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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15142/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA][ che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso delle parti civili.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma anche agli effetti civili, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili.

Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 luglio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di omicidio premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto di strumento atto ad offendere, in relazione ad un pugnale dalla lunghezza complessiva di 30 centimetri.

Condannava altresì [OSCURATO:PERSONA], computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale.

Il giudice di primo grado condannava il solo [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rimessione alla sede civile per la determinazione dell'entità del pregiudizio.

Il giudice di primo grado ricostruiva il fatto sulla base delle dichiarazioni rese da vari soggetti in sede di sommarie informazioni, del contenuto di conversazioni intercettate, delle immagini catturate da telecamere di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], chiamante in correità.

In particolare, il giudice di primo grado riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] si recò insieme ad Aloe presso un bar dove si trovava Carruccio e, dopo che l'Aloe invitò lo stesso Carruccio a salire sulla propria auto, [OSCURATO:PERSONA] lo fece accomodare sul sedile anteriore../ Successivamente, mentre viaggiavano sulla citata auto, [OSCURATO:PERSONA] dapprima colpì Carruccio con un pugno; poi, dopo che Carruccio era sceso dall'autovettura in corsa, [OSCURATO:PERSONA] lo raggiunse e lo colpì con due colpi di un pugnale di cui si era munito il giorno prima, in un incontro con [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di primo grado individuava il movente nella gelosia provata da [OSCURATO:PERSONA] per i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva avuto precedentemente una relazione con [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di primo grado riteneva sussistenti le condizioni per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione sulla base dei seguenti elementi: i citati motivi di gelosia; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era premunito di un'arma; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] contattò Aloe al fine di prelevare Carruccio dal citato bar.

Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado affermava che costui, presente nel bar, omise consapevolmente di riferire la circostanza, utile al fine indirizzare correttamente le indagini, che Aloe entrò nel citato locale commerciale e invitò Carruccio a seguirlo.

2. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravami a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Con sentenza del 5 ottobre 2021, la Corte di assise di appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza di primo grado.

In particolare, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello, in accoglimento del concordato tra il Pubblico Ministero e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., escluse la recidiva contestata e la circostanza aggravante della premeditazione per l'assegna di indizi gravi, precisi e concordanti sul punto, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quindici anni di reclusione e dichiarava inammissibili gli ulteriori motivi di gravame, per i quali era intervenuta rinuncia.

Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado.

4. Con ordinanza in data 11 febbraio 2022, la Corte di assise di appello di Catanzaro, su richiesta della difesa di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata rilevata la divergenza tra il dispositivo riportato nella citata sentenza di appello e quello letto in udienza dalla stessa Corte, così disponeva: «Visto l'art. 130 c.p.p.; dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro il 5 ottobre 2021 nel procedimento numero 3433/18 R.G.N.R. - n. 1/21 R.G.

Corte Ass. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Francesco, non coincidente con quello di cui è stata data 3 A lettura in udienza, nel senso che: - dopo le parole "per i quali è intervenuta rinuncia" venga aggiunta la frase "Visto l'articolo 530 c.p.p., assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste"; - revoca l'ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 13.12.2021 e conseguentemente dispone che dopo le [parole] "conferma nel resto la sentenza appellata e condanna" si elimini la frase "[OSCURATO:PERSONA] Francesco al pagamento delle spese del presente giudizio e».

5. Avverso la sentenza di appello, così come risultava modificata per effetto della riportata ordinanza in data 11 febbraio 2022, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo, il ricorso deduce, per un verso, la non emendabilità dell'errore con il quale il giudice di appello aveva dichiarato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in esito all'udienza di secondo grado; per altro verso, la contraddittorietà tra quanto espresso nella motivazione della sentenza di appello, relativamente alla sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e quanto contenuto nel dispositivo della medesima sentenza, relativamente alla formula assolutoria nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

6. Avverso la sentenza di appello, le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione in relazione alla esclusione della circostanza aggravante della premeditazione con riguardo al reato contestato a [OSCURATO:PERSONA].

Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore, perché non avrebbe tenuto conto della sussistenza di numerosi indici della sussistenza della premeditazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852-01).

È statof inoltre, statuito che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez, 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01; in motivazione, la Corte ha precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità).

In particolare, è stato precisato che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057-04).

1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata risulta affetta dal vizio di motivazione evidenziato dal Procuratore generale ricorrente.

Invero, a seguito della emissione della citata ordinanza della Corte di assise di appello in data del 11 febbraio 2022, deve ritenersi che l'esito della sentenza sia quello assolutorio.

Svolta questa premessa, il ricorso ora in esame coglie nel segno, nella parte in cui evidenzia una palese incongruenza tra quanto affermato nella motivazione della sentenza di appello, in relazione alla ritenuta responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], e quanto contenuto nel dispositivo della medesima sentenza, in relazione alla dichiarata assoluzione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto.

Ne consegue che la sentenza impugnata, in relazione alla formulazione attuale, risulta affetta da vizio di motivazione.

Né può far concludere diversamente il contenuto della memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale deduce la circostanza che il rappresentante dell'accusa nel giudizio di appello avesse concluso per l'assoluzione.

Infatti, l'art. 570 cod. proc. pen. prevede che le conclusioni adottate dal rappresentante del pubblico ministero in giudizio non precludono di per sé la proposizione dell'impugnazione da parte della Procura della Repubblica.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.

2. Il ricorso delle parti civili è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle 5 JA,- occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512-01).

È stato altresì affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01).

2.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dai ricorrenti.

Il giudice di appello ha infatti fornito plausibile motivazione circa l'insussistenza degli elementi della premeditazione.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che non vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti circa la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] avesse maturato il proposito criminoso la sera prima dell'omicidio in cui aveva preso il coltello.

Tale valutazione è stata svolta dal giudice di appello sulla base della circostanza che l'incontro con Bortone era stato casuale.

Lo stesso giudice ha anche indicato, ai fini della esclusione della premeditazione, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse immediatamente ucciso Carruccio nonostante la posizione di vantaggio nell'autovettura e che [OSCURATO:PERSONA] non avesse utilizzato subito il coltello quando Carruccio era sceso dall'autovettura, ma solo dopo una colluttazione.

Il giudice di appello ha perciò indicato ragioni plausibili alla esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, rispetto alle quali le parti civili ricorrenti si sono limitate a fornire un'alternativa lettura degli elementi probatori, non proponibile in sede di legittimità, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte nella sentenza ora impugnata.

3. In conclusione, per le ragioni anzidette, il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro deve essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvio per nuovo giudizio al giudice indicato nel seguente dispositivo.

Il ricorso delle parti civili deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le parti civili devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - l'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.

Dichiara inammissibile il ricorso delle part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA][ che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso delle parti civili. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma anche agli effetti civili, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili. Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 luglio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di omicidio premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto di strumento atto ad offendere, in relazione ad un pugnale dalla lunghezza complessiva di 30 centimetri. Condannava altresì [OSCURATO:PERSONA], computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. Il giudice di primo grado condannava il solo [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rimessione alla sede civile per la determinazione dell'entità del pregiudizio. Il giudice di primo grado ricostruiva il fatto sulla base delle dichiarazioni rese da vari soggetti in sede di sommarie informazioni, del contenuto di conversazioni intercettate, delle immagini catturate da telecamere di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], chiamante in correità. In particolare, il giudice di primo grado riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] si recò insieme ad Aloe presso un bar dove si trovava Carruccio e, dopo che l'Aloe invitò lo stesso Carruccio a salire sulla propria auto, [OSCURATO:PERSONA] lo fece accomodare sul sedile anteriore../ Successivamente, mentre viaggiavano sulla citata auto, [OSCURATO:PERSONA] dapprima colpì Carruccio con un pugno; poi, dopo che Carruccio era sceso dall'autovettura in corsa, [OSCURATO:PERSONA] lo raggiunse e lo colpì con due colpi di un pugnale di cui si era munito il giorno prima, in un incontro con [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado individuava il movente nella gelosia provata da [OSCURATO:PERSONA] per i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva avuto precedentemente una relazione con [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado riteneva sussistenti le condizioni per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione sulla base dei seguenti elementi: i citati motivi di gelosia; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era premunito di un'arma; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] contattò Aloe al fine di prelevare Carruccio dal citato bar. Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado affermava che costui, presente nel bar, omise consapevolmente di riferire la circostanza, utile al fine indirizzare correttamente le indagini, che Aloe entrò nel citato locale commerciale e invitò Carruccio a seguirlo. 2. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravami a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Con sentenza del 5 ottobre 2021, la Corte di assise di appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza di primo grado. In particolare, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello, in accoglimento del concordato tra il Pubblico Ministero e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., escluse la recidiva contestata e la circostanza aggravante della premeditazione per l'assegna di indizi gravi, precisi e concordanti sul punto, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quindici anni di reclusione e dichiarava inammissibili gli ulteriori motivi di gravame, per i quali era intervenuta rinuncia. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado. 4. Con ordinanza in data 11 febbraio 2022, la Corte di assise di appello di Catanzaro, su richiesta della difesa di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata rilevata la divergenza tra il dispositivo riportato nella citata sentenza di appello e quello letto in udienza dalla stessa Corte, così disponeva: «Visto l'art. 130 c.p.p.; dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro il 5 ottobre 2021 nel procedimento numero 3433/18 R.G.N.R. - n. 1/21 R.G. Corte Ass. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Francesco, non coincidente con quello di cui è stata data 3 A lettura in udienza, nel senso che: - dopo le parole "per i quali è intervenuta rinuncia" venga aggiunta la frase "Visto l'articolo 530 c.p.p., assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste"; - revoca l'ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 13.12.2021 e conseguentemente dispone che dopo le [parole] "conferma nel resto la sentenza appellata e condanna" si elimini la frase "[OSCURATO:PERSONA] Francesco al pagamento delle spese del presente giudizio e». 5. Avverso la sentenza di appello, così come risultava modificata per effetto della riportata ordinanza in data 11 febbraio 2022, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo, il ricorso deduce, per un verso, la non emendabilità dell'errore con il quale il giudice di appello aveva dichiarato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in esito all'udienza di secondo grado; per altro verso, la contraddittorietà tra quanto espresso nella motivazione della sentenza di appello, relativamente alla sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e quanto contenuto nel dispositivo della medesima sentenza, relativamente alla formula assolutoria nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso la sentenza di appello, le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione in relazione alla esclusione della circostanza aggravante della premeditazione con riguardo al reato contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore, perché non avrebbe tenuto conto della sussistenza di numerosi indici della sussistenza della premeditazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852-01). È statof inoltre, statuito che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez, 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01; in motivazione, la Corte ha precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità). In particolare, è stato precisato che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057-04). 1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata risulta affetta dal vizio di motivazione evidenziato dal Procuratore generale ricorrente. Invero, a seguito della emissione della citata ordinanza della Corte di assise di appello in data del 11 febbraio 2022, deve ritenersi che l'esito della sentenza sia quello assolutorio. Svolta questa premessa, il ricorso ora in esame coglie nel segno, nella parte in cui evidenzia una palese incongruenza tra quanto affermato nella motivazione della sentenza di appello, in relazione alla ritenuta responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], e quanto contenuto nel dispositivo della medesima sentenza, in relazione alla dichiarata assoluzione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto. Ne consegue che la sentenza impugnata, in relazione alla formulazione attuale, risulta affetta da vizio di motivazione. Né può far concludere diversamente il contenuto della memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale deduce la circostanza che il rappresentante dell'accusa nel giudizio di appello avesse concluso per l'assoluzione. Infatti, l'art. 570 cod. proc. pen. prevede che le conclusioni adottate dal rappresentante del pubblico ministero in giudizio non precludono di per sé la proposizione dell'impugnazione da parte della Procura della Repubblica. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro. 2. Il ricorso delle parti civili è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle 5 JA,- occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512-01). È stato altresì affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01). 2.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dai ricorrenti. Il giudice di appello ha infatti fornito plausibile motivazione circa l'insussistenza degli elementi della premeditazione. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che non vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti circa la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] avesse maturato il proposito criminoso la sera prima dell'omicidio in cui aveva preso il coltello. Tale valutazione è stata svolta dal giudice di appello sulla base della circostanza che l'incontro con Bortone era stato casuale. Lo stesso giudice ha anche indicato, ai fini della esclusione della premeditazione, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse immediatamente ucciso Carruccio nonostante la posizione di vantaggio nell'autovettura e che [OSCURATO:PERSONA] non avesse utilizzato subito il coltello quando Carruccio era sceso dall'autovettura, ma solo dopo una colluttazione. Il giudice di appello ha perciò indicato ragioni plausibili alla esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, rispetto alle quali le parti civili ricorrenti si sono limitate a fornire un'alternativa lettura degli elementi probatori, non proponibile in sede di legittimità, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte nella sentenza ora impugnata. 3. In conclusione, per le ragioni anzidette, il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro deve essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvio per nuovo giudizio al giudice indicato nel seguente dispositivo. Il ricorso delle parti civili deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le parti civili devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - l'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso delle part
Sentenza Cassazione n. 15142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris