CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 35945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MARINELLI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Ancona, in data 18 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il 'Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 30 novembre 2018, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen.; la Corte territoriale non ha accolto la richiesta di rinnovazione dibattimentale della difesa avente ad oggetto l'esame dell'imputata in reato connesso [OSCURATO:PERSONA], esame che aveva rilievo decisivo al fine di accertare la penale responsabilità del ricorrente; solo la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della natura eventualmente illecita del credito richiesto dal ricorrente. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata con i motivi nuovi di appello depositati in data 03/05/2021 4. In data 16 giugno 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il collegio condivide il consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc pen., quando le argomentazioni addotte dalla Corte Territoriale siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello che possano essere decisive ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 — 01, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dell'Agnola, Rv. 257967 - 01). 2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA], con i motivi nuovi di appello tempestivamente depositati, evidenziava che l'esame della co-imputata [OSCURATO:PERSONA] Patrizia, condannata con sentenza emessa in separato procedimento e divenuta irrevocabile, poteva fornire elementi decisivi per l'individuazione dei motivi posti a fondamento delle richieste di denaro avanzate dal ricorrente per conto della madre. Si trattava di attività istruttoria in astratto idonea ad incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa assoluzione-condanna, potendo la [OSCURATO:PERSONA] fornire un contribuito dichiarativo tale da determinare un esito liberatorio per il [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, peraltro, oltre a non affrontare espressamente la richiesta di rinnovazione avanzata nei motivi nuovi di appello, non fornisce una ricostruzione logico-fattuale che conduca alla reiezione implicita della richiesta difensiva in considerazione dell'incompatibilità logica tra detta richiesta e la motivazione addotta dai giudici di appello. 3. L'omessa valutazione della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria, nella misura in cui quest'ultima si presentava in astratto idonea ad incidere in modo determinante sull'affermazione di penale responsabilità del • • ricorrente, integra una carenza di motivazione che deve essere emendata dalla Corte territoriale attraverso un nuovo giudizio sul punto. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo gi