CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 31062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ec-lato avviso alle partA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 15675/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola e su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ai sensi 'dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. - è manifestamente infondato. Dagli atti processuali - in particolare dal verbale di udienza - emerge chiaramente che l'accordo sull'applicazione della sospensione condizionale della pena riguardava esclusivamente il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che nessuna richiesta in tal senso era stata formulata dal difensore del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2024.