CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 20552/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3465/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.CASSIODORO 1-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3436/2022depositata il 21/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- La società [OSCURATO:PERSONA], in quanto creditrice d ei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntoniettaVanacore, [OSCURATO:PERSONA] e Maria GraziaVanacore. Li ha citati in giudizio per ottenere la revocatoria di un fondo patrimoniale da costoro disposto, dopo essere diventati debitori della banca. Nelle more del giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto il credito alla società Fino 2 Securitations.r.l., che è intervenuta nel giudizio, per tramite della sua mandataria società doBank spa. 2.- Il Tribunale di Napoli ha accolto la revocatoria, ma, su impugnazione dei convenuti, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’intervento di Fino 2, o meglio ha ritenuto quest’ultima non legittimata in quanto succeduta nel credito ma non anchenell’azione volta a cautelarlo mediante revocatoria. Avverso la sentenza della corte di merito propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1.- La ratio decidendi è la seguente : “.. nell’azione revocatoria il diritto controverso è quello all’inefficacia dell’atto e il diritto controverso è quello all'inefficacia dell'atto e non il diritto di credito, sicché il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 cod. proc. civ…” 2.- C on l’unico motivo di ricorso l a ricorrente censura detta ratio denunziando la violazione degli articoli 2901 e 1264 c.c. nonché 111 cpc. La tesi è che “il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto “portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante”. Il motivo è fondato. Chi subentra nel credito, subentra altresì nell’azione revocatoria volta a difendere quel credito, o meglio a tutelarlo da atti di diminuzione della garanzia patrimoniale. Ed è questo un principio di diritto ormai consolidato ( v. Cass.6130/2018, e, conformemente, Cass. 20315/2022; Cass.5649/2023). Si è al riguardo altresì precisato che In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. 7395/2024; Cass. 5649/2023). Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza. Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione,alla Corte