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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2020

Cassazione n. 25554/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14329/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].DA.P. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei curatori legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso e in forza di autorizzazione del 17 maggio 2016 del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, dall’AvvocatoLucio [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via E.Q.

Visconti n. 20, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 Oggetto: definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania –Napoli, depositatail 25 novembre 2015, n. 1 0 592 / 20 1 5 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].Da.P. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnò la cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, anno d’imposta dal 2008, ai fini Ires, scaturente dal controllo del mod.

CNM/2009, con il quale l’Agenzia delle entrate rettificò in aumento il rigo CN01 (reddito) per l’importo di euro 393.852,00 per interessi passivi trasferiti dalla Co.Da.P s.r.l. al consolidato.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettò il ricorso motivando che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre l’anno successivo alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione, sicché l’Ufficio aveva recuperato legittimamente a tassazione gli interessi passivi trasferiti al consolidato nazionale.

3. La curatela fallimentare interpose appello che, con la sentenza in epigrafe, venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania.

4. La curatela ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione di tale sentenza.

5. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more del giudizio la curatela ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

2. Con atto del 17 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate chiese fissarsi l’udienza di discussione assumendo che,con nota n. 394236/20 del 31/07/2020 del la Direzione provinciale di Napoli, era stato comunicato che: “la domanda di definizione della curatela non è risultata regolare e l’Ufficio ha notificato il provvedimento di diniego”.

3. Con successiva istanza pervenuta agli uffici della cancelleria di questa Corte in data 19 ottobre 2022, la curatela fallimentare ha depositato la domanda di definizione agevolata del 25 maggio 2019, copia del modello F24 di pagamento di euro 108.309,00 del 21 maggio 2019, comunicazione dell’Agenzia delle entrate di abbinamento con il codice Ufficio TF3 della domanda di definizione, ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto condono.

4. Con ordinanza n. 35888/2022 resa all’esito della camera di consiglio del 22 novembre 2022, questa Sezione ha disposto la notifica alla curatela fallimentare della documentazione depositata con l’istanza del 17 agosto 2020.

5. A seguito di tale ordinanza, è stato depositato in cancelleria il provvedimento – adottato in data 8 settembre 2020 (prot. n. 107267/20) – con il quale l’Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela il precedente diniego di condono, ritenendo definita «la lite iscritta sul R.G. della Corte di Cassazione al n. 14329/2016».

6. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.

7. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

8. Non sussistono i presupposti processuali per imporre alla ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’intervenuta estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14329/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].DA.P. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei curatori legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso e in forza di autorizzazione del 17 maggio 2016 del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, dall’AvvocatoLucio [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via E.Q. Visconti n. 20, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 Oggetto: definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania –Napoli, depositatail 25 novembre 2015, n. 1 0 592 / 20 1 5 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].Da.P. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnò la cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, anno d’imposta dal 2008, ai fini Ires, scaturente dal controllo del mod. CNM/2009, con il quale l’Agenzia delle entrate rettificò in aumento il rigo CN01 (reddito) per l’importo di euro 393.852,00 per interessi passivi trasferiti dalla Co.Da.P s.r.l. al consolidato. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettò il ricorso motivando che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre l’anno successivo alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione, sicché l’Ufficio aveva recuperato legittimamente a tassazione gli interessi passivi trasferiti al consolidato nazionale. 3. La curatela fallimentare interpose appello che, con la sentenza in epigrafe, venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania. 4. La curatela ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione di tale sentenza. 5. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio la curatela ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 2. Con atto del 17 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate chiese fissarsi l’udienza di discussione assumendo che,con nota n. 394236/20 del 31/07/2020 del la Direzione provinciale di Napoli, era stato comunicato che: “la domanda di definizione della curatela non è risultata regolare e l’Ufficio ha notificato il provvedimento di diniego”. 3. Con successiva istanza pervenuta agli uffici della cancelleria di questa Corte in data 19 ottobre 2022, la curatela fallimentare ha depositato la domanda di definizione agevolata del 25 maggio 2019, copia del modello F24 di pagamento di euro 108.309,00 del 21 maggio 2019, comunicazione dell’Agenzia delle entrate di abbinamento con il codice Ufficio TF3 della domanda di definizione, ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto condono. 4. Con ordinanza n. 35888/2022 resa all’esito della camera di consiglio del 22 novembre 2022, questa Sezione ha disposto la notifica alla curatela fallimentare della documentazione depositata con l’istanza del 17 agosto 2020. 5. A seguito di tale ordinanza, è stato depositato in cancelleria il provvedimento – adottato in data 8 settembre 2020 (prot. n. 107267/20) – con il quale l’Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela il precedente diniego di condono, ritenendo definita «la lite iscritta sul R.G. della Corte di Cassazione al n. 14329/2016». 6. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto. 7. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. 8. Non sussistono i presupposti processuali per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’intervenuta estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della
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