CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44768/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/06/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CUNEO in data 17/10/2013 aveva condannato DUTTO Mario a pena di giustizia per il reato di ricettazione, commessa a CUNEO il 27/07/2012, riconosciute l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen. e le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva. DUTTO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura in modo generico la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento di danno, oltre che la determinazione dell'entità della pena. Il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti appaiono manifestamente infondati: quello relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto, come già osservato dalla pronuncia di appello, estremamente generico e privo di qualsiasi indicazione che nel imponga l'esame; quello sull'entità della pena, poiché la CORTE ha ricordato, quali ostativi a una quantificazione ancora più contenuta, i plurimi e anche recenti precedenti penali del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]9Mantovano [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA rN CANCFL