Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:490
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 luglio 2011 (
1
)
Causa C‑474/10
[OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] (NI) Ltd,
[OSCURATO:PERSONA] district Council e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente – Procedura di consultazione – Designazione delle autorità cui incombono responsabilità ambientali – Termini fissati ai fini della procedura di consultazione»
1.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente (
2
), richiede che taluni piani e programmi pubblici formino oggetto di una valutazione ambientale prima della loro adozione.
Tale valutazione include da parte dell’autorità responsabile dell’elaborazione del piano la consultazione del pubblico e di
organismi cui incombono responsabilità ambientali.
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede la [OSCURATO:PERSONA] (NI) Ltd e il
[OSCURATO:PERSONA] district Council e a. contrapposti al [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] (Ministero dell’ambiente)
in ordine alla procedura di consultazione seguita nell’ambito dell’elaborazione di progetti di piani di sviluppo regionali
in Irlanda del Nord.
3.
Con tale domanda si invita la Corte a precisare due delle modalità connesse all’attuazione della procedura di consultazione.
La prima, prevista all’art. 6, n. 3, della direttiva, riguarda la designazione delle autorità preposte alla consultazione.
Infatti, nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] è nel contempo l’autorità responsabile
del piano controverso e l’autorità designata dalla legge nazionale ai fini della procedura di consultazione. Di conseguenza,
si tratta di stabilire se, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, lo Stato membro sia tenuto
a designare una nuova autorità preposta alla consultazione, distinta e indipendente dalla prima.
4.
La seconda modalità, prevista all’art. 6, n. 2, della direttiva, riguarda il termine fissato ai fini della procedura di consultazione.
Si tratta di stabilire se tale termine possa essere fissato, caso per caso, dall’autorità responsabile del piano o del programma
o se sia necessario che esso sia precisato nella normativa di trasposizione della direttiva.
5.
Per motivi che ora esporrò ritengo che un’attuazione credibile e utile della direttiva richieda che, in una fattispecie come
quella di cui trattasi nella causa principale, lo Stato membro designi una nuova autorità preposta alla consultazione, distinta
e indipendente dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano. Per contro, nulla osta, a mio parere, a che una normativa
nazionale preveda che il termine fissato ai fini della procedura di consultazione sia precisato, caso per caso, dall’autorità
responsabile del piano, a condizione, tuttavia, che tale termine sia sufficiente per dare alle autorità e al pubblico consultati
un’effettiva opportunità di esprimere il loro parere sulla proposta di piano.
I –
Contesto normativo
A –
La direttiva
6.
L’obiettivo essenziale della direttiva, come risulta dal suo art. 1, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale i piani
e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.
Il legislatore dell’Unione intende così garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, conformemente agli artt. 174 CE
e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
7.
La direttiva definisce un quadro minimo per la valutazione ambientale, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di definire
le modalità della procedura tenendo conto del principio della sussidiarietà (
3
).
8.
Conformemente all’art. 2, lett. b), della direttiva, una valutazione ambientale comprende la redazione di un rapporto ambientale
(che indichi i probabili effetti significativi sull’ambiente e le ragionevoli alternative) nonché lo svolgimento di consultazioni
presso le autorità incaricate delle questioni ambientali, il pubblico e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri in caso di effetti transfrontalieri
significativi. Il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni sono presi in considerazione prima dell’adozione del
piano o del programma. Una volta adottato tale piano o tale programma, le autorità incaricate delle questioni ambientali,
il pubblico così come ogni Stato membro consultato sono informati e gli elementi pertinenti sono messi a loro disposizione.
9.
La procedura di consultazione è sancita all’art. 6 della direttiva. Tale disposizione è redatta nei seguenti termini:
«1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell’articolo 5 devono essere messi a disposizione
delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità
di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la
accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono
essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati
dall’iter decisionale nell’osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati (…).
5. [OSCURATO:PERSONA] membri determinano le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico».
B –
La trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale
10.
La direttiva è stata trasposta dal regolamento del 2004 relativo alla valutazione dell’impatto ambientale dei piani e dei
programmi [[OSCURATO:PERSONA] of Plans and [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) 2004, in prosieguo: il «regolamento
del 2004»].
11.
L’art. 4 del regolamento del 2004 traspone l’art. 6, n. 3, della direttiva relativo alla designazione delle autorità proposte
alla consultazione. Tale art. 4 è così redatto:
«(1) Fatto salvo il paragrafo 2, l’organo consultivo è il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] (…).
(2) Qualora il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] sia in qualsiasi momento l’autorità competente con riferimento
ad un piano o programma, esso non può esercitare, in tale momento, le funzioni di organo consultivo di cui al regolamento
del 2004 con riferimento a tale piano o programma (…)».
12.
L’art. 12 del regolamento del 2004 traspone l’art. 6, n. 2, della direttiva relativo ai termini fissati ai fini della procedura
di consultazione. Tale art. 12 dispone quanto segue:
«(1) Ogni proposta di piano o di programma per cui sia stato redatto un rapporto ambientale (...) e il relativo rapporto ambientale
(...) devono essere messi a disposizione dell’organo consultivo e del pubblico ai sensi delle seguenti disposizioni del presente
articolo.
(2) Una volta redatti i documenti pertinenti, l’autorità competente deve trasmetterne copia all’organo consultivo entro un termine
ragionevole, invitandolo ad esprimere il proprio parere sui documenti pertinenti entro un termine stabilito.
(3) L’autorità competente è altresì responsabile per quanto segue:
(a) entro 14 giorni dalla redazione dei documenti pertinenti, [deve] pubblicare, o assicurare la pubblicazione, di un avviso,
ai sensi del paragrafo 5,
(i) che indichi il titolo del piano, del programma o della modifica;
(ii) che indichi l’indirizzo (che può comprendere un sito Internet) presso il quale è possibile consultare copia dei documenti
pertinenti o presso il quale è possibile ottenerne copia;
(iii) che inviti a formulare pareri in merito ai documenti pertinenti;
(iv) che indichi l’indirizzo e il periodo entro il quale i pareri devono essere inviati; e
(b) conservare una copia dei documenti pertinenti presso la propria sede principale, per consultazione da parte del pubblico in
qualsiasi momento ragionevole e a titolo gratuito, e
(c) pubblicare copia dei documenti pertinenti sul sito dell’autorità.
(4) I termini di cui ai paragrafi 2 e 3, lett. a), sub iv), devono essere tali da assicurare che i destinatari dell’invito dispongano
tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere il proprio parere sui documenti pertinenti.
(…)».
II –
I fatti e il procedimento nella causa principale
13.
All’epoca dei fatti della causa principale, il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro agenzie
tra cui il servizio di pianificazione e il servizio dell’ambiente e del patrimonio (
4
).
14.
Nel corso dell’elaborazione dei progetti «[OSCURATO:PERSONA] 2016» e «[OSCURATO:PERSONA] 2015», il servizio della pianificazione
ha collaborato molto strettamente con il servizio dell’ambiente e del patrimonio. Quest’ultimo ha fornito informazioni nonché
un parere sul contenuto dei progetti controversi.
15.
Ai fini della procedura di consultazione, il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato il progetto
«[OSCURATO:PERSONA] 2016» e il rapporto ambientale al pubblico nonché al suo servizio dell’ambiente e del patrimonio e ad
altre autorità pubbliche. Il termine per presentare osservazioni è stato fissato in otto settimane. [OSCURATO:PERSONA] of the Environment
for [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto 5 250 osservazioni riguardanti la proposta di piano da parte del pubblico nonché quattro
osservazioni relative al rapporto ambientale. Tra di esse figurano 49 osservazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (NI) Ltd, di cui
una era connessa al contenuto di tale rapporto e alla realizzazione della valutazione ambientale.
16.
Per quanto riguarda il progetto «[OSCURATO:PERSONA] 2015» e il rapporto ambientale, essi sono stati comunicati al servizio
dell’ambiente e del patrimonio nonché agli altri organi interessati. [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA]
li ha invitati a formulare le loro osservazioni entro un termine di sei settimane. Esso ha ricevuto circa 5 300 osservazioni
riguardanti la proposta di piano e cinque osservazioni riguardanti il rapporto ambientale.
17.
Nel corso dei mesi di novembre e di dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] (NI) Ltd nonché il [OSCURATO:PERSONA] district Council e a. hanno rispettivamente
proposto un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che la valutazione ambientale
relativa alle proposte di piani controverse non fosse stata effettuata conformemente alle prescrizioni della direttiva.
18.
In ciascuno di tali due procedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’art. 4 del regolamento
del 2004 non ha correttamente trasposto l’obbligo, sancito all’art. 6, n. 3, della direttiva, di designare una nuova autorità
preposta alla consultazione, qualora il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] sia anche l’autorità responsabile
per il piano. Allo stesso modo, essa ha considerato che l’art. 12 del regolamento del 2004 non ha adeguatamente trasposto
l’art. 6, n. 2, della direttiva, non fissando un termine specifico entro il quale le osservazioni debbono essere presentate.
19.
[OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]).
III –
Le questioni pregiudiziali
20.
Ritenendo che fosse necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione al fine di poter statuire su tale controversa, la
[OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sottoporre alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva […] debba essere interpretata nel senso che, allorché un’autorità nazionale che elabora un piano, rientrante
nell’ambito dell’art. 3, sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro di cui
trattasi, quest’ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi dell’art. 6, n. 3, un’autorità che deve essere consultata ai
fini degli artt. 5 e 6.
2) Se [la] direttiva debba essere interpretata nel senso che, allorché l’autorità che elabora un piano rientrante nell’ambito
dell’art. 3 sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba a quest’ultimo
l’obbligo di garantire che esista un organo consultivo da designare diverso da tale autorità.
3) Se la direttiva debba essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all’art. 6, n. 2, in base alle quali le autorità
di cui al suo art. 6, n. 3, e il pubblico di cui al suo art. 6, n. 4, devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità
di esprimere il proprio parere «in termini congrui», possano essere recepite mediante norme che prevedono che l’autorità responsabile
per l’elaborazione del piano debba stabilire, di volta in volta, il termine entro il quale devono essere espressi i pareri,
o se le disposizioni di recepimento della direttiva debbono prevedere esse stesse un termine, o termini diversi per circostanze
diverse, entro i quali tali pareri devono essere espressi».
IV –
Analisi
A –
Sulla prima e seconda questione
21.
Con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 6, n. 3, della direttiva debba essere interpretato
nel senso che, ai fini della procedura di consultazione, uno Stato membro sia tenuto a designare una nuova autorità incaricata
delle questioni ambientali, qualora quella prevista dalla legge nazionale a tal fine non sia altro che l’autorità responsabile
dell’elaborazione del piano o del programma controverso. Eventualmente, il giudice del rinvio chiede alla Corte se tale nuova
autorità debba essere distinta dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano o del programma.
22.
I governi del [OSCURATO:PERSONA] e danese, così come la [OSCURATO:PERSONA] europea, propongono di risolvere le due prime questioni in senso
negativo.
23.
I governi del [OSCURATO:PERSONA] e danese ritengono, in sostanza, che la direttiva realizzi un’armonizzazione minima delle procedure
di valutazione ambientale. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sarebbero tenuti a creare un nuovo organismo, distinto e indipendente,
da quello previsto dalla legge nazionale. Nel caso di specie, la collaborazione dei servizi dell’ambiente e della pianificazione
del [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso di conseguire i risultati perseguiti dalla direttiva
per quanto riguarda tanto la trasparenza dell’iter decisionale quanto la completezza e l’affidabilità dei dati ambientali.
A causa delle responsabilità ad esso incombenti, il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] curerebbe che l’impatto
ambientale del piano sia debitamente preso in considerazione e che non si tenga conto degli interessi privati a scapito dell’interesse
pubblico.
24.
[OSCURATO:PERSONA] segnala le disparità esistenti nell’organizzazione amministrativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero
in grado di designare diverse autorità ai fini della procedura di consultazione. Altri, invece, come il Granducato di Lussemburgo
o la Repubblica di Malta, incontrerebbero difficoltà a designare una nuova autorità rispondente ai requisiti posti dall’art. 6,
n. 3, della direttiva, e ciò in considerazione delle loro dimensioni. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che nella formulazione
della direttiva nulla fa ritenere che, in un caso come quello di cui trattasi nella causa principale, lo Stato membro sia
tenuto a designare una nuova autorità. Se così fosse, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che un organismo così artificiale non sarebbe
in grado di fornire informazioni utili.
25.
Non condivido le osservazioni formulate nel contesto di questo procedimento. Per motivi che mi accingo ora ad esporre, sono
del parere che uno Stato membro, che si trovi in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, non possa
esimersi dagli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva in quanto l’autorità responsabile
dell’elaborazione del piano è anche l’autorità designata dalla legge nazionale ai fini della procedura di consultazione. In
una situazione del genere, ritengo che un’attuazione credibile e utile della direttiva richieda che tale Stato membro designi
una nuova autorità preposta alla consultazione, distinta e indipendente dalla prima.
26.
Tale valutazione si fonda sulla natura e sulla portata della procedura di consultazione stabilita dal legislatore dell’Unione
nonché sugli obiettivi che quest’ultimo persegue.
27.
La procedura di consultazione, prevista dall’art. 6 della direttiva, mira a garantire il diritto di ciascuno di vivere in
un ambiente idoneo ad assicurare la propria salute e il proprio benessere, conformemente agli artt. 174 CE e 37 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
28.
Essa sancisce pertanto il diritto di tutti a partecipare alle procedure decisionali qualora queste ultime abbiano un impatto
sull’ambiente. A questo proposito, il legislatore dell’Unione si è basato sugli obblighi che incombono all’Unione nell’ambito
della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale, detta «[OSCURATO:PERSONA] di Aarhus» (
5
). [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus, lo ricordo, ha come obiettivo quello di garantire il diritto del pubblico a partecipare alle procedure
decisionali in materia ambientale e, in particolare, per quanto riguarda i piani e i programmi relativi all’ambiente (
6
). Tuttavia, la consultazione non è unicamente un diritto. Essa è anche un dovere, quello di proteggere e migliorare la qualità
dell’ambiente esprimendo preoccupazioni e aiutando le autorità responsabili dell’elaborazione di piani a tener debitamente
in considerazione queste ultime e adottando le migliori decisioni.
29.
L’insieme delle disposizioni della direttiva testimonia della volontà del legislatore dell’Unione di rispettare tali diritti.
Quest’ultimo stabilisce un quadro procedurale che permette di garantire, in ciascuna delle fasi dell’elaborazione e dell’adozione
del piano, una reale presa in considerazione delle preoccupazioni ambientali delle autorità e delle persone interessate dall’impatto
di tali progetti. L’obiettivo è, in particolare, quello di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni fornite
ai fini della valutazione ambientale (
7
).
30.
La consultazione delle autorità si intende sin dalle prime fasi dell’elaborazione del piano, e ciò sino all’adozione di quest’ultimo.
Infatti, esse sono innanzitutto sentite quanto alla necessità di procedere ad una valutazione ambientale per il piano di cui
trattasi (art. 3, n. 6, della direttiva). Le autorità debbono poi pronunciarsi quanto all’ampiezza e al grado di precisione
delle informazioni che il rapporto ambientale deve contenere (art. 5, n. 4, della direttiva). Infine, esse devono esprimere
il loro parere su tale rapporto nonché sulla proposta di piano o di programma (art. 6, n. 2, della direttiva).
31.
La stessa funzione propria della procedura di consultazione è quindi quella di ottenere un parere autorevole da parte di un’autorità
avente competenza in materia ambientale e che sia soprattutto direttamente interessata dall’impatto del piano sull’ambiente.
Tale procedura deve permettere di ottenere un’opinione, in ciascuna delle fasi, non solo quanto alla necessità di una valutazione
ambientale, ma anche quanto al contenuto stesso del rapporto ambientale e della proposta di piano. L’autorità designata ai
fini della consultazione deve quindi essere in grado di fornire informazioni attuali e utili. Essa deve altresì essere in
grado di criticare le valutazioni effettuate e le scelte operate dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano, suggerendo,
sulla base delle sue conoscenze e delle sue competenze, modifiche e alternative.
32.
Tale autorità può quindi essere solo un organismo distinto e indipendente dall’autorità di pianificazione, unica garanzia
di credibilità e di efficacia della procedura di consultazione. Come rileva la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, un «organo
non può manifestamente consultare se stesso». Così come un individuo non può essere giudice e parte in un procedimento, un’autorità
pubblica non può essere consultata sugli effetti di un piano di cui è essa stessa autrice.
33.
Ammettere il contrario priva, a mio parere, di ogni effetto utile la procedura di consultazione e ostacola il conseguimento
degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione.
34.
Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] non può, così come elabora il proprio piano, esprimere critiche
costruttive nei confronti della propria proposta e proporre alternative diverse dalle scelte da esso già operate. Inoltre,
anche se è effettivamente una delle autorità maggiormente in grado di tutelare gli interessi ambientali, nondimeno esso deve
poter prendere in considerazione i pareri e le preoccupazioni eventualmente espressi da istituti più specializzati o da autorità
locali interessate dagli effetti del piano in base al suo ambito di applicazione geografica. A questo proposito, è interessante
rilevare che le competenze del [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] non hanno impedito al pubblico interessato
di depositare oltre 5 250 osservazioni sul progetto «[OSCURATO:PERSONA] 2016» e oltre 5 300 osservazioni sul progetto «[OSCURATO:PERSONA] 2015». [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA] non può quindi esimersi dall’obbligo di consultare
un’altra autorità incaricata di questioni ambientali, salvo amputare la direttiva di un elemento sostanziale della stessa.
35.
Al fine di garantire un’attuazione credibile e utile della direttiva, mi sembra pertanto indispensabile che, in una fattispecie
come quella di cui trattasi nella causa principale, lo Stato membro designi, conformemente all’art. 6, n. 3, della direttiva,
ai fini della procedura di consultazione, una nuova autorità distinta e indipendente dall’autorità responsabile dell’elaborazione
del piano.
36.
A mio modo di vedere, un siffatto obbligo non impone un onere insormontabile agli [OSCURATO:PERSONA] membri che, a causa delle loro dimensioni,
non dispongono di un’ampia rete di autorità pubbliche cui incombono responsabilità ambientali.
37.
Infatti, i termini dell’art. 6, n. 3, della direttiva sono ampi. Essi lasciano agli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente all’art. 6,
n. 5, della direttiva, un ampio margine discrezionale nell’organizzazione della procedura di consultazione ambientale (
8
).
38.
Risulta così dal punto 7.11 degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] (
9
) che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere di designare organi governativi o autorità pubbliche che agiscono sul piano nazionale,
regionale o locale. Può trattarsi di autorità interessate dagli effetti dell’attuazione del piano sull’ambiente, come gli
ispettorati dell’ambiente, gli istituti di ricerca che effettuano lavori di ordine pubblico ovvero anche i servizi del governo.
Può anche trattarsi, conformemente al punto 7.15 degli orientamenti, di autorità cui incombono responsabilità in materia di
ambiente su un piano più generale, come le «autorità locali di prossimità».
39.
[OSCURATO:PERSONA] membri sono altresì liberi di determinare il modo di designazione delle autorità preposte alla consultazione. Secondo
gli orientamenti, tali autorità possono essere designate nell’ambito della normativa di trasposizione, come si verifica nella
presente causa. [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche preferire un approccio caso per caso, che permetta di prendere in considerazione
il contenuto del piano o del programma (
10
). In tale ipotesi, lo Stato membro può effettivamente tenere conto dell’identità dell’autorità responsabile del piano per
designare, ai fini della valutazione ambientale di cui trattasi, una nuova autorità preposta alla consultazione.
40.
Tanto la formulazione letterale dell’art. 6, n. 3, della direttiva quanto l’interpretazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA] permettono
di ritenere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di un margine di manovra sufficiente per adottare una procedura tale da garantire
un’attuazione utile e credibile della direttiva. In una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, ritengo
che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d’Irlanda del Nord possa conseguire tale obiettivo designando, per esempio, ai fini
della procedura di consultazione di cui trattasi, un’autorità locale che possa essere interessata dagli effetti ambientali
del piano (
11
).
41.
Alla luce di tutti questi elementi, sono pertanto del parere che l’art. 6, n. 3, della direttiva debba essere interpretato
nel senso che, qualora l’autorità responsabile del piano sia anche l’autorità designata dalla legge nazionale ai fini della
procedura di consultazione, lo Stato membro sia tenuto a designare una nuova autorità preposta alla consultazione, che dev’essere
distinta e indipendente dalla prima.
B –
Sulla terza questione
42.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 6, n. 2, della direttiva osti a che il termine fissato
ai fini della procedura di consultazione sia precisato, caso per caso, dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano.
43.
Nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, considerato che, conformemente al principio
di certezza del diritto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere tenuti a precisare tale termine nell’ambito della normativa di
trasposizione e non potrebbero delegare all’autorità responsabile del piano la responsabilità di fissarlo caso per caso.
44.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i termini concessi ai fini della procedura di consultazione non devono essere necessariamente
definiti nell’ambito della normativa di trasposizione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, dal canto suo, che nessuna norma della direttiva
né alcun altro principio di diritto impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare nell’ambito della loro legge di trasposizione un
termine preciso ai fini della procedura di consultazione. Basterebbe che tale termine sia determinato al momento della consultazione.
45.
Al pari del governo del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], sono del parere che l’art. 6, n. 2, della direttiva non osti ad una
normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, che prevede che il termine fissato ai fini della procedura
di consultazione venga precisato, caso per caso, dall’autorità responsabile del piano o del programma. La mia valutazione
si basa sui seguenti motivi.
46.
Da una parte, sappiamo che la direttiva non procede ad un’armonizzazione completa delle procedure di valutazione ambientale
e, in particolare, della procedura di consultazione. Come risulta dall’ottavo ‘considerando’ e dall’art. 6, n. 5, della direttiva,
il legislatore dell’Unione ha inteso fissare un quadro minimo, lasciando gli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di precisare le modalità
precise relative alla consultazione delle autorità e del pubblico.
47.
Così, per quanto concerne il termine fissato ai fini della procedura di consultazione, il legislatore dell’Unione precisa
unicamente, all’art. 6, n. 2, della direttiva, che tale termine dev’essere «congruo» per dare alle autorità e al pubblico
consultati un’«effettiva opportunità» di esprimere il loro parere (
12
). La direttiva lascia quindi alla valutazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri il modo in cui occorra trasporre tale disposizione nell’ordinamento
giuridico nazionale (
13
). Nulla osta, di conseguenza, a che uno Stato membro decida di conferire all’autorità responsabile del piano controverso il
compito di fissare il termine entro il quale i pareri devono essere espressi, purché tale termine rispetti le condizioni di
cui all’art. 6, n. 2, della direttiva (
14
).
48.
Questa soluzione presenta il vantaggio di evitare una rigidità eccessiva della procedura permettendo all’autorità responsabile
del piano di fissare un termine tale da tener conto della natura del piano, della sua portata e della sua complessità. A questo
proposito, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della direttiva è estremamente ampio poiché copre, ai sensi del
suo art. 3, settori di attività estremamente vari come i settori dell’agricoltura, dell’energia, dell’industria, delle telecomunicazioni
ovvero anche del turismo. Al di là della diversità dei progetti eleborati, ciascun piano presenta, a mio parere, caratteristiche
specifiche e merita, di conseguenza, un esame particolare entro un termine che dev’essere adeguato. Orbene, mi sembra che
l’autorità responsabile del piano sia, al riguardo, quella maggiormente in grado di determinare tale termine.
49.
Inoltre, la detta soluzione non mi sembra in contrasto con il principio di certezza del diritto dato che l’autorità responsabile
del piano precisa il termine di consultazione sin dalla pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, e
ciò conformemente al disposto dell’art. 6, n. 2, della direttiva.
50.
Nella presente causa, rilevo che il [OSCURATO:PERSONA] of the Environment for [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 12 del regolamento
del 2004, ha fissato un termine di otto settimane per il progetto «[OSCURATO:PERSONA] 2016» e di sei settimane per il progetto
«[OSCURATO:PERSONA] 2015». Tali termini sembrano sufficienti poiché hanno permesso alle autorità e al pubblico consultati
di presentare oltre 5 250 osservazioni per quanto riguarda il primo progetto, e oltre 5 300 osservazioni per quanto riguarda
il secondo. Come sottolinea il governo del [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, in forza della legge nazionale, se, in un determinato
caso, gli organi consultivi o il pubblico ritengono che il termine fissato sia troppo breve, può essere richiesta una proroga
e, ove essa venga rifiutata, può essere avviato un procedimento giurisdizionale a motivo dell’inadeguatezza del termine di
consultazione concesso.
51.
Alla luce di tutti questi elementi, sono del parere che l’art. 6, n. 2, della direttiva non osti ad una normativa nazionale
ai sensi della quale il termine fissato ai fini della procedura di consultazione è precisato, caso per caso, dall’autorità
responsabile del piano o del programma, a condizione che tale termine sia sufficiente per dare alle autorità e al pubblico
consultati un’effettiva opportunità di esprimere il loro parere sulla proposta di piano o di programma nonché sul rapporto
ambientale.
V –
Conclusione
52.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nei seguenti termini le questioni pregiudiziali
proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA]:
«1) L’art. 6, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dev’essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità responsabile
del piano sia anche l’autorità designata dalla normativa nazionale ai fini della procedura di consultazione, lo Stato membro
è tenuto a designare una nuova autorità consultiva che dev’essere distinta e indipendente dalla prima.
2) L’art. 6, n. 2, della diretta 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale ai sensi della
quale il termine fissato ai fini della procedura di consultazione è precisato, caso per caso, dall’autorità responsabile del
piano o del programma, a condizione che tale termine sia sufficiente per dare alle autorità e al pubblico consultati un’effettiva
opportunità di esprimere il loro parere sulla proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale».
1
Lingua originale: il francese.
2
GU L 197, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva».
3
Ottavo ‘considerando’ della direttiva.
4
Queste due agenzie non hanno personalità giuridica propria, ma dispongono di personale proprio nonché di risorse amministrative
e di locali propri.
5
[OSCURATO:PERSONA] firmata il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea dalla decisione del Consiglio 17 febbraio
2005, 2005/370/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni,
la participazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).
6
Art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus.
7
Quindicesimo ‘considerando’ della direttiva.
8
V., altresì, quinto ‘considerando’ della direttiva.
9
Orientamenti relativi all’attuazione della direttiva; in prosieguo: gli «orientamenti».
10
Punti 7.13‑7.15 degli orientamenti.
11
A questo proposito, il giudice del rinvio sottolinea che altri organi pubblici in Irlanda del Nord possiedono competenze regolamentari
connesse ad aspetti specifici dell’ambiente.
12
V. anche il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva da cui risulta che il detto termine dev’essere «adeguato» per consentire
un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.
13
V., a mo’ d’esempio, l’art. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1), in forza del quale «[p]er garantire
l’attiva partecipazione e la consultazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione
di osservazioni scritte sui documenti [di riferimento]».
14
A questo proposito è interessante rilevare che l’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus, applicabile alla partecipazione del pubblico
per quanto riguarda i piani, i programmi e le politiche relativi all’ambiente, dispone, al suo n. 3, che, «[p]er le varie
fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un lasso di tempo
sufficiente per informare il pubblico (…) e consentirgli di prepararsi e partecipare effettivamente al processo decisionale
in materia ambientale».