Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 44/1981
ECLI:IT:COST:1981:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il Presidente del Consiglio dei ministri nel sollevare il
conflitto ha impugnato il decreto del Presidente della Regione
Sicilia, emanato in data 30 novembre 1976 col quale si autorizzava in
località Oltreponte del comune di Licata l'apertura di un'agenzia
della Cassa rurale ed artigiana L'Unione.
Il suddetto decreto è impugnato per non essere stato
preventivamente trasmesso alla Banca d'Italia il relativo schema, come
previsto dalla lett. c) dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n.
1133 ("Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di
credito e risparmio"), nell'ipotesi in cui una banca che svolga la
propria attività nel solo ambito della Regione intenda aprire
un'agenzia in località nella quale già operi un istituto di credito
di diritto pubblico o di interesse nazionale (nel comune di Licata
opera, nella specie, un'agenzia del Banco di Sicilia).
Si è costituito il Presidente della Regione Sicilia chiedendo in
via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in via
sussidiaria che il ricorso stesso sia respinto.
Con ulteriori deduzioni depositate il 6 marzo 1979, l'Avvocatura
dello Stato e la difesa della Regione Sicilia hanno rilevato
congiuntamente che l'atto regionale, che ha dato luogo al conflitto,
è stato revocato dal Presidente della Regione Sicilia con decreto 8
aprile 1978 pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 10 giugno 1978.
Si chiede pertanto che la Corte voglia dichiarare cessata la
materia del contendere.
Tale richiesta viene di nuovo avanzata alla Corte con deduzioni di
analogo Contenuto della difesa della Regione, depositate il 12
novembre 1980.
:
Con decreto 8 aprile 1978 il Presidente della Regione Sicilia ha
provveduto alla revoca del provvedimento impugnato. La revoca è stata
disposta appunto perché "nel caso del suddetto d.p.n. 53053
ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 lett. c) del d.P.R. 27 giugno
1952, n. 1133 e conseguentemente l'obbligo della trasmissione alla
Banca d'Italia dello schema di provvedimento".
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere