Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:471
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑128/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Stato belga
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège)
«Libera circolazione dei capitali — Tassazione dei redditi mobiliari — [OSCURATO:PERSONA] contro la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2.
Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Tassazione dei dividendi
(Art. 56 CE)
1.
La Corte non è competente, nell’ambito dell’art. 234 CE, a pronunciarsi sull’eventuale violazione, da parte di uno Stato membro
contraente, delle disposizioni di convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri dirette ad eliminare o ad attenuare gli
effetti negativi che discendono dalla coesistenza di sistemi fiscali nazionali. La Corte non può nemmeno esaminare il rapporto
tra una misura nazionale e le disposizioni di una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni, poiché tale questione
non rientra nell’interpretazione del diritto comunitario.
(v. punto 22)
2.
Considerato che il diritto comunitario, al suo stato attuale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze
tra Stati membri con riferimento all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità europea, l’art. 56 CE
non osta ad una convenzione fiscale bilaterale in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno
Stato membro a un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che
non prevede, a carico dello Stato membro di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione
sul piano giuridico che ne deriva.
I dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], infatti,
possono essere oggetto, sul piano giuridico, di doppia imposizione qualora i due Stati membri decidano di esercitare la propria
competenza fiscale e di assoggettare tali dividendi a tassazione a carico dell’azionista. Le conseguenze svantaggiose che
possono derivare dall’esercizio parallelo, da parte di diversi Stati membri, della loro competenza fiscale, ove tale esercizio
non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato.
A tal riguardo, in una fattispecie in cui sia lo Stato membro della fonte dei dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista
possano tassare tali dividendi, ritenere che spetti necessariamente allo Stato membro di residenza prevenire tale doppia imposizione
si risolverebbe nel conferire una priorità nell’imposizione di detto genere di redditi allo Stato membro della fonte. Se è
pur vero che una tale ripartizione di competenze sarebbe conforme, in particolare, alla prassi giuridica internazionale, quale
si riflette nel modello di convenzione fiscale relativo ai redditi e al patrimonio elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE), è pacifico che il diritto comunitario, al suo stato attuale ed in una tale situazione, non
stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri per quanto attiene all’eliminazione della
doppia imposizione all’interno della Comunità. Conseguentemente, se è pur vero che uno Stato membro non può invocare una convenzione
bilaterale per sfuggire agli obblighi su di essa incombenti in forza del Trattato, la circostanza che sia lo Stato membro
della fonte dei dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista possano tassare tali dividendi non implica che lo
Stato membro di residenza sia tenuto, in forza del diritto comunitario, a prevenire le conseguenze svantaggiose che potrebbero
discendere dall’esercizio della competenza così ripartita tra i due Stati membri.
(v. punti 26-27, 32-35 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 luglio 2009 (
*
)
«Libera circolazione dei capitali – Tassazione dei redditi mobiliari – [OSCURATO:PERSONA] contro la doppia imposizione – Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE»
Nel procedimento C‑128/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de première
instance de Liège (Belgio) con decisione 20 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Stato belga,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits (relatore) e J.-J. Kasel,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. E. Traversa, avocat;
– per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Gracia, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dall’avv. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re M. Noort e C. Wissels, nonché dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. L. Seeboruth e dalla sig.ra S. Ford, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e J.‑P. Keppenne, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 56 CE e 293 CE.
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’amministrazione finanziaria belga
con riguardo alla tassazione, in Belgio, dei dividendi da questi percepiti da una società con sede in [OSCURATO:PERSONA] e già tassati
in quest’ultimo Stato.
Contesto normativo
3
[OSCURATO:PERSONA] 10 marzo 1964 tra il Belgio e la [OSCURATO:PERSONA], diretta ad evitare le doppie imposizioni ed a stabilire norme di
reciproca assistenza giuridica ed amministrativa in materia di imposte sui redditi, come modificata con l’allegato firmato
a Bruxelles l’8 febbraio 1999 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] franco-belga»), prevede, all’art. 15, quanto segue:
«1. I dividendi con fonte in uno Stato contraente e versati a un residente dell’altro Stato contraente sono tassati in questo
secondo Stato.
2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente
in cui ha sede la società distributrice dei dividendi e conformemente alla normativa di questo Stato; nondimeno, l’imposta
in tal modo stabilita non potrà eccedere:
(…)
b) il 15% dell’importo lordo dei dividendi (…).
Il presente paragrafo non riguarda la tassazione degli utili della società utilizzati per il pagamento dei dividendi.
(…)
4. Salvo che non benefici del pagamento previsto dal paragrafo 3, un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da una società
con sede in [OSCURATO:PERSONA] può chiedere il rimborso della ritenuta alla fonte ad essi relativa che è stata eventualmente versata
dalla società distributrice. [OSCURATO:PERSONA] può prelevare, sull’importo delle somme rimborsate, la ritenuta alla fonte prevista
al paragrafo 2 del presente articolo in base all’aliquota applicabile ai dividendi cui si riferiscono gli importi rimborsati.
(…)».
4
L’art. 19, parte A, della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga così recita:
«La doppia imposizione si evita nel seguente modo:
A. Per quanto riguarda il Belgio:
1. I redditi e i titoli di cui al regime definito dall’art. 15, paragrafi 2 4, che siano stati effettivamente assoggettati alla
ritenuta alla fonte in [OSCURATO:PERSONA] e che siano percepiti da società aventi sede in Belgio soggette all’imposta sulle società,
sono esenti, per effetto della riscossione della ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari secondo l’aliquota normale sull’importo
dell’imposta francese, dall’imposta sulle società e dall’imposta di distribuzione alle condizioni previste dalla legge belga.
Riguardo ai redditi e ai titoli di cui al comma precedente, percepiti da altri residenti in Belgio (…), che siano stati effettivamente
assoggettati alla ritenuta alla fonte in [OSCURATO:PERSONA], l’imposta dovuta in Belgio sul loro importo, al netto della ritenuta francese,
sarà ridotta, da un lato, in ragione della ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari riscossa secondo l’aliquota normale e,
dall’altro, della quota forfettaria di imposta straniera deducibile alle condizioni fissate dalla legge belga, fermo restando
che tale quota non dev’essere inferiore al 15% di detto importo netto.
Per quanto riguarda i dividendi di cui al regime definito all’art. 15, paragrafi 2 e 3, distribuiti ad una persona fisica
residente in Belgio, quest’ultima può ottenere per tali redditi, in luogo di detta imputazione della quota forfettaria di
imposta straniera, il credito d’imposta secondo l’aliquota e le modalità previste dalla legge belga a favore dei dividendi
distribuiti dalle società aventi sede in Belgio, purché ne faccia richiesta scritta al più tardi entro il termine stabilito
per la presentazione della sua dichiarazione annuale.
(…)».
5
L’art. 171 del codice delle imposte sui redditi, coordinato con regio decreto 10 aprile 1992 e confermato con legge 12 giugno
1992 (supplemento al
Moniteur belge
30 luglio 1992; in prosieguo: il «CIR 1992»), prevede quanto segue:
«In deroga agli articoli da 130 a 168, sono soggetti a tassazione separata, salvo che l’imposta così calcolata, maggiorata
dell’importo relativo agli altri redditi, risulti superiore all’importo derivante dall’applicazione dei suddetti articoli
a tutti i redditi imponibili:
(…)
2 bis) secondo l’aliquota del 15%:
(…)
b) i dividendi di cui all’art. 269, secondo comma, paragrafo 2, terzo comma e undicesimo comma».
Causa principale e questioni pregiudiziali
6
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], residente in Belgio, percepiva, negli anni dal 2005 al 2007, dividendi della [OSCURATO:SOCIETA], la
cui sede si trova in [OSCURATO:PERSONA] e nella quale deteneva 5 463 azioni.
7
Tali dividendi venivano inizialmente assoggettati, in [OSCURATO:PERSONA], a una ritenuta alla fonte del 25%. Ai sensi dell’art. 15, n. 2,
della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto chiedere il rimborso di una parte di tale ritenuta, in modo che
tali dividendi fossero assoggettati, in [OSCURATO:PERSONA], alla sola ritenuta del 15%.
8
L’importo risultante a seguito di tale tassazione veniva assoggettato in Belgio alla ritenuta d’acconto del 15% sui titoli
mobiliari.
9
Ritenendo che i suoi dividendi di origine francese fossero tassati in maniera più gravosa rispetto a quelli di origine belga
e che, avendo accettato che la Repubblica francese prelevasse una ritenuta alla fonte, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, in quanto Stato
membro di residenza, dovesse consentire di imputare l’imposta francese sulla ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari belga
ovvero rinunciare alla ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari al fine di eliminare la doppia imposizione, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
proponeva reclami avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’amministrazione finanziaria belga relativi ai dividendi percepiti.
10
A seguito del rigetto di detti reclami da parte dell’amministrazione finanziaria belga sulla base del rilievo che l’art. 15
della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga prevede la tassazione dei dividendi sia in [OSCURATO:PERSONA] sia in Belgio, il sig. [OSCURATO:PERSONA] adiva il
Tribunal de première instance di Liegi.
11
Detto giudice ritiene che, ancorché le loro situazioni siano oggettivamente comparabili, i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
a regimi impositivi differenti a seconda che percepiscano dividendi da una società stabilita in Belgio o da una società stabilita
in un altro Stato membro. Infatti, se i dividendi versati da una società straniera a un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
sul piano giuridico, a doppia imposizione internazionale, i dividendi versati dalle società belghe a un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con l’aliquota del 15% ai sensi dell’art. 171, n. 2 bis, lett. b), del CIR 1992 e non sono assoggettati
a doppia imposizione.
12
Dopo aver sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] franco-belga non è stata oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale nella
causa sfociata nella sentenza 14 novembre 2006, causa C‑513/04, Kerckhaert e Morres ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10967), il Tribunal de première
instance di Liegi fa presente che detta [OSCURATO:PERSONA] fa parte della normativa tributaria belga e deve, conseguentemente, essere
conforme al diritto comunitario. Detto giudice sottolinea parimenti che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha adottato alcuna misura
per eliminare la doppia imposizione dei dividendi in esame.
13
Ciò premesso, il Tribunal de première instance di Liegi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 56 [CE] debba essere interpretato nel senso che esso vieti una restrizione derivante dalla [OSCURATO:PERSONA] franco-belga
(…) che lasci sussistere una doppia imposizione parziale sui dividendi di azioni di società stabilite in [OSCURATO:PERSONA] e che renda
l’imposizione fiscale su tali dividendi più gravosa rispetto alla sola ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari belga applicata
ai dividendi distribuiti da una società belga a un azionista residente in Belgio.
2) Se l’art. 293 [CE] debba essere interpretato nel senso che esso determina l’illiceità dell’inerzia del [[OSCURATO:PERSONA] del] Belgio
per non aver rinegoziato con la [Repubblica francese] una nuova modalità di eliminazione della doppia imposizione sui dividendi
di azioni di società stabilite in [OSCURATO:PERSONA]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
14
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 56 CE osti ad una convezione fiscale bilaterale in forza della
quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro a un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, senza che lo Stato membro di residenza dell’azionista prevenga la doppia
imposizione che ne deriva.
15
Nella specie, in forza dell’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga, i dividendi con fonte in uno Stato contraente versati
a un residente dell’altro Stato contraente sono tassati in questo secondo Stato, ma possono essere tassati nello Stato contraente
in cui ha sede la società distributrice dei dividendi a un’imposta che non potrà eccedere il 15% dell’importo lordo dei dividendi.
16
Se i dividendi versati da una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA] a un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] modo imponibili
nei due Stati membri, risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] franco-belga, come peraltro rilevato dal giudice del rinvio, che tale [OSCURATO:PERSONA]
contiene parimenti disposizioni relative alla prevenzione della doppia imposizione.
17
Infatti, ai sensi dell’art. 19, parte A, n. 1, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga, per quanto attiene ai redditi
e ai titoli percepiti da azionisti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla ritenuta alla fonte in [OSCURATO:PERSONA],
l’imposta dovuta in Belgio sul loro importo, al netto della ritenuta francese, sarà ridotta, da un lato, in ragione della
ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari riscossa secondo l’aliquota normale e, dall’altro, in ragione della quota forfettaria
di imposta straniera deducibile alle condizioni fissate dalla legge belga, senza che tale quota possa essere inferiore al
15% di detto importo netto. Ai sensi del terzo comma di detto art. 19, parte A, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga, per
quanto riguarda i dividendi di cui al regime definito all’art. 15, nn. 2 e 3, della [OSCURATO:PERSONA] medesima, distribuiti ad una
persona fisica residente in Belgio, quest’ultima può ottenere per tali redditi, in luogo della suddetta imputazione della
quota forfettaria di imposta straniera, l’imputazione del credito d’imposta secondo l’aliquota e le modalità previste dalla
legge belga a favore dei dividendi distribuiti dalle società aventi sede in Belgio, purché ne faccia richiesta scritta al
più tardi entro il termine stabilito per la presentazione della sua dichiarazione annuale.
18
Al riguardo, il governo francese ha fatto valere che, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] franco-belga è volta ad eliminare la
doppia imposizione cui sono assoggettati i dividendi versati da una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA] a un azionista residente
in Belgio, non occorre risolvere la prima questione.
19
Il ricorrente principale ritiene parimenti che la corretta applicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dell’art. 19, parte
A, della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga produrrebbe l’effetto di prevenire la doppia imposizione dei dividendi francesi percepiti
da un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non applicherebbe detto art. 19, parte A, considerato che
la normativa belga non prevede più le modalità per l’imputazione della quota forfettaria, il che costituirebbe non solo una
violazione della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga, ma anche una discriminazione vietata dall’art. 56 CE.
20
Nel contesto del procedimento avviato ai sensi dell’art. 234 CE, non spetta alla Corte interpretare l’art. 19, parte A, della
[OSCURATO:PERSONA] franco-belga e determinare gli obblighi che ne derivano, dato che tale interpretazione ricade nella competenza
del giudice nazionale.
21
Se, nel contesto di tale interpretazione, detto giudice nazionale ritiene che l’art. 19, parte A, della [OSCURATO:PERSONA] franco-belga
comporti l’obbligo, per il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, di prevenire la doppia imposizione mediante una quota forfettaria ovvero un credito
d’imposta, spetta parimenti al giudice medesimo trarre, conformemente al proprio diritto nazionale, le conseguenze derivanti
dalla mancata attuazione di detto art. 19, parte A.
22
Infatti, risulta dalla giurisprudenza che la Corte non è competente, nell’ambito dell’art. 234 CE, a pronunciarsi sull’eventuale
violazione, da parte di uno Stato contraente, delle disposizioni di convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri dirette
ad eliminare o ad attenuare gli effetti negativi che discendono dalla coesistenza di sistemi fiscali nazionali (v., in tal
senso, sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑298/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10451, punto 46). La Corte non
può nemmeno esaminare il rapporto tra una misura nazionale e le disposizioni di una convenzione diretta ad evitare le doppie
imposizioni, come la convenzione fiscale bilaterale oggetto della causa principale, poiché tale questione non rientra nell’interpretazione
del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 2000, causa C‑141/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11619, punto 18,
nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47).
23
Tuttavia, dalla formulazione della prima questione emerge che il giudice del rinvio si fonda sulla presunzione che la [OSCURATO:PERSONA]
franco-belga lasci sussistere, sul piano giuridico, una doppia imposizione dei dividendi distribuiti da una società avente
sede in [OSCURATO:PERSONA] a un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], occorre interpretare la prima questione pregiudiziale
nel senso che essa intende acclarare se l’art. 56 CE osti a una convenzione fiscale bilaterale, come quella oggetto della
causa principale, in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non prevede, a carico dello Stato membro
di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che ne deriva.
24
Al riguardo occorre ricordare che, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri,
questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze
13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10837, punto 29; 12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7995, punto 40; 12 dicembre 2006, causa C‑374/04, [OSCURATO:PERSONA] in Class
IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11673, punto 36, e 8 novembre 2007, causa C‑379/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9569,
punto 16).
25
In particolare, spetta ad ogni Stato membro organizzare, in osservanza del diritto comunitario, il proprio sistema d’imposizione
di utili distribuiti e definire, in tale ambito, la base imponibile nonché il tasso d’imposizione che vengono applicati in
capo all’azionista beneficiario (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 50; 12 dicembre 2006, causa C‑446/04, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11753, punto 47, e 20
maggio 2008, causa C‑194/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3747, punto 30).
26
Ne consegue, da una parte, che i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] possono essere oggetto, sul piano giuridico, di doppia imposizione qualora i due Stati membri decidano
di esercitare la propria competenza fiscale e di assoggettare tali dividendi a tassazione a carico dell’azionista.
27
D’altra parte, la Corte ha già avuto modo di affermare che le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio
parallelo da parte di diversi Stati membri della loro competenza fiscale, in quanto tale esercizio non sia discriminatorio,
non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato CE (v., in tal senso, citate sentenze Kerckhaert e Morres, punti 19, 20
e 24, nonché [OSCURATO:PERSONA], punti 41, 42 e 47).
28
Anche se l’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità europea figura tra gli obiettivi del Trattato,
si deve tuttavia constatare che a tutt’oggi, a prescindere dalla [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225, pag. 10), gli Stati membri non hanno stipulato,
in forza dell’art. 293 CE, nessuna convenzione multilaterale in materia (v. sentenza 12 maggio 1998, causa C‑336/96, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2793, punto 23).
29
Del pari, fatta eccezione per la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) nonché per la direttiva del Consiglio 3
giugno 2003, 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157,
pag. 38), nessuna misura di unificazione o di armonizzazione intesa ad eliminare le situazioni di doppia imposizione è stata
adottata, a tutt’oggi, nell’ambito del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 32).
30
In mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione comunitaria, gli Stati membri rimangono competenti a definire,
in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare al fine di eliminare
le doppie imposizioni (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 24 e 30; 21 settembre 1999, causa C‑307/97, Saint-Gobain ZN, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6161,
punto 57; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32). Spetta agli Stati membri adottare
le misure necessarie per prevenire le situazioni di doppia imposizione utilizzando, in particolare, i criteri seguiti nella
prassi fiscale internazionale (v. sentenza Kerckhaert e Morres, cit., punto 23).
31
Come già rilevato supra al punto 15, nel caso di specie, conformemente alla ripartizione delle competenze fiscali convenuta
dalla Repubblica francese e dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, i dividendi distribuiti da una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA] a un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] due Stati membri.
32
In una fattispecie in cui sia lo Stato membro della fonte dei dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista possono
tassare tali dividendi, ritenere che spetti necessariamente allo Stato membro di residenza prevenire tale doppia imposizione
si risolverebbe nel conferire una priorità nell’imposizione di detto genere di redditi allo Stato membro della fonte.
33
Se è pur vero che una tale ripartizione di competenze sarebbe conforme, in particolare, alla prassi giuridica internazionale,
quale si riflette nel modello di convenzione fiscale relativo ai redditi e al patrimonio elaborato dall’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), segnatamente al suo art. 23, parte B, è pacifico che il diritto comunitario,
al suo stato attuale ed in una situazione come quella di cui alla causa principale, non stabilisce criteri generali per la
ripartizione delle competenze tra Stati membri per quanto attiene all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della
Comunità (v. citate sentenze Kerckhaert e Morres, punto 22, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 45).
34
Conseguentemente, se è pur vero che uno Stato membro non può invocare una convenzione bilaterale per sfuggire agli obblighi
su di essa incombenti in forza del Trattato (v. sentenze 14 dicembre 2006, causa C‑170/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11949, punto 53, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55), la circostanza che sia lo Stato membro della fonte dei
dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista possano tassare tali dividendi non implica che lo Stato membro di
residenza sia tenuto, in forza del diritto comunitario, a prevenire le conseguenze svantaggiose che potrebbero discendere
dall’esercizio della competenza così ripartita tra i due Stati membri.
35
Ciò premesso e laddove solo la [OSCURATO:PERSONA] franco-belga sia oggetto della prima questione pregiudiziale, quest’ultima va risolta
nel senso che, considerato che il diritto comunitario, al suo stato attuale ed in una fattispecie come quella di cui alla
causa principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione
della doppia imposizione all’interno della Comunità, l’art. 56 CE non osta ad una convenzione fiscale bilaterale, come quella
oggetto della causa principale, in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a
un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non prevede, a
carico dello Stato membro di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che ne
deriva.
Sulla seconda questione
36
Alla luce della risposta apportata alla prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Considerato che il diritto comunitario, al suo stato attuale ed in una fattispecie come quella di cui alla causa principale,
non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione della
doppia imposizione all’interno della Comunità europea, l’art. 56 CE non osta ad una convenzione fiscale bilaterale, come quella
oggetto della causa principale, in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a
un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non prevede, a
carico dello Stato membro di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che ne
deriva.
Firme
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Lingua processuale: il francese.