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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 06657/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/07/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. e degli artt. 27 e 32 Cost. - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Invero, il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo non incorre in alcuna violazione di legge, risultando le misure alternative richieste dal ricorrente (affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) inammissibili, poiché la pena da scontare è superiore ad anni quattro e in ogni caso il ricorrente non ha espiato il quantum di pena necessario per l'applicazione della semilibertà.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. e degli artt. 27 e 32 Cost. - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Invero, il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo non incorre in alcuna violazione di legge, risultando le misure alternative richieste dal ricorrente (affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) inammissibili, poiché la pena da scontare è superiore ad anni quattro e in ogni caso il ricorrente non ha espiato il quantum di pena necessario per l'applicazione della semilibertà. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.
Decreto Cassazione n. 06657/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris