CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31716/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letta l'istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo disciplinano, regola di giudizio la quale a sua volta presuppone una stringente rigorosità nella valutazione dei profili di specificità della relativa richiesta quanto alla puntuale indicazione dei relativi costituti fondanti; ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, la richiesta di rimessione ha contenuti del tutto inconferenti ( quelli descritti dalla pagina 7) e appare connotata da assoluta genericità e da considerazioni logiche all'evidenza congetturali ( le ulteriori ragioni fondanti la richiesta descritte dalla pagina 9), prive della necessaria concretezza che la deve sostenere; ritenuta in coerenza l'inammissibilità dell'istanza e ciò anche a prescindere dalla stessa esaustività della documentazione trasmessa dalla difesa diretta a comprovare la puntualità delle notifiche imposte ex art. 46 primo comma cpp ( atteso che dalle allegazioni non si individua con certezza il destinatario delle notifiche) P.Q.M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:.' 21 A o 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K niente