. Sez. U. n. 13620 del 31/07/2012; Sez. U. n. 25503 del 2022, cit., in motivazione, § 10), non può dubitarsi dell’inammissibilità dei motivi di ricorso, con riferimento a ciascuno dei profili di censura prospettati. 11. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagliartt. 362 cod. proc. civ. e 110 co d. proc. amm. . Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice amministrativo verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass. Sez. U. 14/09/2020, n. 19085; Cass. Sez. U.13/01/2023, n. 963; Cass. Sez. U. 08/01/2024, n. 566). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze del Consiglio di Stato al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dell’organo di vertice della giurisdizione speciale. 12. Nella specie, alla luce dei principi ora ricordati, appare chiaro come i tre motivi di ricorso pongano questioni che non attingono i limiti esterni della giurisdizione. Con essi, infatti, si contestano regole di giudizio e linee interpretative adottate dal Consiglio di Stato in tema di interdittiva antimafia: in particolare, la scelta di giudicare la legittimità ex ante (tempus regit actum), la non commensurabilità tra prevenzione amministrativa e repressione penale, la tendenziale irrilevanza delle sopravvenienze (salvo macroscopico errore originario), e la possibilità per l’interessato di attivare un riesame amministrativo (art. 91, comma5, d.lgs. n. 159 del 2011). Sono, dunque, critiche al quomodo dell’esercizio giurisdizionale, non al “se” (spettanza del potere), sicché rientrano nel novero degli errori di giudizio non scrutinabili in questa sede. Anche le questioni di costituzionalità prospettate sulla disciplina degli artt. 34 bis, 91, 92 d.lgs. n. 159 del 2011 vengono traslate sul terreno del sindacato di giurisdizione di questa Corte, ma si risolvono, nella prospettiva del ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., in critiche al contenuto del giudizio amministrativo e alla sua regola di decisione, non al se il giudice potesse decidere. 13. La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 14. Il ricorsodeve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi del l’art . 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate neldispositivo. 15. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell e amministrazioni controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in e