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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 08204/2023

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Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10862/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuseppe Mariani; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - i nti mati - avverso il provvedimento RG 414/2020. del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI pubblicato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] .

RG 108621/20Ariziki-Min. [OSCURATO:PERSONA].

Marulli [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Melfi, richiesto dal Questore di Potenza ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di prorogare il trattenimento del medesimo presso il locale CPR, ha prorogato il trattenimento in atto per ulteriori dieci giorni e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità dell'impugnato provvedimento per vizio di omessa pronuncia, atteso che il decidente non avrebbe statuito sull'eccezione intesa a comprovare l'impossibilità di procedere all'espulsione a causa della chiusura dello spazio aereo del Marocco dovuta alla necessità di contenere la diffusione dell'epidemia di Covid; 2) della falsa o erronea applicazione di legge e, segnatamente, dell'art. 32 Cost., dell'art.

«3 Regolamento C.P.R.», degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e dell'art. 15 paragrafo 4, Direttiva 2008/115/CE avendo il decidente accordato la predetta proroga sebbene le condizioni esistenti all'interno del CPR di trattenimento non fossero idonee a garantire il rispetto della salute ed a preservare i trattenuti dal contagio.

Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è affetto da pregiudiziale improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. poiché dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale informatico non consta il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, posto che agli atti non figura il deposito di un provvedimento datato 18.4.2020, oggetto di impugnazione, ma il deposito di un documento pubblicato il 3.4.2020, relativo peraltro ad un udienza che dal verbale pure prodotto in premessa di esso consta essersi tenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rilievi questi che, ancorché aventi carattere formale, non risultano RG 108621/20Ariziki-Min. [OSCURATO:PERSONA].

Marulli superabili neppure confrontando il contenuto del provvedimento prodotto con quello impugnato, dato che il contenuto di queto riprodotto nell'incipit del ricorso non concorda con quello del provvedimento depositato

3. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater .

P.Q.M.

Dichiara il ricorsoimprocedibile.

Cosi deciso in Roma nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10862/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuseppe Mariani; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - i nti mati - avverso il provvedimento RG 414/2020. del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI pubblicato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 108621/20Ariziki-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Marulli [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Melfi, richiesto dal Questore di Potenza ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di prorogare il trattenimento del medesimo presso il locale CPR, ha prorogato il trattenimento in atto per ulteriori dieci giorni e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità dell'impugnato provvedimento per vizio di omessa pronuncia, atteso che il decidente non avrebbe statuito sull'eccezione intesa a comprovare l'impossibilità di procedere all'espulsione a causa della chiusura dello spazio aereo del Marocco dovuta alla necessità di contenere la diffusione dell'epidemia di Covid; 2) della falsa o erronea applicazione di legge e, segnatamente, dell'art. 32 Cost., dell'art. «3 Regolamento C.P.R.», degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e dell'art. 15 paragrafo 4, Direttiva 2008/115/CE avendo il decidente accordato la predetta proroga sebbene le condizioni esistenti all'interno del CPR di trattenimento non fossero idonee a garantire il rispetto della salute ed a preservare i trattenuti dal contagio. Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è affetto da pregiudiziale improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. poiché dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale informatico non consta il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, posto che agli atti non figura il deposito di un provvedimento datato 18.4.2020, oggetto di impugnazione, ma il deposito di un documento pubblicato il 3.4.2020, relativo peraltro ad un udienza che dal verbale pure prodotto in premessa di esso consta essersi tenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rilievi questi che, ancorché aventi carattere formale, non risultano RG 108621/20Ariziki-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Marulli superabili neppure confrontando il contenuto del provvedimento prodotto con quello impugnato, dato che il contenuto di queto riprodotto nell'incipit del ricorso non concorda con quello del provvedimento depositato 3. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater . P.Q.M. Dichiara il ricorsoimprocedibile. Cosi deciso in Roma nella camera di con
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