CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06480/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A WN- 1. 1. Con sentenza del 27 marzo 2023 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del 4 marzo 2022 del Tribunale di Verona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciuta la recidiva contestata, alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. 2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e all'eccessività della pena irrogata, rispetto anche al comportamento dell'imputato. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla congruità della pena. Si tratta, it primo protilq di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell'impugnazione ha condiviso la misura della pena come determinata dal primo giudice, peraltro, in misura pari al minimo edittale e ritenuta congrua al fatto. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA](r, - nsor