CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 19643/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 9 giugno /2025 dal Giudice per l’udienza preliminaredel Tribunale di CremonaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre percassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Cremona con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art.391-ter, comma terzo, cod. pen.Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 99, comma quarto, cod.pen. per l'erronea determinazione dell’aumento della pena per la recidiva reiteratainfraquinquennale in misura inferiore al minimo di due terzi.2. Il ricorso è infondato.Sebbene, infatti, risulti contestata al ricorrente la recidiva reiteratainfraquinquennale, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che ilTribunale ha ravvisato la sola recidiva reiterata, mancando ogni riferimento aprecedenti condanne nel quinquennio. L’aumento di pena, determinato in misurapari alla metà della pena base, risulta, dunque, correttamente calcolato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]