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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47026/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro dì CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Cagliari, in data 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari, l'8 giugno 2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto p. e p. dall'art. 589-bis, commi 10 e 7 cod. pen., per avere cagionato (in regime di concorso di cause indipendenti) il decesso di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava come passeggero nell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]: fatto verificatosi il 18 novembre 2016 in agro di Serramanna, al km. 2,850 della S.P. n. 55.

1.1. Brevemente sintetizzando l'oggetto del processo, all'Abis sì imputa di avere cagionato il decesso della Cossu, violando tra l'altro gli articoli 143 comma 1, 146 e 154 commi 1, 2 e 3 del Codice della Strada, mentre percorreva la predetta strada provinciale (strada extraurbana con limite di velocità di 70 kmh), costituita da unica carreggiata a doppia corsia, una per senso di marcia, separate da linea longitudinale continua salvoché in corrispondenza delle intersezioni; secondo l'imputazione, nel giungere in prossimità dell'incrocio con una strada consortile di penetrazione agraria (al km. 2,850), l'Abis si spostava con la sua autovettura dapprima a sinistra, impegnando l'opposto senso di marcia, indi svoltava a destra per entrare nell'anzidetta strada consortile.

Così facendo intersecava la traiettoria del veicolo condotto da Ecca, che sopraggiungeva a una velocità di 90 kmh superiore a quella consentita nel tratto di strada; ne derivava l'urto fra le due vetture, indi la vettura dell'Ecca andava a urtare il guard rail; da tale impatto derivavano alla Cossu gravi lesioni che la traevano a morte.

1.2. Così descritto l'accaduto sulla base dell'editto imputativo, la Corte territoriale - come già il primo giudice - ha accreditato l'assunto accusatorio, evidenziando la violazione dei precetti contenuti nell'art. 154 cod. strada, rispetto al quale la manovra di svolta a destra eseguita dall'Abis era avvenuta senza verificare la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza, mentre l'asserzione dell'imputato di avere azionato la freccia e di avere rallentato é stata ritenuta non provata e peraltro non rilevante, atteso che l'Abis era tenuto a ispezionare con diligenza la situazione del traffico alle sue spalle.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'Abis, con atto articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato: nel richiamare l'art. 154 cod. strada, la Corte di merito ha omesso di individuare la regola cautelare da applicare nel caso di specie, non avendo fatto buon governo di tale disposizione: la quale distingue tra le modalità di esecuzione della svolta a destra e quelle di esecuzione della svolta a sinistra.

La massima richiamata nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 15526 del 05/03/2020) si riferiva alla manovra di svolta a sinistra, laddove nel caso di specie l'Abis si accingeva a svoltare a destra: manovra, quest'ultima, disciplinata da tutt'altra regola cautelare e che l'odierno ricorrente eseguiva in sicurezza, procedendo a velocità moderata (stimata in 40 kmh) ed attivando la freccia, ossia rispettando tutte le cautele del caso.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla questione del nesso di causalità e, in specie, al comportamento anomalo ed eccezionalmente imprudente del veicolo condotto dall'Ecca, che secondo il deducente ha avuto portata interruttiva del nesso eziologico tra condotta contestata ed evento; l'Ecca, oltre a procedere a velocità estremamente elevata, ha tentato il sorpasso da destra del veicolo condotto dall'Abis, vicino a un crocevia e con la contestuale presenza di un canale di scolo delle acque.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione a proposito del diniego delle attenuanti generiche, argomentato esclusivamente sulla base del "rilevante contributo causale" che l'Abis avrebbe dato al verificarsi del sinistro mortale, laddove era certamente all'Ecca che doveva attribuirsi una predominante responsabilità in ordine all'accaduto.

A fronte delle doglianze rassegnate al riguardo con l'atto d'appello, la Corte cagliaritana é rimasta sostanzialmente silente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, é ben vero che il richiamo a Sez. 4, n. 15526 del 05/03/2020, Gervasio, Rv. 279141, risulta deassiale rispetto al fatto sottostante, in cui l'Abis stava compiendo una manovra di svolta a destra (e non a sinistra); ma, al di là di tale aspetto, rimane il fatto che l'esecuzione della manovra di svolta a destra da parte dell'odierno ricorrente non ha rispettato le prescrizioni dettate dall'art. 154 cod.strada, oggetto di specifico riferimento imputativo al pari degli articoli 143 comma 1 e 146 cod.strada: é pacifico che l'Abis, nello svoltare a destra in direzione di una strada laterale "di penetrazione agraria", si era dapprima portato a sinistra al punto da impegnare l'opposta corsia di marcia, laddove l'art. 154, comma 3 lett.

A) cod, strada prescrive, a chi intenda svoltare a destra, di "tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata", condotta che avrebbe più che verosimilmente indotto l'Ecca a spostarsi a sinistra per sorpassare (e che avrebbe perciò quasi certamente evitato l'impatto fra i due veicoli); ma, oltre a ciò, l'Abis ha violato la più generale prescrizione, contenuta sempre nell'art. 154 cod.strada (comma 1), che fra l'altro impone, a chiunque debba cambiare direzione, svoltare a destra o a sinistra ecc., di "assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi".

Nell'eseguire la manovra, l'Abis ha evidentemente omesso di considerare il sopraggiungere, a velocità certamente elevata, dell'auto condotta dall'Ecca sulla sua stessa corsia di marcia, dalla quale egli si era scostato evidentemente per assicurarsi un migliore accesso nella strada laterale; e ciò ha costituito, all'evidenza, una violazione delle regole cautelari dianzi richiamate.

1.2. Per ragioni del tutto analoghe deve ritenersi infondato anche il secondo motivo: la violazione delle citate regole cautelari, finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti del tipo di quello in cui perse la vita la Cossu, integra la cosiddetta "causalità della colpa", con la conseguenza che vi é una sostanziale coincidenza fra lo scostamento dal comportamento doveroso e il decorso causale che conduce all'evento.

Il ricorrente mostra, d'altronde, di conoscere i limiti all'operatività del principio di affidamento, che come noto trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità; ma deve, qui, ribadirsi che non é lecito confondere tra quest'ultimo e la condotta che, per la sua eccezionalità e imprevedibilità in concreto, abbia portata interruttiva della serie causale, essendo certamente agevole prevedere, per il conducente del veicolo che precede su una determinata corsia di marcia, che su quella stessa corsia ben possano sopraggiungere - eventualmente a velocità superiore a quella consentita - altri veicoli, che approfittino del momentaneo spostamento a sinistra per effettuare una manovra di sorpasso certamente azzardata, ma non estranea all'ordine delle cose (vds.

Sez. 4, Sentenza n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981, riferita alla condotta - ritenuta certamente imprudente, ma non eccezionale o imprevedibile - di un motociclista che a velocità superiore a quella consentita stava sorpassando a destra l'auto dell'imputato, spostatasi a sua volta a destra).

1.3. E', infine, infondato il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche: il pur stringato riferimento della Corte di merito al "rilevante contributo causale dato all'evento dalla colpa dell'imputato" deve ritenersi sufficiente in quanto riferito alla gravità del fatto e, in specie, al grado della colpa, peraltro a fronte di un esito sanzionatorio che, oltre a tenere conto del concorso colposo del terzo, risulta particolarmente mite; si rammenta che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (giurisprudenza pacifica: per tutte vds.

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro dì CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Cagliari, in data 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari, l'8 giugno 2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto p. e p. dall'art. 589-bis, commi 10 e 7 cod. pen., per avere cagionato (in regime di concorso di cause indipendenti) il decesso di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava come passeggero nell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]: fatto verificatosi il 18 novembre 2016 in agro di Serramanna, al km. 2,850 della S.P. n. 55. 1.1. Brevemente sintetizzando l'oggetto del processo, all'Abis sì imputa di avere cagionato il decesso della Cossu, violando tra l'altro gli articoli 143 comma 1, 146 e 154 commi 1, 2 e 3 del Codice della Strada, mentre percorreva la predetta strada provinciale (strada extraurbana con limite di velocità di 70 kmh), costituita da unica carreggiata a doppia corsia, una per senso di marcia, separate da linea longitudinale continua salvoché in corrispondenza delle intersezioni; secondo l'imputazione, nel giungere in prossimità dell'incrocio con una strada consortile di penetrazione agraria (al km. 2,850), l'Abis si spostava con la sua autovettura dapprima a sinistra, impegnando l'opposto senso di marcia, indi svoltava a destra per entrare nell'anzidetta strada consortile. Così facendo intersecava la traiettoria del veicolo condotto da Ecca, che sopraggiungeva a una velocità di 90 kmh superiore a quella consentita nel tratto di strada; ne derivava l'urto fra le due vetture, indi la vettura dell'Ecca andava a urtare il guard rail; da tale impatto derivavano alla Cossu gravi lesioni che la traevano a morte. 1.2. Così descritto l'accaduto sulla base dell'editto imputativo, la Corte territoriale - come già il primo giudice - ha accreditato l'assunto accusatorio, evidenziando la violazione dei precetti contenuti nell'art. 154 cod. strada, rispetto al quale la manovra di svolta a destra eseguita dall'Abis era avvenuta senza verificare la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza, mentre l'asserzione dell'imputato di avere azionato la freccia e di avere rallentato é stata ritenuta non provata e peraltro non rilevante, atteso che l'Abis era tenuto a ispezionare con diligenza la situazione del traffico alle sue spalle. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'Abis, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato: nel richiamare l'art. 154 cod. strada, la Corte di merito ha omesso di individuare la regola cautelare da applicare nel caso di specie, non avendo fatto buon governo di tale disposizione: la quale distingue tra le modalità di esecuzione della svolta a destra e quelle di esecuzione della svolta a sinistra. La massima richiamata nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 15526 del 05/03/2020) si riferiva alla manovra di svolta a sinistra, laddove nel caso di specie l'Abis si accingeva a svoltare a destra: manovra, quest'ultima, disciplinata da tutt'altra regola cautelare e che l'odierno ricorrente eseguiva in sicurezza, procedendo a velocità moderata (stimata in 40 kmh) ed attivando la freccia, ossia rispettando tutte le cautele del caso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla questione del nesso di causalità e, in specie, al comportamento anomalo ed eccezionalmente imprudente del veicolo condotto dall'Ecca, che secondo il deducente ha avuto portata interruttiva del nesso eziologico tra condotta contestata ed evento; l'Ecca, oltre a procedere a velocità estremamente elevata, ha tentato il sorpasso da destra del veicolo condotto dall'Abis, vicino a un crocevia e con la contestuale presenza di un canale di scolo delle acque. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione a proposito del diniego delle attenuanti generiche, argomentato esclusivamente sulla base del "rilevante contributo causale" che l'Abis avrebbe dato al verificarsi del sinistro mortale, laddove era certamente all'Ecca che doveva attribuirsi una predominante responsabilità in ordine all'accaduto. A fronte delle doglianze rassegnate al riguardo con l'atto d'appello, la Corte cagliaritana é rimasta sostanzialmente silente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, é ben vero che il richiamo a Sez. 4, n. 15526 del 05/03/2020, Gervasio, Rv. 279141, risulta deassiale rispetto al fatto sottostante, in cui l'Abis stava compiendo una manovra di svolta a destra (e non a sinistra); ma, al di là di tale aspetto, rimane il fatto che l'esecuzione della manovra di svolta a destra da parte dell'odierno ricorrente non ha rispettato le prescrizioni dettate dall'art. 154 cod.strada, oggetto di specifico riferimento imputativo al pari degli articoli 143 comma 1 e 146 cod.strada: é pacifico che l'Abis, nello svoltare a destra in direzione di una strada laterale "di penetrazione agraria", si era dapprima portato a sinistra al punto da impegnare l'opposta corsia di marcia, laddove l'art. 154, comma 3 lett. A) cod, strada prescrive, a chi intenda svoltare a destra, di "tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata", condotta che avrebbe più che verosimilmente indotto l'Ecca a spostarsi a sinistra per sorpassare (e che avrebbe perciò quasi certamente evitato l'impatto fra i due veicoli); ma, oltre a ciò, l'Abis ha violato la più generale prescrizione, contenuta sempre nell'art. 154 cod.strada (comma 1), che fra l'altro impone, a chiunque debba cambiare direzione, svoltare a destra o a sinistra ecc., di "assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi". Nell'eseguire la manovra, l'Abis ha evidentemente omesso di considerare il sopraggiungere, a velocità certamente elevata, dell'auto condotta dall'Ecca sulla sua stessa corsia di marcia, dalla quale egli si era scostato evidentemente per assicurarsi un migliore accesso nella strada laterale; e ciò ha costituito, all'evidenza, una violazione delle regole cautelari dianzi richiamate. 1.2. Per ragioni del tutto analoghe deve ritenersi infondato anche il secondo motivo: la violazione delle citate regole cautelari, finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti del tipo di quello in cui perse la vita la Cossu, integra la cosiddetta "causalità della colpa", con la conseguenza che vi é una sostanziale coincidenza fra lo scostamento dal comportamento doveroso e il decorso causale che conduce all'evento. Il ricorrente mostra, d'altronde, di conoscere i limiti all'operatività del principio di affidamento, che come noto trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità; ma deve, qui, ribadirsi che non é lecito confondere tra quest'ultimo e la condotta che, per la sua eccezionalità e imprevedibilità in concreto, abbia portata interruttiva della serie causale, essendo certamente agevole prevedere, per il conducente del veicolo che precede su una determinata corsia di marcia, che su quella stessa corsia ben possano sopraggiungere - eventualmente a velocità superiore a quella consentita - altri veicoli, che approfittino del momentaneo spostamento a sinistra per effettuare una manovra di sorpasso certamente azzardata, ma non estranea all'ordine delle cose (vds. Sez. 4, Sentenza n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981, riferita alla condotta - ritenuta certamente imprudente, ma non eccezionale o imprevedibile - di un motociclista che a velocità superiore a quella consentita stava sorpassando a destra l'auto dell'imputato, spostatasi a sua volta a destra). 1.3. E', infine, infondato il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche: il pur stringato riferimento della Corte di merito al "rilevante contributo causale dato all'evento dalla colpa dell'imputato" deve ritenersi sufficiente in quanto riferito alla gravità del fatto e, in specie, al grado della colpa, peraltro a fronte di un esito sanzionatorio che, oltre a tenere conto del concorso colposo del terzo, risulta particolarmente mite; si rammenta che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (giurisprudenza pacifica: per tutte vds. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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