CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1973
Cassazione n. 39702/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno avverso l'ordinanza emessa a verbale all'udienza del 24/06/2025, con la quale la Corte di appello di Salerno ha concesso termine a difesa al difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di esecuzione a suo carico, rilevando che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 108, comma 2, cod. proc. pen. per l'abbreviazione dei termini di legge; [OSCURATO:PERSONA] che per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen. non possono considerarsi impugnabili i provvedimenti meramente interlocutori, salvo che non ricorrano ipotesi di abnormità; che le eventuali censure sulla legittimità di tali provvedimenti interlocutori possono essere fatti valere unitamente a quelli definitori (sull'inimpugnabilità delle ordinanzidi rinvio, che non determinano una stasi irrimediabile del procedimento, cfr. Sez. 5, n. 22990 del 02/03/2015, P.m. in proc. Paoloni, Rv. 263818 - 01; Sez. 1, n. 3799 del 07/11/2000, dep. 2001, Kolovos, Rv. 218047 - 01; Sez. 1, n. 3406 del 08/05/2000, P.g.in, Rv. 216173 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] fier