CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 12629/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24873/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.334/2020, depositata i l 27/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, resa pubblica il 9 giugno 2020, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], l’aveva condannata al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 29.950,00, oltre interessi legali e spese di lite, ritenendola responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni all ’ immobile di proprietà di quest’ultima cagionati da un incendio originatosi, il 5 agosto 2009, nel confinante immobile di sua proprietà. 2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) la responsabilità della Lauria ai sensi dell’art.2051 c.c. “per l’incendio originatosi nella propria abitazione e poi propagatosi nell’immobile di [OSCURATO:PERSONA]” era evidente alla luce della “articolata istruttoria” e, segnatamente, in base al “verbale di intervento redatto dai Vigili del fuoco intervenuti sui luoghi” e in forza delle “risultanze della CTU in sede di accertamento tecnico preventivo”, recepite dal Tribunale e condivise da esso giudice di appello; a.1) dalla CTU era, infatti, emerso che “la causa più probabile dell’incendio è da ricercarsi in un corto circuito verificatosi nelle prese dell’impianto elettrico del ripostiglio, non rispondenti alla normativa vigente …, restando, pertanto, accreditata la tesi del primo Giudice che ha ritenuto di escludere la possibilità di cause alternative”; a.2) inoltre, “il quadro fattuale e probatorio” era confermato dall’escussione dei tesi, mentre la Lauria non aveva fornito “la prova liberatoria ex art. 2051 c.c.”; b ) erano, poi, infondate le doglianze dell’appellante, “prive della necessaria specificità”, in ordine alla liquidazione delle spese processuali da parte del Tribunale, in quanto: b.1) gli onorari erano stati liquidati, “avuto riguardo, in relazione al valore della causa, alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata”; b.2) nel computo degli onorari vi erano anche “quelli relativi ai giudizi di accertamento tecnico preventivo e sequestro conservativo”; b.3) non vi erano ragioni di discostarsi dal principio della soccombenza exart. 91 c.p.c. e non era tenuto il Tribunale ad addivenire ad una compensazione delle spese per aver liquidato una somma minore rispetto a quella originariamente richiesta dall’attrice con l’unica domanda da essa proposta. 3. –Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimata [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. in data 21 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la memoria depositata dalla parte ricorrente ben oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, come stabilito dal primo comma dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 2. –Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, nullità della sentenza per motivazione “meramente apparente” e, comunque, al di sotto del “minimo costituzionale”, in violazione degli art. 132 c.p.c. e 111 Cost., per essere stata la Corte territoriale “palesemente carente nell’accertamento dei fatti”, essendo il giudizio fondato sul verbale redatto dai Vigili del fuoco e sulla espletata CTU “senza addurre alcuna motivazione”. 2.1. –Il motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere, in punto di diritto (tra le molte: Cass., S.U., n. 22232/2016; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 21037/2018; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 4898/2023), che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (tra le molte, Cass., S.U., n. 22232/2016). È, dunque, consentito al giudice di appello di motivare anche per relationem alla sentenza di primo grado, facendone proprie le argomentazioni e fornendo, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dalla parte soccombente, così da rendere intelligibile il percorso argomentativo in ordine al raggiunto convincimento. Sarà, invece, affetta da nullità la sentenza di appello che si limiti, laconicamente, ad una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e tale, quindi, da non far comprendere che le ragioni di censura svolte dall’appellante siano state effettivamente esaminate e valutate. Va, altresì, precisato che, nella vigenza dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012, l’anomalia motivazionale (tra cui, per l’appunto, la “motivazione apparente”), che viene a configurare una violazione di legge e consente, pertanto, il sindacato di questa Corte, attiene all’esistenza della motivazione in sé e deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione stessa (Cass., S.U., n. 8053/2014). Ciò posto, la Corte territoriale (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che” e pp. 4 e 5 della sentenza impugnata), nel richiamare la decisione del primo giudice, ha dato adeguata e pienamente intelligibile contezza del rigetto del motivo di appello che deduceva la “errata applicazione dell’art. 2051 c.c.” (né, peraltro, parte ricorrente fornisce alcun altra indicazione sull’articolazione delle censure svolte in sede di gravame), evidenziando come sussistesse la prova della “causa più probabile dell’incendio”, da rinvenirsi “in un corto circuito verificatosi nelle prese dell’impianto elettrico del ripostiglio” della convenuta, tanto da doversi escludere “la possibilità di cause alternative”, là dove, per contro, la Lauria non aveva fornito la prova liberatoria exart. 2051 c.c. 3. – Con il secondo mezzo è dedotta “errata applicazione dell’art. 2051 c.c. per mancata prova della derivazione causale del danno dalla res in custodia”, avendo la Corte territoriale accolto la domanda della Ricotta pur in assenza di allegazioni e prova “del fatto costitutivo”, posto che la causa dell’incendio non emergeva né dal verbale dei Vigili del fuoco, né dalla CTU. La ricorrente sostiene che dalle conclusioni del CTU emergeva soltanto che “l’unica causa probabile è il corto circuito che si è determinato nell’impianto elettrico”, così venendo in evidenza la mancanza “del fondamentale elemento del nesso di derivazione causale tra la res e il danno, ritenuto che quest ’ ultimo non è derivato direttamente dalla cosa in custodia bensì da un verosimile fattore esterno che attraverso la cosa ha determinato conseguenze lesive a terzi”. Inoltre, si argomenta ancora in ricorso, il nesso causale dovrebbe essere provato in base alla regola del “più probabile che non”, con apprezzamento complessivo degli elementi indiziari, là dove, poi, sussisterebbe nella specie il “caso fortuito c.d. incidentale che ha reso il bene in custodia la causa in senso materiale del danno, facendo venir meno i presupposti della tutela invocata”, dovendosi, altresì, considerare la tesi di essa convenuta per cui l’incendio “sarebbe stato appiccato da terzi ignoti”, contro i quali era stata sporta denuncia-querela. 3.1. –Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.1.1. – Giova rammentare in diritto (tra le molte e più recenti: Cass. n. 10983/2023; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 1262/2024) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. Tale responsabilità implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, per cui al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione. Con la precisazione, altresì, che il proprietario del fondo o dell’immobile dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro fondo o immobile, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo o l’immobile originante e quello danneggiato. 3.1.2. –La Corte territoriale - che, come detto, ha accertato, in base alla regola probatoria del “più probabile che non”, essere la causa dell’incendio “un corto circuito verificatosi nelle prese dell’impianto elettrico del ripostiglio” della convenuta, altresì escludendo sia “la possibilità di cause alternative”, sia la sussistenza della prova liberatoria ex art. 2051 c.c. – ha fatto buon governo dei principi anzidetti, di cui la stessa ricorrente non coglie in parte la portata, affermando, erroneamente, che mancherebbe il nesso di causalità tra res e danno proprio in forza del corto circuito dell’impianto elettrico verificatosi in immobile di sua proprietà. Per il resto, le doglianze sono inammissibili, accennando le stesse (anche alla sussistenza del caso fortuito e pure per opera di terzi) ad una ricostruzione della quaestio facti alternativa a quella accertata dal giudice del merito, la quale resta insindacabile in questa sede di legittimità, se non negli stretti limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non veicolato con il motivo in esame. 4. – Con il terzo mezzo è impugnata la “condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado”, da ritenersi illegittima ed eccessiva, in quanto, a fronte del solo parziale accoglimento della domanda attorea e, dunque, della reciproca soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto operare una compensazione totale o parziale ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. 4.1. –Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, ai fini della regolamentazione delle spese processuali di primo grado, ha correttamente ritenuto applicabile il principio della soccombenza della Lauria ex art. 91 c.p.c., non sussistendo l’ipotesi di soccombenza reciproca nel caso (come nella specie) di accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (Cass., S.U., n. 32061/2022) e non essendo state ravvisate dal primo giudice “gravi ed eccezionali ragioni” per dare luogo ad una compensazione anche parziale delle spese del grado. 5. –Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c. la violazione, rispettivamente, degli artt. 116 c.p.c. e 476 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale, per un verso, fondato la decisione su prove “assenti”, in contrasto con l’art. 115 c.p.c., e, per altro verso, fatto cattivo uso del potere discrezionale di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. tanto “da immutare ingiustificatamente il fatto”. 5.1. –Il motivo è inammissibile. Con esso - tenuto conto della sostanza delle deduzioni a sostegno delle censure (altrimenti inammissibili per esser evocata, di per sé, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di valutazione delle prove: tra le tante, Cass. n. 11892/2016) – è denunciato il vizio di travisamento della prova. A tal riguardo giova evidenziare che questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024, ha enunciato il seguente principio di diritto: i l travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale. Nella specie, la ricorrente non solo non dà alcuna contezza, con il motivo in esame, di una svista percettiva del giudice di appello in ordine al contenuto informativo delle prove in forza delle quali ha assunto la decisione di rigetto del gravame, ma, con il secondo motivo di ricorso, nel mettere in risalto le conclusioni della CTU in ordine all’“unica causa probabile” dell’incendio (il corto circuito nell’impianto elettrico del ripostiglio di essa Lauria), rende evidente, in contraddizione con le premesse della censura, che il giudice di appello, lungi dall’essere incorso in un travisamento, ha utilizzato proprio quell’informazione probatoria, in coerenza con il relativo contenuto oggettivo, per rigettare l’impugnazione. 6. –Il ricorso va, dunque, rigettato. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ult