CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Sassari in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. commesso in Sassari il 19 luglio 2014, ha riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità equivalente alla contestata aggravante e ha rideterminato la pena inflitta. Rilevato che il ricorso, volto a contestare la sussistenza della circostanza aggravante della pubblica fede, è riproduttivo della stessa censura già formulata in sede di impugnazione. La Corte ha replicato a tale censura rilevando che la merce oggetto dell'impossessamento era esposta negli scaffali e che non vi era alcun impianto di videosorveglianza, in conformità al consolidato orientamento per cui "sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede- nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti. Infatti al fine dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile" ( ex plurimis, Sez.5, n. 8019 del 22/01/2010, Addyani, Rv. 246159). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e\estensor