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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03QGI6Y [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in ratto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Ancona del 3 ottobre 2022, di conferma della sentenza del tribunale di Ancona, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di venti banconote da 50 euro contraffatte, fatto commesso in Corinaldo in data

11. agosto 2019.

Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, si è dedotta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che ha fatto riferimento alla prova della spendita di una banconota falsa con un numero seriale diverso dalle altre, affermazione incompatibile con il capo d'imputazione, che menziona il medesimo numero di serie per tutte le banconote. 2.Con un secondo motivo, si è lamentata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inammissibilità (art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.) perché la perquisizione del veicolo dell'imputato, eseguita d'iniziativa da parte della p.g., fuori dalla flagranza e in assenza di un decreto del pubblico ministero, sarebbe illegittima perché fondata su presupposto inesistente, ovvero dall'essere, il prevenuto, gravato da numerosi precedenti per delitti contro la fede pubblica; tale illegittimità renderebbe inutilizzabile il conseguente sequestro delle banconote false, anche perché convalidato da un decreto non motivato del pubblico ministero, riferito ad un insussistente contesto di flagranza di reato. 3.11 terzo motivo si poggia sul vizio di manifesta illogicità della motivazione e di travisamento probatorio, in quanto il ricorrente sarebbe stato colto in possesso di mere fotocopie di banconote, tutte peraltro caratterizzate dallo stesso numero di serie, mentre la parte motiva della sentenza di condanna ha citato una diversa ed ulteriore banconota, spesa in un esercizio commerciale, ma non facente parte dell'imputazione e la cui falsità non sarebbe nemmeno provata.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre in premessa rilevare come ci si trovi in presenza di una c.d.

"doppia conforme" sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). 2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di as.;.solvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 3.Esula dai poteri della Corte di Cassazione la ''rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processua li.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, Dessimone e altri, rv. 207944) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.)." 4.11 vizio di travisamento della prova ricorre nel caso in cui il giudice del merito abbia omesso di valutare una prova decisiva (travisamento per omissione), oppure abbia fondato il proprio convincimento su di una prova inesistente (travisamento per invenzione) oppure ancora su di un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (travisamento delle risultanze probatorie); in tale ultimo caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione - procedimento non consentito in sede di legittimità - nna di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre, Cass. sez.5, 12/5/22 n. 25248, imp.

R., Rv. 283369; Cass. sez. 5, n.39048 del 25/9/07, Casavola, Rv. 238215).5.Richiamati, in via preliminare, tali principi di diritto, osserva il collegio che la Corte territoriale ha già fornito adeguata ed articolata risposta alle singole ragioni di censura meramente riproposte con il ricorso per cassazione, senza confronto veruno con il loro contenuto. 6.Quanto al secondo motivo, la perquisizione è stata eseguita in un caso di necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 4

I. n. 152/75, è stata convalidata - con il pedissequo sequestro delle banconote contraffatte - dal decreto del pubblico ministero, che, peraltro, non risulta essere stato impugnato ai sensi dell'art. 355 comma 3 cod. proc. pen., così da precludere ogni possibilità di contestarne la genetica legittimità.

Né può accedersi alla tesi dell'invalidità derivata in relazione ai pretesi vizi che affliggerebbero l'atto di perquisizione d'iniziativa (personale e veicolare) operato dalla P.G.; al proposito, dirimente risulta il consolidato insegnamento di legittimità, richiamato dalla sentenza impugnata, che il Collegio condivide (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685), secondo il quale l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che co:stituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (massime precedenti conformi: n. 3879 del 1998 rv. 209400 - 01, n. 3048 del 2000 rv. 220640 - 01, n. 12393 del 2000 rv. 217423 - 01, n. 41449 del 2001 rv. 220082 - 01, n. 45487 del 2001 rv. 220450 - 01, n. 497 del 2003 rv. 222799 - 01, n. 1276 del 2003 rv. 223437 - 01, n. 13718 del 2003 rv. 226436 - 01, n. 26683 del 2003 rv. 225175 - 01, n. 18438 del 2006 rv. 234672 - 01, n. 40833 del 2007 rv. 238114 - 01; massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 5021 del 1996 rv. 204644 - 01). 7.Quanto al primo e al terzo motivo, meramente assertivo è il rilievo difensivo che il sequestro abbia interessato semplici copie fotostatiche di banc:onote, in evidente contrasto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, che, in adesione alle conclusioni della pronuncia del primo giudice, ha rimarcato trattarsi di "falsi originali" connotati dallo stesso numero di serie; e parimenti generica è la doglianza riguardante la pretesa grossolanità delle banconote, in quanto l'apprezzamento della non grossolanità del falso costituisce oggetto di una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità, nel caso in esame congruamente e logicamente motivata, in quanto la Corte territoriale ha illustrato che la banconota spesa al bar "[OSCURATO:PERSONA]" e concretamente valsa ad ingannarne il personale - ancorchè connotata da un diverso numero di serie - presentava le medesime caratteristiche e fattezze delle altre banconote artefatte, sequestrate dalla polizia giudiziaria nel veicolo dell'imputato, così da potersi affermare che, al pari della prima, anche queste ultime possedessero analoga attitudine decettiva.8.Quanto, infine, alla doglianza che attiene alla differente sequenza alfanumerica della banconota utilizzata nell'esercizio commerciale, è opportuno ric:ordare che la mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa.

Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non è ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque stato in condizioni di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione (ex multis, C:ass. sez. 5, n. 7583 del 1999, Grossi e altri, Rv. 213645).

L'eventuale, imprecisa indicazione del numero seriale della banconota spesa al bar "[OSCURATO:PERSONA]", ben distinta nel tenore dell'editto accusatorio rispetto a quelle sequestrate all'imputato, è del tutto inidonea, trattandosi di mero errore materiale, ad ingenerare equivoci di sorta.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03QGI6Y [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in ratto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Ancona del 3 ottobre 2022, di conferma della sentenza del tribunale di Ancona, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di venti banconote da 50 euro contraffatte, fatto commesso in Corinaldo in data 11. agosto 2019. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, si è dedotta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che ha fatto riferimento alla prova della spendita di una banconota falsa con un numero seriale diverso dalle altre, affermazione incompatibile con il capo d'imputazione, che menziona il medesimo numero di serie per tutte le banconote. 2.Con un secondo motivo, si è lamentata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inammissibilità (art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.) perché la perquisizione del veicolo dell'imputato, eseguita d'iniziativa da parte della p.g., fuori dalla flagranza e in assenza di un decreto del pubblico ministero, sarebbe illegittima perché fondata su presupposto inesistente, ovvero dall'essere, il prevenuto, gravato da numerosi precedenti per delitti contro la fede pubblica; tale illegittimità renderebbe inutilizzabile il conseguente sequestro delle banconote false, anche perché convalidato da un decreto non motivato del pubblico ministero, riferito ad un insussistente contesto di flagranza di reato. 3.11 terzo motivo si poggia sul vizio di manifesta illogicità della motivazione e di travisamento probatorio, in quanto il ricorrente sarebbe stato colto in possesso di mere fotocopie di banconote, tutte peraltro caratterizzate dallo stesso numero di serie, mentre la parte motiva della sentenza di condanna ha citato una diversa ed ulteriore banconota, spesa in un esercizio commerciale, ma non facente parte dell'imputazione e la cui falsità non sarebbe nemmeno provata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre in premessa rilevare come ci si trovi in presenza di una c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). 2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di as.;.solvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 3.Esula dai poteri della Corte di Cassazione la ''rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processua li. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, Dessimone e altri, rv. 207944) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.)." 4.11 vizio di travisamento della prova ricorre nel caso in cui il giudice del merito abbia omesso di valutare una prova decisiva (travisamento per omissione), oppure abbia fondato il proprio convincimento su di una prova inesistente (travisamento per invenzione) oppure ancora su di un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (travisamento delle risultanze probatorie); in tale ultimo caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione - procedimento non consentito in sede di legittimità - nna di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre, Cass. sez.5, 12/5/22 n. 25248, imp. R., Rv. 283369; Cass. sez. 5, n.39048 del 25/9/07, Casavola, Rv. 238215).5.Richiamati, in via preliminare, tali principi di diritto, osserva il collegio che la Corte territoriale ha già fornito adeguata ed articolata risposta alle singole ragioni di censura meramente riproposte con il ricorso per cassazione, senza confronto veruno con il loro contenuto. 6.Quanto al secondo motivo, la perquisizione è stata eseguita in un caso di necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 4 I. n. 152/75, è stata convalidata - con il pedissequo sequestro delle banconote contraffatte - dal decreto del pubblico ministero, che, peraltro, non risulta essere stato impugnato ai sensi dell'art. 355 comma 3 cod. proc. pen., così da precludere ogni possibilità di contestarne la genetica legittimità. Né può accedersi alla tesi dell'invalidità derivata in relazione ai pretesi vizi che affliggerebbero l'atto di perquisizione d'iniziativa (personale e veicolare) operato dalla P.G.; al proposito, dirimente risulta il consolidato insegnamento di legittimità, richiamato dalla sentenza impugnata, che il Collegio condivide (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685), secondo il quale l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che co:stituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (massime precedenti conformi: n. 3879 del 1998 rv. 209400 - 01, n. 3048 del 2000 rv. 220640 - 01, n. 12393 del 2000 rv. 217423 - 01, n. 41449 del 2001 rv. 220082 - 01, n. 45487 del 2001 rv. 220450 - 01, n. 497 del 2003 rv. 222799 - 01, n. 1276 del 2003 rv. 223437 - 01, n. 13718 del 2003 rv. 226436 - 01, n. 26683 del 2003 rv. 225175 - 01, n. 18438 del 2006 rv. 234672 - 01, n. 40833 del 2007 rv. 238114 - 01; massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 5021 del 1996 rv. 204644 - 01). 7.Quanto al primo e al terzo motivo, meramente assertivo è il rilievo difensivo che il sequestro abbia interessato semplici copie fotostatiche di banc:onote, in evidente contrasto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, che, in adesione alle conclusioni della pronuncia del primo giudice, ha rimarcato trattarsi di "falsi originali" connotati dallo stesso numero di serie; e parimenti generica è la doglianza riguardante la pretesa grossolanità delle banconote, in quanto l'apprezzamento della non grossolanità del falso costituisce oggetto di una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità, nel caso in esame congruamente e logicamente motivata, in quanto la Corte territoriale ha illustrato che la banconota spesa al bar "[OSCURATO:PERSONA]" e concretamente valsa ad ingannarne il personale - ancorchè connotata da un diverso numero di serie - presentava le medesime caratteristiche e fattezze delle altre banconote artefatte, sequestrate dalla polizia giudiziaria nel veicolo dell'imputato, così da potersi affermare che, al pari della prima, anche queste ultime possedessero analoga attitudine decettiva.8.Quanto, infine, alla doglianza che attiene alla differente sequenza alfanumerica della banconota utilizzata nell'esercizio commerciale, è opportuno ric:ordare che la mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non è ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque stato in condizioni di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione (ex multis, C:ass. sez. 5, n. 7583 del 1999, Grossi e altri, Rv. 213645). L'eventuale, imprecisa indicazione del numero seriale della banconota spesa al bar "[OSCURATO:PERSONA]", ben distinta nel tenore dell'editto accusatorio rispetto a quelle sequestrate all'imputato, è del tutto inidonea, trattandosi di mero errore materiale, ad ingenerare equivoci di sorta. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in fav
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