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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34996/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse in data 3 dicembre 2009, per il reato di ricettazione commesso il 5 settembre 2002, ed in data 12 luglio 201 per il reato di ricettazione commesso dal 18 maggio al 7 giugno 2002.

2. Denunzia vizio di motivazione evidenziando che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto la richiesta reiterativa di altra analoga posto che nel precedente procedimento promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la difesa, come si evince dal provvedimento del 3 novembre 2016, si era limitata a chiedere, in termini generici, l'unificazione di tutti i reati e che il giudice dell'esecuzione aveva accolto la richiesta incidentale del pubblico ministero.

E', comunque, sopravvenuto il fatto nuovo costituito dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati dello stesso tipo commessi dal ricorrente nel medesimo a arco temporale.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

3.1. Il provvedimento impugnato ha posto a fondamento del rigetto della richiesta (rubricata al punto B e non al punto C come si legge nel ricorso) il contenuto meramente reiterativo di quest'ultima, osservando che con precedente provvedimento divenuto definito, perché mai impugnato, l'invocata continuazione era stata riconosciuta solo per i reati oggetto di talune sentenze ma non per quelli oggetto delle sentenze citate in premessa che non solo facevano parte del cumulo in esecuzione ma che erano state anche attinte espressamente dalla richiesta avanzata nell'interesse del condannato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 3.2.

Si tratta di argomentazione che non è stata in fatto contrastata dal ricorrente se non affermando il carattere generico della precedente richiesta, in vero del tutto irrilevante, e che è corretta in diritto.

Questa ha Corte ha ripetutamente affermato che la domanda di applicazione della continuazione relativa a reati che abbiano formato oggetto di una precedente istanza non è meramente ripropositiva e come tale inammissibile per l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo, superabile in presenza di elementi nuovi, solo se i predetti reati siano successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia già stata valutata, un elemento nuovo che impone una rivalutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti (da ultimo Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Valentino, Rv. 277149).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse in data 3 dicembre 2009, per il reato di ricettazione commesso il 5 settembre 2002, ed in data 12 luglio 201 per il reato di ricettazione commesso dal 18 maggio al 7 giugno 2002. 2. Denunzia vizio di motivazione evidenziando che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto la richiesta reiterativa di altra analoga posto che nel precedente procedimento promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la difesa, come si evince dal provvedimento del 3 novembre 2016, si era limitata a chiedere, in termini generici, l'unificazione di tutti i reati e che il giudice dell'esecuzione aveva accolto la richiesta incidentale del pubblico ministero. E', comunque, sopravvenuto il fatto nuovo costituito dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati dello stesso tipo commessi dal ricorrente nel medesimo a arco temporale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. 3.1. Il provvedimento impugnato ha posto a fondamento del rigetto della richiesta (rubricata al punto B e non al punto C come si legge nel ricorso) il contenuto meramente reiterativo di quest'ultima, osservando che con precedente provvedimento divenuto definito, perché mai impugnato, l'invocata continuazione era stata riconosciuta solo per i reati oggetto di talune sentenze ma non per quelli oggetto delle sentenze citate in premessa che non solo facevano parte del cumulo in esecuzione ma che erano state anche attinte espressamente dalla richiesta avanzata nell'interesse del condannato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 3.2. Si tratta di argomentazione che non è stata in fatto contrastata dal ricorrente se non affermando il carattere generico della precedente richiesta, in vero del tutto irrilevante, e che è corretta in diritto. Questa ha Corte ha ripetutamente affermato che la domanda di applicazione della continuazione relativa a reati che abbiano formato oggetto di una precedente istanza non è meramente ripropositiva e come tale inammissibile per l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo, superabile in presenza di elementi nuovi, solo se i predetti reati siano successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia già stata valutata, un elemento nuovo che impone una rivalutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti (da ultimo Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Valentino, Rv. 277149). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec
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