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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17428/2026

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te pro tempore, rappresentata edifesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AMICO(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 1026/08/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data09/04/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 26/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condottanei confronti della [OSCURATO:PERSONA] CORPORATIONterritorio dello Stato, conclusasi con verbale notificato il 17/12/2018,emise tre avvisi di accertamento con riferimento all’anno d’imposta2016 con cui mosse alla società contribuente due rilievi:- il primo, ai fini IVA, per violazione dell’art. 19, comma 4, edell’art. 36, comma 5, del d.P.R. 633/72 per aver la societàindebitamente detratto IVA relativa all’acquisto di beni e serviziutilizzati promiscuamente nell’ambito delle attività esercitate (avvisodi accertamento n.

TMB064B00402/2021);- il secondo, ai fini IRES e IRAP, per violazione dell’art. 110,comma 7, TUIR e art. 5, D. Lgs. n. 446/1997 per aver dedottocomponenti negativi non deducibili, nonché violazione dell’art. 96,comma 5 bis, del TUIR per aver dedotto interessi passivi indeducibili(avvisi di accertamento n.

TMB0C4B00404/2021 per l’IRES e n.TMB0C4B00403/2021 per l’IRAP).2.

Con sentenza n. 1399/03/2022 depositata il 18/05/2022, laCommissione Tributaria Provinciale di Milano accolse il ricorsoproposto dalla società contribuente annullando gli atti impositivi.3.

L’ufficio propose appello alla CTR della Lombardia che con lasentenza in epigrafe indicata, respinto il motivo con cui l’appellanteaveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per apparenzadella motivazione e respinta l’eccezione sollevata dalla societàappellata relativa all’asserita non contestazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026documentazione da quella prodotta in giudizio, accolse l’appellolimitatamente al rilievo IVA, confermando la sentenza impugnata inrelazione ai rilievi ai fini IRES e IRAP.4.

Quanto alla ripresa a tassazione dell’IVA, la Corte territorialeha ritenuto «corretto il ricalcolo effettuato dall’[OSCURATO:PERSONA] dellapercentuale di indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti promiscui,tenendo conto, ai fini della quantificazione del volume di affaridell’attività di leasing della sola parte finanziaria ed escludendol’importo relativo ai canoni per il rimborso del capitale, essendo ilcriterio maggiormente idoneo, rispetto al volume d’affari, arappresentare in maniera oggettiva e coerente la parte di beni eservizi utilizzati nelle attività gestite separatamente».5.

Quanto alla ripresa ai fini delle imposte dirette, e in particolaresulla questione della «rilevanza della relazione della società direvisione, quale mezzo di prova, e la prova contraria che l’Ufficioavrebbe dovuto assolvere mediante la produzione di documenti chedimostrassero l'errore o l'inadempimento della società di revisione»,la CGT2, richiamando il principio affermato da Cass. n. 5926/2009,ha affermato che «Nella fattispecie l’[OSCURATO:PERSONA] non ha assolto all’oneredella prova contraria tale da privare “della loro forza dimostrativa” ifatti attestati nella relazione attraverso la produzione in giudizio didocumenti che dimostrassero l’errore o l’inadempimento del revisoree neppure ha preso in considerazione la relazione».

In particolare, igiudici di appello affermano che «Dalla lettura della relazione diDeloitte Legal emerge che è stata basata sul parere dei revisoriespresso sul bilancio annuale di [OSCURATO:PERSONA] e, secondo ilparere espresso dai revisori, dal punto di vista contabile tutte le spesee i dati finanziari inseriti erano corretti.

Nello specifico quanto al costodel lavoro del “Management team” nella relazione è stato attestatoche “Sulla base della struttura funzionale della stabile organizzazioneitaliana, si può concludere che i servizi di gestione forniti dalNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026Management team situato nella sede centrale spagnola sononecessari alla stabile organizzazione italiana, poiché tale ufficio nondispone dei dipendenti necessari per prendersi cura di tali attività”.“Inoltre, esiste un MOU concordato nel 2009 tra le parti in cui vengonodefiniti l’ambito dei servizi e le modalità di calcolo del relativoaddebito.

Sulla base della contabilità generale 2016 e dell’allocazionedelle spese effettuata alla stabile organizzazione italiana, vi èconcordanza con i servizi descritti ed inclusi nel MOU e con i serviziaddebitati.

Come dimostrato dal management team, questi servizisono stati effettivamente resi e vanno a beneficio dei vari destinataridel servizio”.

È stato, altresì, precisato che i “[OSCURATO:PERSONA] di fatto i costi del Management team e sono stati addebitatiuna sola volta in base alla corretta chiave di allocazione utilizzata”.Quanto ai costi di affitto degli uffici spagnoli, è stato attestato che “lospazio dell’edificio Atica è utilizzato dai dipendenti della sede centralespagnola ma questi dipendenti forniscono servizi non solo aCaterpillar Spagna ma anche agli altri destinatari dei servizi, questaspesa è ripartita tra le entità beneficiarie, essendo la stabileorganizzazione italiana una delle parti beneficiarie, secondoun’opportuna chiave di allocazione (portafoglio retail medio diciascuna sede)”.

Quanto alla Commissione di Garanzia nella relazioneDeloitte è stato attestato che “tale garanzia era necessaria evantaggiosa per l’attività imprenditoriale svolta dalla stabileorganizzazione italiana”.

Inoltre, è stato precisato che “non vi è stataduplicazione delle spese contestate imputate alla stabileorganizzazione italiana, sono state eseguite due procedure”.Pertanto, la contribuente ha dimostrato che non era stata commessaalcuna duplicazione in sede di addebito e che le poste oggetto dicontrollo rispecchiavano quanto rappresentato nel bilanciodell’esercizio 2016, documento legalmente sottoposto a revisionecontabile e regolarmente depositato, con conseguente rigetto inNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026punto dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, come già precisato, neppure loha esaminato”».6.

Avverso tale statuizione la società contribuente proponericorso per cassazione affidato a un motivo, cui replica l’Agenzia delleentrate intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato a unmotivo.7.

La ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la ricorrente principale censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n.633 del 1972 in collegamento con gli articoli 19 e 19 bis del medesimod.P.R.1.1.

La ricorrente premette:- che la Caterpillar branch italiana svolge più attività, tutteinerenti alla vendita di complessi macchinari (trattori, escavatori,fresatrici, asfaltatrici e simili), più specificamente: «- attività dileasing, i cui ricavi sono totalmente imponibili ai fini IVA, sia nellaparte relativa ai canoni che nella parte relativa agli interessi; - attivitàdi finanziamento, i cui ricavi (gli interessi) sono esenti da IVA; - tuttauna serie di attività (i cui ricavi sono totalmente imponibili) necessarieal recupero dei macchinari».- di avere esercitato l’opzione di tenere contabilità separate perl’applicazione dell’imposta sulla base dei ricavi e dei costi specifici, aisensi dell’art. 36 del d.P.R. 633/1972;- di avere detratto i costi che non avevano un collegamentodiretto e specifico con i ricavi, ovvero i cd. costi promiscui, sulla basedel calcolo del pro-rata generale come previsto dagli articoli 19,comma 5, e 19-bis del d.P.R. citato.1.2.

Sostiene, quindi, che:Numero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026- la CGT2 ha erroneamente interpretato e applicato ledisposizioni in materia di pro-rata; «decisione condizionata da unerrore concettuale che consiste nell’aver equiparato l’attività svoltadalla ricorrente a quella di un istituto bancario»;- «Caterpillar branch italiana non è una banca ma è una societàcaptive (asservita quindi a soddisfare le sole necessità dei clienti delGruppo) che svolge attività di leasing, finanziamento e altre attività(tra le quali il recupero dei beni relativi a contratti di leasing nonandati a buon fine e vendita di beni usati sul mercato).

Da questaerrata equiparazione è derivato il convincimento della Corte diGiustizia Tributaria di 2° grado che la decisione della causa dovevafare riferimento ai principi enunciati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA](richiamata dall’Agenzia delle Entrate) e non ai principi enunciati nellasentenza Volkswagen (richiamata dalla Società) relativa ad unasocietà captive (asservita ai clienti del gruppo Volkswagen) chesvolgeva più attività»;- «incomprensibile è poi l’ultima parte della motivazione dellasentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver richiamato la tesidella Società sul corretto riferimento alla sentenza Volkswagenanziché alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], afferma “Tuttavia ritiene il Collegioche il calcolo del pro rata, così come applicato dalla società, non siagiustificato dalla destinazione di queste spese”.

La causa non riguardala destinazione di determinate spese, ma la corretta impostazione delcriterio necessario a stabilire la percentuale di detraibilità delle spesepromiscue, cioè di quelle spese che non sono direttamente riferibilialle diverse categorie di operazioni che vengono contabilizzateseparatamente per effetto dell’opzione esercitata dalla Società»;- neppure i verificatori avevano individuato fra i costi promiscuidelle voci da imputare in modo specifico alle attività separate aconclusione della verifica fiscale, che era stata di carattere generale,sicché era errata l’affermazione dei giudici di appello secondo cui laNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026società non aveva “giustificato la destinazione di queste spese”,giacché un tale onere probatorio grava sulla parte contribuentesoltanto nel caso in cui non utilizza il criterio proporzionale ma facciadegli abbinamenti specifici.2.

Il motivo è fondato alla stregua delle condivisibiliargomentazioni svolte da questa Corte nelle sentenze gemelle n.7899/2026 e n. 7900/2026, in cui si è occupata in maniera specificae dettagliata della medesima questione posta nel motivo in esame.2.1.

Anche in quale caso, infatti, il perimetro di indagine afferivaad un’ipotesi nella quale una società, nell’esercizio di due attività, unasottoposta ad Iva (attività di leasing), l’altra esente (attivitàfinanziaria della banca), aveva optato, a ciò autorizzata, per la tenutadi contabilità separata; la controversia, quindi, riguardava ladisciplina e la determinazione del diritto alla detrazione dell’Iva percosti relativi a beni utilizzati promiscuamente nell’esercizio dientrambe le attività.2.2.

In tali pronunce si è correttamente posta l’attenzione sulfatto che l’uso promiscuo di beni, strumentali a distinte attivitàeconomiche, ora in regime di esenzione iva, ora assoggettateall’imposta, si riflette sulla detraibilità dell’imposta assolta sui costisostenuti per l’esercizio stesso di quelle attività.

Si tratta di un riflessonecessario dell’incombente principio di neutralità e a ciò è preposta laregola della rilevanza parziale, o se si vuole “frazionata”dell’operazione, secondo il meccanismo del pro-rata, che trovaessenzialmente disciplina nell’art. 19 bis e 36 del d.P.R. n. 633 del1972.

La questione, dunque, non è quella dell’indetraibilità o menodell’iva passiva sull’acquisto (o sulle spese di mantenimento) di beniutilizzati nell’esercizio di attività sottoposte a regimi iva differenti,quanto invece quella della ricerca del criterio che regoli unafattispecie, ossia l’utilizzo promiscuo del bene, senza violare ilprincipio di neutralità.

Peraltro, se il criterio del volume d’affari sulNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026fatturato di ciascuna delle diverse attività esercitate comunementedall’operatore economico, persona fisica oppure struttura complessa,costituisce il criterio astrattamente più lineare e semplice peridentificare gli elementi di valore da cui scaturisce il risultato del pro-rata, ciò non esclude difficoltà nella determinazione della detrazione.3.

Al riguardo, come danno ampiamente atto le citate pronuncedi questa Corte, numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenzaunionale in materia, dapprima con la sentenza del 10 luglio 2014, incausa C-183/13, [OSCURATO:PERSONA], successivamente, con maggioreampiezza e puntualità, con la sentenza 18 ottobre 2018, in causa C-153/17, [OSCURATO:PERSONA], quindi con la sentenza 14dicembre 2016, in causa C-378/15, [OSCURATO:PERSONA], ed infinepiù recentemente con la sentenza 30 aprile 2020, in causa C-661/18.3.1.

L’orientamento sviluppato dalla Corte di giustizia UE inipotesi di società che svolga attività esenti e assoggettate all’imposta(il caso tipico è quello delle operazioni di leasing finanziario) e dideterminazione del pro-rata, è nel senso che «gli Stati membri nonpossono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto delvalore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione,poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisadi quella che risulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizionesecondo il volume d’affari» (CGUE, sentenza Volkswagen)3.2.

In buona sostanza, le spese generali occasionatedall’acquisto di beni e di servizi a uso misto imputabili a operazioniche danno diritto a detrazione, anche se non si riflettono sulla parteimponibile dell’operazione ma nell’importo dell’interesse dovuto atitolo della parte «finanziamento» dell’operazione, ossia la parteesente della stessa, tali spese generali devono comunque essereconsiderate, ai fini dell’IVA, come un elemento costitutivo del prezzodi tale messa a disposizione (CGUE, sentenza 30 aprile 2020, in causaC-661/18, cit.).

E ciò in ragione del principio generale secondo cui ilNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a montepresuppone che le spese sostenute per acquistare questi ultimifacciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazionitassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione.

«Infatti, ilregime delle detrazioni mira a sgravare interamente l’imprenditoredall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attivitàeconomiche.

Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza,la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attivitàeconomiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette22 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA], C-267/15, EU:C:2016:466,punto 32)» (così in CGUE, sentenza Volkswagen).3.3.

Pertanto, secondo la giurisprudenza unionale (in particolare,cfr.

CGUE, sentenza 30/04/2020 in causa C-661/18), gli Stati membripossono, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), delladirettiva 2006/112, applicare, per una determinata operazione, unmetodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sulvolume d’affari, che è il criterio ordinario, ma subordinatamente allacondizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro-rata di detrazione dell’IVA versata a monte più precisa di quellarisultante dall’applicazione del metodo fondato sul volume d’affari equesto perché «il principio di neutralità fiscale, […], inerente alsistema comune dell’IVA, impone che le modalità di calcolo delladetrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle speseoccasionate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che puòessere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione»,precisandosi che «il metodo scelto non deve necessariamente essereil più preciso possibile, ma deve poter garantire un risultato piùpreciso di quello che deriverebbe dall’applicazione del criterio diripartizione basato sul volume d’affari [v., in tal senso, sentenza delNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/202618 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (UK), C-153/17,EU:C:2018:845, punto 53 e giurisprudenza citata]».3.4.

Come precisato, poi, da questa Corte nella sentenza inesame, la Corte EU nella sopra citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto la coerenza al sistema giuridico unionale dellalegislazione italiana, che ha assunto la regola del volume d’affari comecriterio generale ai fini dell’applicazione del pro-rata», ma «acondizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresìdel rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di talesoggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esseimplicano dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta».3.5.

E i principi enunciati da questa Corte di legittimità in materiadi determinazione del pro-rata si pongono in linea con quelli unionalisopra sintetizzati, essendosi affermato che il criterio ordinario per ladeterminazione del pro-rata di detraibilità dell'imposta assolta,concernente i costi promiscui, prende in considerazione il volumed'affari annuo delle stesse attività, gravando sulla parte che contestal'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova chel'applicazione di un metodo differente può determinare un risultatopiù preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, ilrapporto esistente tra attività imponibili ed attività esenti (Cass. n.32326/2024).3.6.

D’altro canto, al volume d’affari complessivo, cui fariferimento l’art. 174 della direttiva 112/2006, ai fini del calcolo delpro-rata, si richiama anche la disciplina nazionale con l’art. 36 deld.P.R. 633/1972, che disciplina proprio le ipotesi di esercizio di piùdetrazione dell’imposta assolta sui costi relativi ai beni ad utilizzopromiscuo.3.7.

Il comma 5 dell’art. 36 citato nel prevedere, quindi, che «ladetrazione di cui all’art. 19 […], se applicata forfettariamente, èNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzatipromiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’eserciziodell’attività stessa», secondo il condivisibile argomentare dellesentenze gemelle di questa Corte, sopra citate, trasfonde a livello dilegislazione nazionale i principi unionali.3.8.

A tal fine richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del22.03.2024, in causa C-674/22, che, nell’indicare i principi di cuitener conto nell’utilizzo del pro-rata, dopo aver ricordato (al p. 43) inpunto di ripartizione degli importi IVA assolti a monte a seconda chele spese corrispondenti si riferiscano ad attività economiche o noneconomiche, «che l’IVA gravante a monte sull’acquisto di beni eservizi da parte di un soggetto passivo non può dare diritto adetrazione nella misura in cui tali beni e servizi siano stati utilizzatiper attività che, data la loro natura non economica, non rientranonell’ambito di applicazione della direttiva IVA», ha precisato (al p. 46)che «[OSCURATO:PERSONA] membri devono vigilare affinché il calcolo del pro-ratatra attività economiche e attività non economiche riflettaoggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte aciascuna di queste due attività».3.9.

Pertanto, per dirla esattamente come nelle sentenze gemellesopra richiamate, «Quello che allora emerge ai fini della detrazionedell’iva assolta sui costi relativi a beni o servizi promiscuamenteutilizzati per più attività, sia imponibili che esenti, esercitate concontabilità separata, è che: 1) il criterio ordinario per ladeterminazione del pro-rata resta quello del volume di affaricomplessivo per ciascuna delle attività esercitate con contabilitàseparata, che sul piano generale si riporta al fatturato, nel significatopiù ampio ad esso attribuibile; 2) in considerazione della fattispeciesottoposta ad esame, è possibile che sia individuato un criterio dideterminazione del volume d’affari più preciso; 3) spetta al giudice,investito dell’eventuale controversia, l’accertamento in concreto dellaNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026alternativa proposta rispetto al criterio del volume d’affaricomplessivo per la determinazione del prorata; 4) in ogni caso non èpossibile derogare al principio di neutralità dell’imposta, così comedelineato dalla giurisprudenza unionale, secondo cui le modalità dicalcolo devono comunque tener conto delle spese sostenute perl’acquisto o la manutenzione dei beni ad uso promiscuo, quando aloro volta già assoggettate ad iva».4.

Ciò detto, deve osservarsi con riferimento alla fattispecieconcreta, del tutto analoga a quella esaminata da questa Corte nellecitate sentenze gemelle, che, in presenza di una società chepacificamente esercita attività con contabilità separata, unasottoposta ad Iva (l’attività di leasing), l’altra esente (l’attivitàfinanziaria), non emerge con chiarezza come possa rappresentare uncriterio oggettivo quello dell’interesse attivo contabilizzato, chel’amministrazione finanziaria ha preteso applicare al caso di specie eche il giudice tributario ha avvallato, valorizzando, ai fini delladeterminazione del pro-rata, la sola “quota interessi” del canone dileasing.4.1.

Come osservato da questa Corte nelle suddette sentenze, ilcriterio adottato, escludendo l’Iva che la società versa sull’interorateo, e dunque sulla quota (rilevante) dell’ammortamento delfinanziamento concesso al cliente, ossia sulla quota capitale, viola,dunque il principio di neutralità sotto il profilo giuridico nonchéeconomico.

Inoltre, prendendo in considerazione la solaremunerazione (perché in questo si tradurrebbe il criteriodell’interesse attivo contabilizzato), si può incorrere nel rischio diprivilegiare l’utile dell’attività economica esercitata.

In tal modo siavalla una ricostruzione delle regole impositive esposte alla redditivitàdell’attività, e dunque, da ultimo, al rischio d’impresa, che noncostituisce un criterio oggettivo e che, soprattutto, contrasta con ilprincipio di neutralità, che non può essere subordinato allaNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026remuneratività dell’attività economica esercitata.

In ogni caso,proprio alla luce della ricostruzione dei principi enunciati dallagiurisprudenza unionale, il giudice regionale, al fine delladeterminazione del pro-rata, ha omesso ogni concreta verifica sullamaggior precisione del metodo applicato dall’Agenzia delle entraterispetto a quello del volume d’affari complessivo.

Ha inoltre omessoogni verifica sulla idoneità di tale metodo a tener conto delladestinazione effettiva e non trascurabile di una parte delle spesegenerali ai fini delle operazioni che danno diritto alla detrazione, conconseguente carenza di controllo della compatibilità di quel criteriocon il principio di neutralità.4.2.

Verifica che il giudice di appello dovrà compiere nel giudiziodi rinvio.5.

Deve, quindi, passarsi all’esame del motivo di ricorsoincidentale con cui la difesa erariale deducendo, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 110, comma 7, delTUIR e 2697 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui haconfermato l’annullamento della ripresa a tassazione ai fini IRAP eIRES di costi relativi ad alcuni servizi infragruppo, ritenendo che lacontribuente aveva assolto l’onere sulla stessa incombente.5.1.

La ricorrente incidentale, richiamando l’orientamentogiurisprudenziale di legittimità, di cui a Cass. n. 13571/2021, n.898/2019 e n. 10742/2013, sostiene che i giudici di appello puravendo correttamente distribuito l’onere della prova tra le parti, haerroneamente ritenuto assolto l’onere da parte della societàcontribuente che avrebbe dovuto dimostrare che le transazioniinfragruppo erano intervenute per valori di mercato da considerarenormali ai sensi dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r.

«essendo i prezzi di benie servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimostadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e serviziNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo piùprossimi».5.2.

Nel caso di specie tale accertamento era mancato essendosii giudici di appello limitati ad affermare, sulla scorta delladocumentazione depositata dalla parte - dalla quale risultavano “imetodi di allocazione delle spese ripartite tra [OSCURATO:PERSONA] e consociataItaliana unitamente ad una verifica aritmetica dei costi in conformitàai dati di bilancio”- che detta documentazione conteneva una“specifica analisi delle singole voci contestate e della loro adeguatezzae ragionevolezza economica rispetto alla tipologia di servizio oggettodi analisi”.6.

Il motivo, che contrariamente a quanto eccepito dallaricorrente nella memoria in atti, è ammissibile in quanto imputa allasentenza impugnata una specifica violazione di legge senza alcunaimmutazione delle circostanze di fatto, è fondato e va accolto.6.1.

Invero, i giudici di appello nella sentenza impugnata hannosostenuto che nella documentazione prodotta dalla societàcontribuente, costituita, come specificato nella memoria, da «unreport denominato “[OSCURATO:PERSONA] S.A.E.F.C. [OSCURATO:PERSONA]” (documento denominatoAUP) predisposto dalla società di revisione Deloitte AsesoresTributarios S.L.U., con sede legale in Madrid, avente ad oggettol’analisi dei costi riaddebitati dalla Società spagnola alla propriaStabile Organizzazione italiana», risultava essere stata effettuata una“specifica analisi delle singole voci contestate” e che da questaemergeva la loro “adeguatezza e ragionevolezza economica rispettoalla tipologia di servizio oggetto di analisi”, che però è accertamentoche non involge la specifica e necessaria valutazione che quei costierano stati sostenuti per valori di mercato da considerare normali.7.

In estrema sintesi, va accolto sia il ricorso principale che quelloincidentale e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CorteNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 26 maggio 2026La PresidenteTania HMELJAK

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentata edifesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AMICO(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 1026/08/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data09/04/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 26/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condottanei confronti della [OSCURATO:PERSONA] CORPORATIONterritorio dello Stato, conclusasi con verbale notificato il 17/12/2018,emise tre avvisi di accertamento con riferimento all’anno d’imposta2016 con cui mosse alla società contribuente due rilievi:- il primo, ai fini IVA, per violazione dell’art. 19, comma 4, edell’art. 36, comma 5, del d.P.R. 633/72 per aver la societàindebitamente detratto IVA relativa all’acquisto di beni e serviziutilizzati promiscuamente nell’ambito delle attività esercitate (avvisodi accertamento n. TMB064B00402/2021);- il secondo, ai fini IRES e IRAP, per violazione dell’art. 110,comma 7, TUIR e art. 5, D. Lgs. n. 446/1997 per aver dedottocomponenti negativi non deducibili, nonché violazione dell’art. 96,comma 5 bis, del TUIR per aver dedotto interessi passivi indeducibili(avvisi di accertamento n. TMB0C4B00404/2021 per l’IRES e n.TMB0C4B00403/2021 per l’IRAP).2. Con sentenza n. 1399/03/2022 depositata il 18/05/2022, laCommissione Tributaria Provinciale di Milano accolse il ricorsoproposto dalla società contribuente annullando gli atti impositivi.3. L’ufficio propose appello alla CTR della Lombardia che con lasentenza in epigrafe indicata, respinto il motivo con cui l’appellanteaveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per apparenzadella motivazione e respinta l’eccezione sollevata dalla societàappellata relativa all’asserita non contestazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026documentazione da quella prodotta in giudizio, accolse l’appellolimitatamente al rilievo IVA, confermando la sentenza impugnata inrelazione ai rilievi ai fini IRES e IRAP.4. Quanto alla ripresa a tassazione dell’IVA, la Corte territorialeha ritenuto «corretto il ricalcolo effettuato dall’[OSCURATO:PERSONA] dellapercentuale di indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti promiscui,tenendo conto, ai fini della quantificazione del volume di affaridell’attività di leasing della sola parte finanziaria ed escludendol’importo relativo ai canoni per il rimborso del capitale, essendo ilcriterio maggiormente idoneo, rispetto al volume d’affari, arappresentare in maniera oggettiva e coerente la parte di beni eservizi utilizzati nelle attività gestite separatamente».5. Quanto alla ripresa ai fini delle imposte dirette, e in particolaresulla questione della «rilevanza della relazione della società direvisione, quale mezzo di prova, e la prova contraria che l’Ufficioavrebbe dovuto assolvere mediante la produzione di documenti chedimostrassero l'errore o l'inadempimento della società di revisione»,la CGT2, richiamando il principio affermato da Cass. n. 5926/2009,ha affermato che «Nella fattispecie l’[OSCURATO:PERSONA] non ha assolto all’oneredella prova contraria tale da privare “della loro forza dimostrativa” ifatti attestati nella relazione attraverso la produzione in giudizio didocumenti che dimostrassero l’errore o l’inadempimento del revisoree neppure ha preso in considerazione la relazione». In particolare, igiudici di appello affermano che «Dalla lettura della relazione diDeloitte Legal emerge che è stata basata sul parere dei revisoriespresso sul bilancio annuale di [OSCURATO:PERSONA] e, secondo ilparere espresso dai revisori, dal punto di vista contabile tutte le spesee i dati finanziari inseriti erano corretti. Nello specifico quanto al costodel lavoro del “Management team” nella relazione è stato attestatoche “Sulla base della struttura funzionale della stabile organizzazioneitaliana, si può concludere che i servizi di gestione forniti dalNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026Management team situato nella sede centrale spagnola sononecessari alla stabile organizzazione italiana, poiché tale ufficio nondispone dei dipendenti necessari per prendersi cura di tali attività”.“Inoltre, esiste un MOU concordato nel 2009 tra le parti in cui vengonodefiniti l’ambito dei servizi e le modalità di calcolo del relativoaddebito. Sulla base della contabilità generale 2016 e dell’allocazionedelle spese effettuata alla stabile organizzazione italiana, vi èconcordanza con i servizi descritti ed inclusi nel MOU e con i serviziaddebitati. Come dimostrato dal management team, questi servizisono stati effettivamente resi e vanno a beneficio dei vari destinataridel servizio”. È stato, altresì, precisato che i “[OSCURATO:PERSONA] di fatto i costi del Management team e sono stati addebitatiuna sola volta in base alla corretta chiave di allocazione utilizzata”.Quanto ai costi di affitto degli uffici spagnoli, è stato attestato che “lospazio dell’edificio Atica è utilizzato dai dipendenti della sede centralespagnola ma questi dipendenti forniscono servizi non solo aCaterpillar Spagna ma anche agli altri destinatari dei servizi, questaspesa è ripartita tra le entità beneficiarie, essendo la stabileorganizzazione italiana una delle parti beneficiarie, secondoun’opportuna chiave di allocazione (portafoglio retail medio diciascuna sede)”. Quanto alla Commissione di Garanzia nella relazioneDeloitte è stato attestato che “tale garanzia era necessaria evantaggiosa per l’attività imprenditoriale svolta dalla stabileorganizzazione italiana”. Inoltre, è stato precisato che “non vi è stataduplicazione delle spese contestate imputate alla stabileorganizzazione italiana, sono state eseguite due procedure”.Pertanto, la contribuente ha dimostrato che non era stata commessaalcuna duplicazione in sede di addebito e che le poste oggetto dicontrollo rispecchiavano quanto rappresentato nel bilanciodell’esercizio 2016, documento legalmente sottoposto a revisionecontabile e regolarmente depositato, con conseguente rigetto inNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026punto dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, come già precisato, neppure loha esaminato”».6. Avverso tale statuizione la società contribuente proponericorso per cassazione affidato a un motivo, cui replica l’Agenzia delleentrate intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato a unmotivo.7. La ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la ricorrente principale censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n.633 del 1972 in collegamento con gli articoli 19 e 19 bis del medesimod.P.R.1.1. La ricorrente premette:- che la Caterpillar branch italiana svolge più attività, tutteinerenti alla vendita di complessi macchinari (trattori, escavatori,fresatrici, asfaltatrici e simili), più specificamente: «- attività dileasing, i cui ricavi sono totalmente imponibili ai fini IVA, sia nellaparte relativa ai canoni che nella parte relativa agli interessi; - attivitàdi finanziamento, i cui ricavi (gli interessi) sono esenti da IVA; - tuttauna serie di attività (i cui ricavi sono totalmente imponibili) necessarieal recupero dei macchinari».- di avere esercitato l’opzione di tenere contabilità separate perl’applicazione dell’imposta sulla base dei ricavi e dei costi specifici, aisensi dell’art. 36 del d.P.R. 633/1972;- di avere detratto i costi che non avevano un collegamentodiretto e specifico con i ricavi, ovvero i cd. costi promiscui, sulla basedel calcolo del pro-rata generale come previsto dagli articoli 19,comma 5, e 19-bis del d.P.R. citato.1.2. Sostiene, quindi, che:Numero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026- la CGT2 ha erroneamente interpretato e applicato ledisposizioni in materia di pro-rata; «decisione condizionata da unerrore concettuale che consiste nell’aver equiparato l’attività svoltadalla ricorrente a quella di un istituto bancario»;- «Caterpillar branch italiana non è una banca ma è una societàcaptive (asservita quindi a soddisfare le sole necessità dei clienti delGruppo) che svolge attività di leasing, finanziamento e altre attività(tra le quali il recupero dei beni relativi a contratti di leasing nonandati a buon fine e vendita di beni usati sul mercato). Da questaerrata equiparazione è derivato il convincimento della Corte diGiustizia Tributaria di 2° grado che la decisione della causa dovevafare riferimento ai principi enunciati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA](richiamata dall’Agenzia delle Entrate) e non ai principi enunciati nellasentenza Volkswagen (richiamata dalla Società) relativa ad unasocietà captive (asservita ai clienti del gruppo Volkswagen) chesvolgeva più attività»;- «incomprensibile è poi l’ultima parte della motivazione dellasentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver richiamato la tesidella Società sul corretto riferimento alla sentenza Volkswagenanziché alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], afferma “Tuttavia ritiene il Collegioche il calcolo del pro rata, così come applicato dalla società, non siagiustificato dalla destinazione di queste spese”. La causa non riguardala destinazione di determinate spese, ma la corretta impostazione delcriterio necessario a stabilire la percentuale di detraibilità delle spesepromiscue, cioè di quelle spese che non sono direttamente riferibilialle diverse categorie di operazioni che vengono contabilizzateseparatamente per effetto dell’opzione esercitata dalla Società»;- neppure i verificatori avevano individuato fra i costi promiscuidelle voci da imputare in modo specifico alle attività separate aconclusione della verifica fiscale, che era stata di carattere generale,sicché era errata l’affermazione dei giudici di appello secondo cui laNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026società non aveva “giustificato la destinazione di queste spese”,giacché un tale onere probatorio grava sulla parte contribuentesoltanto nel caso in cui non utilizza il criterio proporzionale ma facciadegli abbinamenti specifici.2. Il motivo è fondato alla stregua delle condivisibiliargomentazioni svolte da questa Corte nelle sentenze gemelle n.7899/2026 e n. 7900/2026, in cui si è occupata in maniera specificae dettagliata della medesima questione posta nel motivo in esame.2.1. Anche in quale caso, infatti, il perimetro di indagine afferivaad un’ipotesi nella quale una società, nell’esercizio di due attività, unasottoposta ad Iva (attività di leasing), l’altra esente (attivitàfinanziaria della banca), aveva optato, a ciò autorizzata, per la tenutadi contabilità separata; la controversia, quindi, riguardava ladisciplina e la determinazione del diritto alla detrazione dell’Iva percosti relativi a beni utilizzati promiscuamente nell’esercizio dientrambe le attività.2.2. In tali pronunce si è correttamente posta l’attenzione sulfatto che l’uso promiscuo di beni, strumentali a distinte attivitàeconomiche, ora in regime di esenzione iva, ora assoggettateall’imposta, si riflette sulla detraibilità dell’imposta assolta sui costisostenuti per l’esercizio stesso di quelle attività. Si tratta di un riflessonecessario dell’incombente principio di neutralità e a ciò è preposta laregola della rilevanza parziale, o se si vuole “frazionata”dell’operazione, secondo il meccanismo del pro-rata, che trovaessenzialmente disciplina nell’art. 19 bis e 36 del d.P.R. n. 633 del1972. La questione, dunque, non è quella dell’indetraibilità o menodell’iva passiva sull’acquisto (o sulle spese di mantenimento) di beniutilizzati nell’esercizio di attività sottoposte a regimi iva differenti,quanto invece quella della ricerca del criterio che regoli unafattispecie, ossia l’utilizzo promiscuo del bene, senza violare ilprincipio di neutralità. Peraltro, se il criterio del volume d’affari sulNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026fatturato di ciascuna delle diverse attività esercitate comunementedall’operatore economico, persona fisica oppure struttura complessa,costituisce il criterio astrattamente più lineare e semplice peridentificare gli elementi di valore da cui scaturisce il risultato del pro-rata, ciò non esclude difficoltà nella determinazione della detrazione.3. Al riguardo, come danno ampiamente atto le citate pronuncedi questa Corte, numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenzaunionale in materia, dapprima con la sentenza del 10 luglio 2014, incausa C-183/13, [OSCURATO:PERSONA], successivamente, con maggioreampiezza e puntualità, con la sentenza 18 ottobre 2018, in causa C-153/17, [OSCURATO:PERSONA], quindi con la sentenza 14dicembre 2016, in causa C-378/15, [OSCURATO:PERSONA], ed infinepiù recentemente con la sentenza 30 aprile 2020, in causa C-661/18.3.1. L’orientamento sviluppato dalla Corte di giustizia UE inipotesi di società che svolga attività esenti e assoggettate all’imposta(il caso tipico è quello delle operazioni di leasing finanziario) e dideterminazione del pro-rata, è nel senso che «gli Stati membri nonpossono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto delvalore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione,poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisadi quella che risulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizionesecondo il volume d’affari» (CGUE, sentenza Volkswagen)3.2. In buona sostanza, le spese generali occasionatedall’acquisto di beni e di servizi a uso misto imputabili a operazioniche danno diritto a detrazione, anche se non si riflettono sulla parteimponibile dell’operazione ma nell’importo dell’interesse dovuto atitolo della parte «finanziamento» dell’operazione, ossia la parteesente della stessa, tali spese generali devono comunque essereconsiderate, ai fini dell’IVA, come un elemento costitutivo del prezzodi tale messa a disposizione (CGUE, sentenza 30 aprile 2020, in causaC-661/18, cit.). E ciò in ragione del principio generale secondo cui ilNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a montepresuppone che le spese sostenute per acquistare questi ultimifacciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazionitassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione. «Infatti, ilregime delle detrazioni mira a sgravare interamente l’imprenditoredall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attivitàeconomiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza,la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attivitàeconomiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette22 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA], C-267/15, EU:C:2016:466,punto 32)» (così in CGUE, sentenza Volkswagen).3.3. Pertanto, secondo la giurisprudenza unionale (in particolare,cfr. CGUE, sentenza 30/04/2020 in causa C-661/18), gli Stati membripossono, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), delladirettiva 2006/112, applicare, per una determinata operazione, unmetodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sulvolume d’affari, che è il criterio ordinario, ma subordinatamente allacondizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro-rata di detrazione dell’IVA versata a monte più precisa di quellarisultante dall’applicazione del metodo fondato sul volume d’affari equesto perché «il principio di neutralità fiscale, […], inerente alsistema comune dell’IVA, impone che le modalità di calcolo delladetrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle speseoccasionate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che puòessere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione»,precisandosi che «il metodo scelto non deve necessariamente essereil più preciso possibile, ma deve poter garantire un risultato piùpreciso di quello che deriverebbe dall’applicazione del criterio diripartizione basato sul volume d’affari [v., in tal senso, sentenza delNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/202618 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (UK), C-153/17,EU:C:2018:845, punto 53 e giurisprudenza citata]».3.4. Come precisato, poi, da questa Corte nella sentenza inesame, la Corte EU nella sopra citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto la coerenza al sistema giuridico unionale dellalegislazione italiana, che ha assunto la regola del volume d’affari comecriterio generale ai fini dell’applicazione del pro-rata», ma «acondizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresìdel rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di talesoggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esseimplicano dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta».3.5. E i principi enunciati da questa Corte di legittimità in materiadi determinazione del pro-rata si pongono in linea con quelli unionalisopra sintetizzati, essendosi affermato che il criterio ordinario per ladeterminazione del pro-rata di detraibilità dell'imposta assolta,concernente i costi promiscui, prende in considerazione il volumed'affari annuo delle stesse attività, gravando sulla parte che contestal'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova chel'applicazione di un metodo differente può determinare un risultatopiù preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, ilrapporto esistente tra attività imponibili ed attività esenti (Cass. n.32326/2024).3.6. D’altro canto, al volume d’affari complessivo, cui fariferimento l’art. 174 della direttiva 112/2006, ai fini del calcolo delpro-rata, si richiama anche la disciplina nazionale con l’art. 36 deld.P.R. 633/1972, che disciplina proprio le ipotesi di esercizio di piùdetrazione dell’imposta assolta sui costi relativi ai beni ad utilizzopromiscuo.3.7. Il comma 5 dell’art. 36 citato nel prevedere, quindi, che «ladetrazione di cui all’art. 19 […], se applicata forfettariamente, èNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzatipromiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’eserciziodell’attività stessa», secondo il condivisibile argomentare dellesentenze gemelle di questa Corte, sopra citate, trasfonde a livello dilegislazione nazionale i principi unionali.3.8. A tal fine richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del22.03.2024, in causa C-674/22, che, nell’indicare i principi di cuitener conto nell’utilizzo del pro-rata, dopo aver ricordato (al p. 43) inpunto di ripartizione degli importi IVA assolti a monte a seconda chele spese corrispondenti si riferiscano ad attività economiche o noneconomiche, «che l’IVA gravante a monte sull’acquisto di beni eservizi da parte di un soggetto passivo non può dare diritto adetrazione nella misura in cui tali beni e servizi siano stati utilizzatiper attività che, data la loro natura non economica, non rientranonell’ambito di applicazione della direttiva IVA», ha precisato (al p. 46)che «[OSCURATO:PERSONA] membri devono vigilare affinché il calcolo del pro-ratatra attività economiche e attività non economiche riflettaoggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte aciascuna di queste due attività».3.9. Pertanto, per dirla esattamente come nelle sentenze gemellesopra richiamate, «Quello che allora emerge ai fini della detrazionedell’iva assolta sui costi relativi a beni o servizi promiscuamenteutilizzati per più attività, sia imponibili che esenti, esercitate concontabilità separata, è che: 1) il criterio ordinario per ladeterminazione del pro-rata resta quello del volume di affaricomplessivo per ciascuna delle attività esercitate con contabilitàseparata, che sul piano generale si riporta al fatturato, nel significatopiù ampio ad esso attribuibile; 2) in considerazione della fattispeciesottoposta ad esame, è possibile che sia individuato un criterio dideterminazione del volume d’affari più preciso; 3) spetta al giudice,investito dell’eventuale controversia, l’accertamento in concreto dellaNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026alternativa proposta rispetto al criterio del volume d’affaricomplessivo per la determinazione del prorata; 4) in ogni caso non èpossibile derogare al principio di neutralità dell’imposta, così comedelineato dalla giurisprudenza unionale, secondo cui le modalità dicalcolo devono comunque tener conto delle spese sostenute perl’acquisto o la manutenzione dei beni ad uso promiscuo, quando aloro volta già assoggettate ad iva».4. Ciò detto, deve osservarsi con riferimento alla fattispecieconcreta, del tutto analoga a quella esaminata da questa Corte nellecitate sentenze gemelle, che, in presenza di una società chepacificamente esercita attività con contabilità separata, unasottoposta ad Iva (l’attività di leasing), l’altra esente (l’attivitàfinanziaria), non emerge con chiarezza come possa rappresentare uncriterio oggettivo quello dell’interesse attivo contabilizzato, chel’amministrazione finanziaria ha preteso applicare al caso di specie eche il giudice tributario ha avvallato, valorizzando, ai fini delladeterminazione del pro-rata, la sola “quota interessi” del canone dileasing.4.1. Come osservato da questa Corte nelle suddette sentenze, ilcriterio adottato, escludendo l’Iva che la società versa sull’interorateo, e dunque sulla quota (rilevante) dell’ammortamento delfinanziamento concesso al cliente, ossia sulla quota capitale, viola,dunque il principio di neutralità sotto il profilo giuridico nonchéeconomico. Inoltre, prendendo in considerazione la solaremunerazione (perché in questo si tradurrebbe il criteriodell’interesse attivo contabilizzato), si può incorrere nel rischio diprivilegiare l’utile dell’attività economica esercitata. In tal modo siavalla una ricostruzione delle regole impositive esposte alla redditivitàdell’attività, e dunque, da ultimo, al rischio d’impresa, che noncostituisce un criterio oggettivo e che, soprattutto, contrasta con ilprincipio di neutralità, che non può essere subordinato allaNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026remuneratività dell’attività economica esercitata. In ogni caso,proprio alla luce della ricostruzione dei principi enunciati dallagiurisprudenza unionale, il giudice regionale, al fine delladeterminazione del pro-rata, ha omesso ogni concreta verifica sullamaggior precisione del metodo applicato dall’Agenzia delle entraterispetto a quello del volume d’affari complessivo. Ha inoltre omessoogni verifica sulla idoneità di tale metodo a tener conto delladestinazione effettiva e non trascurabile di una parte delle spesegenerali ai fini delle operazioni che danno diritto alla detrazione, conconseguente carenza di controllo della compatibilità di quel criteriocon il principio di neutralità.4.2. Verifica che il giudice di appello dovrà compiere nel giudiziodi rinvio.5. Deve, quindi, passarsi all’esame del motivo di ricorsoincidentale con cui la difesa erariale deducendo, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 110, comma 7, delTUIR e 2697 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui haconfermato l’annullamento della ripresa a tassazione ai fini IRAP eIRES di costi relativi ad alcuni servizi infragruppo, ritenendo che lacontribuente aveva assolto l’onere sulla stessa incombente.5.1. La ricorrente incidentale, richiamando l’orientamentogiurisprudenziale di legittimità, di cui a Cass. n. 13571/2021, n.898/2019 e n. 10742/2013, sostiene che i giudici di appello puravendo correttamente distribuito l’onere della prova tra le parti, haerroneamente ritenuto assolto l’onere da parte della societàcontribuente che avrebbe dovuto dimostrare che le transazioniinfragruppo erano intervenute per valori di mercato da considerarenormali ai sensi dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r. «essendo i prezzi di benie servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimostadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e serviziNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo piùprossimi».5.2. Nel caso di specie tale accertamento era mancato essendosii giudici di appello limitati ad affermare, sulla scorta delladocumentazione depositata dalla parte - dalla quale risultavano “imetodi di allocazione delle spese ripartite tra [OSCURATO:PERSONA] e consociataItaliana unitamente ad una verifica aritmetica dei costi in conformitàai dati di bilancio”- che detta documentazione conteneva una“specifica analisi delle singole voci contestate e della loro adeguatezzae ragionevolezza economica rispetto alla tipologia di servizio oggettodi analisi”.6. Il motivo, che contrariamente a quanto eccepito dallaricorrente nella memoria in atti, è ammissibile in quanto imputa allasentenza impugnata una specifica violazione di legge senza alcunaimmutazione delle circostanze di fatto, è fondato e va accolto.6.1. Invero, i giudici di appello nella sentenza impugnata hannosostenuto che nella documentazione prodotta dalla societàcontribuente, costituita, come specificato nella memoria, da «unreport denominato “[OSCURATO:PERSONA] S.A.E.F.C. [OSCURATO:PERSONA]” (documento denominatoAUP) predisposto dalla società di revisione Deloitte AsesoresTributarios S.L.U., con sede legale in Madrid, avente ad oggettol’analisi dei costi riaddebitati dalla Società spagnola alla propriaStabile Organizzazione italiana», risultava essere stata effettuata una“specifica analisi delle singole voci contestate” e che da questaemergeva la loro “adeguatezza e ragionevolezza economica rispettoalla tipologia di servizio oggetto di analisi”, che però è accertamentoche non involge la specifica e necessaria valutazione che quei costierano stati sostenuti per valori di mercato da considerare normali.7. In estrema sintesi, va accolto sia il ricorso principale che quelloincidentale e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CorteNumero registro generale 24279/2024Numero sezionale 4457/2026Numero di raccolta generale 17428/2026Data pubblicazione 02/06/2026di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 26 maggio 2026La PresidenteTania HMELJAK
Sentenza Cassazione n. 17428/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris