CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09301/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con il primo motivo (non rubricato), si reiterano pedissequamente le censure - prettamente di merito - svolte con l'atto di gravame e congruamente disattese (cfr. pp. 4-6, in particolare in tema di implausibilità delle dichiarazioni pseudo-confessorie dell'imputato che avrebbe trovato l'autocarro aperto e con le chiavi già inserite) e pertanto impermeabili al sindacato di legittimità; che il secondo motivo (rubricato C e D), secondo cui la sostituzione delle targhe non integrerebbe una condotta idonea ad ostacolare l'identificazione del mezzo è parimenti reiterativo e manifestamente infondato (cfr. Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899-01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01); che il terzo motivo (rubricato E ed F) non è consentito, in quanto postula, onde sollecitare l'applicazione dell'attenuante speciale ex art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., una ricostruzione della vicenda, per quanto attiene al reato presupposto di furto, alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito, che ne hanno tratto corrette conclusioni in ordine ai profili circostanziali (p. 7); che non risulta consentito neppure il quarto motivo (rubricato G ed H), che contesta l'eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti ex art. 81 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di adeguata motivazione (cfr. p. 7, in particolare in merito alla gravità della condotta, al disvalore delle mendaci dichiarazioni e alla prossimità della pena al minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 febb