CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03599/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere, annullava l'ordinanza impugnata e disponeva l'immediata scarcerazione dei richiedenti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono indagati per il delitto di cui all'art. 416- bis, dai commi 1 a 5, 7 e 8, cod. pen., per aver partecipato all'associazione camorristica denominata clan Reale, operante prevalentemente nell'area orientale di Napoli, quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, confederatasi con i clan camorristici Formicola e Rinaldi, operanti nel medesimo contesto territoriale, al fine di contrastare il clan Mazzarella, attivo sul medesimo territorio (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto i ruoli di capo e organizzatore del gruppo riconducibile alla famiglia Reale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione di tutte le azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire, delle vittime da colpire, delle richieste da avanzare, della gestione degli aspetti economico-finanziari, mantenendo la "cassa" del clan e provvedendo alla suddivisione e distribuzione delle "mesate" agli affiliati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto il ruolo di partecipe, impiegato per le azioni di fuoco, le estorsioni, il traffico e la gestione delle sostanze stupefacenti e tutte le attività illecite dell'organizzazione, collaborando personalmente e direttamente con i vertici del clan e fungendo da elemento di raccordo con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali. 1.2. Il Tribunale preliminarmente escludeva la sostanziale autonomia della presunta associazione "confederata" rispetto alle altre che la componevano, in quanto tutti gli indagati chiamati a rispondere del cartello Rinaldi-Reale-Formicola venivano indicati quali soggetti di vertice o partecipi dei singoli clan. In particolare, dalle modalità di formulazione dell'imputazione, dagli atti del procedimento, nonché dalle varie decisioni irrevocabili acquisite agli atti emergeva non già l'esistenza di una originale e autonomamente strutturata organizza camorristica denominata cartello Rinaldi-Reale-Formicola indipendente rispetto ai vari clan, ma, in un particolare periodo storico, la condivisione di comuni scelte strategiche tra i tre clan. Del resto, il citato cartello aveva le sue strutture organizzative e operative in quelle degli stessi clan che lo componevano, e che si alleavano tra loro allo scopo non di compiere una autonoma scelta partecipativa ad un sodalizio diverso, bensì di incrementare il potere del loro gruppo e/o di contare su una più elevata forza criminale e militare idonea a respingere gli attacchi dei clan rivali. Si riteneva, pertanto, che la asserita costituzione del cartello Rinaldi-[OSCURATO:PERSONA], rispetto alla già acclarata esistenza del clan Rinaldi, del clan Reale e del clan Formicola, non avesse determinato una autonoma, originaria e ulteriore lesione dell'ordine pubblico nelle zone di influenza di tali organizzazioni camorristiche e nei vari settori criminali di interesse di siffatte associazioni, 1.3. Confermata l'esistenza del clan Reale, il Tribunale negava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1) dell'ordinanza impugnata. Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mazzarella e D'Amico venivano ritenute generiche, prive di richiami specifici a persone, fatti, luoghi e come tali insufficienti a considerare il ricorrente partecipe al clan Reale con il ruolo di cui alla contestazione. In particolare, il collaboratore di giustizia Mazzarella non ricordava il nome del ricorrente e lo indicava genericamente come partecipe al clan, collocandolo in una piazza di spaccio, sicché le sue dichiarazioni non potevano reputarsi attendibili oggettivamente; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'Amico, nella parte in cui affermava sommariamente del coinvolgimento, da parte di tutti i partecipi al clan Reale, in sparatorie ed in attività estorsive, non trovavano alcun riscontro con riferimento alla posizione del ricorrente. Secondo il Tribunale, al fine di colmare le lacune probatorie evidenziate, non potevano essere valorizzati né il controllo operato il 10/10/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si trovava insieme ad altri soggetti, in quanto, in assenza di ulteriori elementi, non consentiva di attribuire un ruolo all'indagato nell'ambito del sodalizio, né le conversazioni intercettate in cui D'Ambrosio e Nurcaro facevano un riferimento, neppure chiaro, all'indagato. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Sorrentino, Mazzarella e D'Amico venivano ritenute inutilizzabili come elementi a carico in quanto non dettagliate circa il suo ruolo nel sodalizio e prive di riscontri concreti. Più precisamente, il collaboratore di giustizia Sorrentino, pur riconoscendo in foto l'indagato, non gli attribuiva alcun ruolo particolare nel clan; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mazzarella, che parlava di [OSCURATO:PERSONA] come obiettivo di una sua vendetta nei confronti del clan Reale poiché ritenuto il "filatore" di uno dei due agguati commessi nei suoi confronti, venivano ritenute estremamente dubbie e integranti un mero sospetto; il collaboratore di giustizia D'Amico attribuiva al ricorrente la qualifica di affiliato al clan Reale con un ruolo apicale, la commissione di varie attività illecite per l'organizzazione nonché la partecipazione alle incursioni armate nei confronti dei clan rivali, ma non indicava episodi specifici né contestualizzava tali affermazioni. Conseguentemente, secondo il Tribunale, il solo riferimento al ricorrente nelle conversazioni intercettate ed il fatto che il suo nominativo era stato rinvenuto nella documentazione sequestrata il 10/10/2015 non potevano fondare un giudizio di gravità indiziaria. 3.1. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli •- DDA - deducendo violazione degli artt. 192, commi 1, 2, 3, e 273 ss. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il Tribunale escludeva la sussistenza di elementi indizianti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base, di un'analisi frammentata e decontestualizzata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, limitandosi ad un giudizio negativo sull'attendibilità intrinseca degli stessi in relazione alle singole posizioni, ma indicando solo parte degli elementi oggettivi menzionati dal Giudice per le indagini preliminari quali riscontri estrinseci individualizzanti. 3.1. In primo luogo, nell'esaminare l'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, il Tribunale si limitava ad analizzare esclusivamente gli stralci dei verbali di interrogatorio nei quali [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato da Mazzarella quale affiliato e da D'Amico quale capo del clan Reale, senza fornire una lettura completa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, nei verbali esaminati dal Giudice per le indagini preliminari, avevano ricostruito nel dettaglio la struttura e l'operatività del clan Reale. Inoltre, le dichiarazioni di Mazzarella e di D'Amico si riscontravano reciprocamente quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Reale poiché entrambi indicavano l'indagato come reggente del clan. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA], sebbene prevalentemente impegnato nella gestione delle piazze di spaccio, aveva un ruolo direttivo anche nella gestione del clan che, come confermato dal Tribunale, controllava il territorio con armi, estorceva le quote ai gestori, partecipava alle azioni di fuoco contro i Mazzarella insieme ai Rinaldi e i Formicola. In ogni caso, il Tribunale non spiegava quali ulteriori elementi concreti i due collaboratori avrebbero dovuto offrire per descrivere il ruolo dell'indagato. L'errato giudizio negativo sull'attendibilità intrinseca conduceva il Tribunale ad un esame sommario degli altri elementi che il G.I.P. aveva ritenuto riscontri estrinseci individualizzanti. In primo luogo, il Tribunale trascurava, non motivando sul punto, le circostanze nelle quali era avvenuto il controllo del 10/10/2015, ben spiegate dal G.I.P.: nel corso di quel controllo, infatti, era stata ritrovata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti ritenuti appartenenti al clan Reale la documentazione contabile riconducibile alla rendicontazione settimanale delle "mesate" agli appartenenti al clan Reale. In secondo luogo, il Tribunale non analizzava tutte le intercettazioni, riportate nell'ordinanza genetica, dalle quali emergeva con chiarezza il ruolo dominante di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei rapporti con gli altri affiliati che si occupavano delle sostanze stupefacenti, conformemente alla qualità di capo del clan Reale attribuitagli dai collaboratori di giustizia Mazzarella e D'Amico. Le conversazioni tra D'Ambrosio, spacciatore per Conto del clan Reale, e Nurcaro, affiliato al medesimo clan, nelle quali il primo chiedeva al secondo di parlare con [OSCURATO:PERSONA], avrebbero acquisito un diverso valore se lette unitamente alle altre; ed in particolare, alle conversazioni nelle quali Esposito e Luongo, soggetti che per conto del clan Reale commettevano anche estorsioni, facevano riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non si fosse interessato di tale questione. Il Pubblico Ministero ricorrente censura, altresì, la mancata considerazione della riunione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], circostanza che riscontrava anche le conversazioni sopra menzionate, che avvenivano nel mese di febbraio 2016 quando erano in corso azioni di fuoco tra i Reale e i Formicola. 3.2. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'esame congiunto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'Amico e Mazzarella dimostrava che quelle del primo riscontravano quelle del secondo in merito ad un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato commesso nei confronti dello stesso Mazzarella; invero, D'Amico indicava nel dettaglio il ruolo di capo svolto dall'indagato, attribuendogli anche in maniera specifica quello di compiere estorsioni nei confronti dei capi piazza ed azioni di fuoco contro i Mazzarella. Inoltre, il Tribunale si limitava ad un generico riferimento alle conversazioni intercettate, senza procedere all'esame analitico delle stesse, che contenevano elementi specifici in relazione alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Reale e al ruolo Come delineato dai collaboratori Mazzarella e D'Amico. Il Procuratore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applícazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocata nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816). In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Questi principi si attagliano al ricorso in oggetto. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il P.M. ricorrente ammette che il collaboratore Mazzarella si era limitato ad affermare che lo stesso faceva parte del clan Reale (dimenticandosi di ammettere che il collaboratore non conosceva nemmeno il nome dell'indagato); sostiene, poi, che D'Amico aveva reso dichiarazioni più specifiche che, in realtà, sono esattamente quelle valutate dal Tribunale: quelle del 18/7/2019, nel quale il collaboratore faceva riferimento alla gestione della piazza di spaccio (che, si ricordi, è oggetto di altra ordinanza cautelare per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990), e quelle del 6/12/2019, nel quale D'Amico, riferendosi ai figli di [OSCURATO:PERSONA] indistintamente, riferiva che tutti si dedicavano non solo alla droga, ma anche alle sparatorie e alle estorsioni. Davvero è difficile sostenere che si tratti di dichiarazioni "specifiche" e sorprende l'osservazione del P.M. ricorrente che censura l'ordinanza per non avere chiarito quali ulteriori elementi concreti i collaboratori avrebbero dovuto offrire per descrivere il ruolo dell'indagato.La censura relativa alla mancata valorizzazione del controllo del 10/10/2015 - nel corso del quale, secondo l'ordinanza genetica, erano stati sequestrati dei fogli su cui erano annotati dei nomi in corrispondenza dei quali vi erano delle cifre, riferibili verosimilmente alla rendicontazione settimanale delle "mesate" agli appartenenti al clan Reale - non tiene conto che il Tribunale, che mostra di averlo considerato, ritiene che tale controllo non possa costituire un riscontro perché non consente di attribuire un ruolo all'indagato nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso. In effetti, questa sembra la questione centrale: nessuno dei due collaboratori di giustizia ha attribuito un ruolo specifico o una condotta specifica all'indagato diversa da quella relativa al narcotraffico, oggetto di separata ordinanza. Il Tribunale ha dimostrato, inoltre, di avere preso in considerazione anche le intercettazioni telefoniche, ritenendo non chiaro il riferimento fatto dagli interlocutori a [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero ricorrente espone il contenuto delle conversazioni intercettate (il cui contenuto non era riportato nell'ordinanza genetica, che faceva richiamo a quella emessa nel 2019 con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990), ammettendo che "lette in maniera decontestualizzata le conversazioni non contengono elementi rilevanti", ma aggiungendo che "lette unitamente alle altre ... avrebbero acquistato un diverso valore". Ma il ricorrente non spiega perché le conversazioni avrebbero una portata differente: in effetti, emerge un riferimento generico a [OSCURATO:PERSONA] ("o' ninnil") che non si era interessato ad una certa questione per la quale deve essere consegnata una determinata somma di denaro. Si tratta di conversazioni di cui non viene spiegata la decisività per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era capo dell'associazione di stampo mafioso e non, piuttosto, partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; del resto, l'ordinanza genetica, nel fare riferimento alle conversazioni intercettate, annotava che esse "danno atto del ruolo dominante nella gestione dei rapporti con gli altri affiliati che si occupano delle sostanze stupefacenti", quindi implicitamente ammettendo che la rilevanza delle stesse sussisteva esclusivamente con riferimento alla diversa imputazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Non si coglie, infine, la rilevanza probatoria della sparatoria del 1/2/2016 menzionata nel ricorso: si era trattato, da quanto appare, di un'aggressione armata da parte di appartenenti al clan Formicola, al termine della quale la polizia giudiziaria aveva verificato la presenza - a quanto pare, nella sua abitazione di residenza - di [OSCURATO:PERSONA]. »In definitiva, il Pubblico Ministero ricorrente non fa che riproporre il contenuto dell'ordinanza genetica, sollecitando una diversa valutazione di merito da parte di questa Corte, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, né il travisamento di elementi probatori. 3. Analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alla motivazione dell'ordinanza impugnata concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto che il collaboratore Mazzarella avesse espresso soltanto un sospetto sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a uno degli attentati che aveva subito, mentre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico non sono state ritenute precise e dettagliate, non indicando il collaboratore rtía episodi specifici di condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e limitandosi a "definire" la posizione dell'indagato. Il Tribunale, infine, ha ritenuto che né le dichiarazioni di Mazzarella né quelle di D'Amico hanno trovato riscontro. Il Pubblico Ministero ricorrente addebita, in primo luogo, al Tribunale di non avere compreso che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia si riscontrano reciprocamente: ma non si avvede che quelle di Mazzarella esprimono un mero sospetto in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un agguato nei suoi confronti; un sospetto non è un indizio, né un dato fattuale, e quindi non può riscontrare alcunché. Il Tribunale valuta, inoltre, le conversazioni intercettate come attinenti esclusivamente al settore del traffico di sostanze stupefacenti, oggetto della separata ordinanza e sottolinea anche che la presenza del nome del Reale nella documentazione sequestrata il 10/10/2015 non è decisiva per la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso, in quanto i riferimenti potrebbero essere a somme relative al traffico di sostanze stupefacenti. Il contenuto delle conversazioni intercettate esposto nel ricorso non smentisce affatto questa valutazione, dimostrando che, appunto, le stesse erano relative al traffico di droga. 4. In definitiva, l'ordinanza dimostra ampiamente che il Tribunale ha preso in considerazione tutto il materiale indiziario oggetto dell'ordinanza genetica e l'ha valutato, ritenendolo insufficiente a fondare un giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione ad associazione di stampo mafioso, consapevole del rischio di utilizzare materiale dimostrativo della dedizione dei due indagati al traffico di stupefacenti per fondare anche una partecipazione ad un diverso sodalizio.La motivazione risulta esistente, logica e priva di travisamenti; il Pubblico Minis