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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1972

Cassazione n. 07739/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1972 avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale posta in essere dall'agente di polizia il cui intervento era stato sollecitato dall'imputato e che, accertatosi della infondatezza della situazione di pericolo da questi denunciato, non aveva dato corso alle richieste dell'imputato stesso.

Ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione con giudizio di prevalenza sulla recidiva delle circostanze attenuanti generiche denegate valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relayase [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1972 avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale posta in essere dall'agente di polizia il cui intervento era stato sollecitato dall'imputato e che, accertatosi della infondatezza della situazione di pericolo da questi denunciato, non aveva dato corso alle richieste dell'imputato stesso. Ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione con giudizio di prevalenza sulla recidiva delle circostanze attenuanti generiche denegate valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relayase [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07739/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris