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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21771/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 14 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha difatti individuato i plurimi elementi da cui desumere come l'incidente denunciato non si fosse in realtà verificato, sconfessando le alternative prospettazioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'inutilizzabilità delle risultanze investigative svolte dall'agenzia investigativa incaricata dalla compagnia assicurativa, si limita a riproporre doglianze inerenti a questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 5 come secondo il consolidato orientamento di Questa Corte, peraltro puntualmente richiamato, non vi fossero ostacoli alla piena utilizzabilità degli esiti dell'attività espletata dall'investigatore privato, non rientrando questa nell'alveo di applicazione dell'art. 391-nonies cod. proc. pen.; Osservato che l'ultima doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto la corte di appello ha logicamente fondato il diniego, peraltro a fronte di una richiesta formulata in modo generico, valorizzando le modalità dell'azione, quale elemento evocativo di un'offesa di non particolare tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 14 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha difatti individuato i plurimi elementi da cui desumere come l'incidente denunciato non si fosse in realtà verificato, sconfessando le alternative prospettazioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'inutilizzabilità delle risultanze investigative svolte dall'agenzia investigativa incaricata dalla compagnia assicurativa, si limita a riproporre doglianze inerenti a questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 5 come secondo il consolidato orientamento di Questa Corte, peraltro puntualmente richiamato, non vi fossero ostacoli alla piena utilizzabilità degli esiti dell'attività espletata dall'investigatore privato, non rientrando questa nell'alveo di applicazione dell'art. 391-nonies cod. proc. pen.; Osservato che l'ultima doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto la corte di appello ha logicamente fondato il diniego, peraltro a fronte di una richiesta formulata in modo generico, valorizzando le modalità dell'azione, quale elemento evocativo di un'offesa di non particolare tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris