CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15149/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A1 che ha concluso chiedendo p.,(MAzektijec<10Gvi c2e-U--4 udito il difensore procedimento a trattazione scritta Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in data 20 gennaio 2022 il Giudice di pace di Novara, decidendo all'esito di procedimento instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 bis, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 -ter, accertato il 20 novembre 2019 in Novara, e lo condannava alla pena di 7.000,00 euro di multa. 2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata in quanto affetta da: a) vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'ordine di allontanamento emesso in data 01/01/2019, perché non acquisito agli atti, alla sua validità ed alla notifica all'imputato, non verificate, ma possibilmente inesistente o invalida; il ricorso dell'imputato al Giudice di pace aveva riguardato l'ordine di espulsione ex art. 13 D.Igs. n. 286 del 1998, non quello di allontanamento, la cui emissione non è obbligatoria, ma eventuale e che non è impugnabile; b) violazione art. 14, comma 5 -ter e difetto di motivazione circa la legittimità ed efficacia dell'ordine di allontanamento; il reato è stato ritenuto integrato dalla violazione del decreto di espulsione e non dell'ordine di allontanamento; c) difetto di motivazione quanto all'eccepita carenza dell'elemento soggettivo del reato a ragione della mancanza di mezzi per allontanamento; d) difetto di motivazione quanto alla esclusione della speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1.0sserva il Collegio che il primo motivo di ricorso solleva questione attinente alla mancata acquisizione della prova dei presupposti del reato contestato al ricorrente con specifico riferimento all'assenza tra gli atti del decreto di allontanamento emesso dal Questore di Novara in data 8 gennaio 2019, rispetto al quale nemmeno la motivazione della sentenza esprime specifiche considerazioni. In effetti il Giudice di pace al riguardo ha dedotto l'esistenza del decreto di allontanamento dalla circostanza dell'avvenuta proposizione di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione da parte dell'impu to, (1/ n ricorso respinto con sentenza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, n. 29761 del 24 luglio 2020. La superiore considerazione è però errata in punto di fatto, dal momento che, come dedotto e dimostrato dalla difesa, il procedimento d'impugnazione in questione aveva riguardato il solo decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Novara 1'8 gennaio 2019, non l'autonomo provvedimento di allontanamento del Questore di pari data. 1.1 Giova ricordare che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 ha natura di reato omissivo proprio. Il presupposto, ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell'obbligo di conformazione da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del Questore dell'ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-bis stesso decreto e, da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l'ordine di esecuzione è chiamato a dare esecuzione. Entrambi i provvedimenti amministrativi, autonomi, ma correlati tra loro nella funzione svolta, contribuiscono a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicità del reato, quali presupposti della condotta omissiva sanzionata, ossia come suoi antecedenti logici e giuridici inseriti nella fattispecie incriminatrice, e tali da condizionarne la tipicità. La configurazione normativa del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore rivela l'inserimento testuale di tale decreto nella fattispecie incriminatrice; inoltre, lo stesso, rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e deve essere dotato di congrua motivazione quanto alle condizioni applicative, in modo da renderli conoscibili per il destinatario e per il giudice chiamato a giudicare della responsabilità per la sua trasgressione (Sez. 1, n. 35021 del 02/07/2013, Kane, Rv. 257211; Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, Sufian, Rv. 277131). 1.2 Deve dunque riscontrarsi l'assenza nel fascicolo processuale del decreto di allontanamento e la mancata verifica del suo contenuto da parte del giudice di merito, che, oltre a non poterlo ritenere esistente in base a presunzione immotivata, avrebbe comunque dovuto sottoporlo alla propria disamina critica al fine di verificarne la validità e la congruità motivazionale. Va, infatti, ribadito il principio secondo cui, nell'accertamento della condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, se tale ordine ed il decreto prefettizio di espulsione siano illegittimi per carenza delle condizioni legittimanti o di adeguata motivazione, il giudice è tenuto a disapplicarli in quanto presupposto del reato contestato. 1.3 Per non avere il Giudice di pace condotto le dovute verifiche ed avere reso una motivazione incongrua ed illogica, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che, in piena libertà cognitiva, dovrà colmare le lacune riscontrate. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Novara, in div