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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1967

Cassazione n. 18774/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1967 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 30 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto del 13 ottobre 2020.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, Ord. pen., il condannato aveva serbato nell'anno precedente alla presentazione della richiesta una condotta tale da consentire un giudizio prognostico di concreta efficacia rieducativa della misura richiesta.

Secondo il ricorrente, infatti, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione apodittica, avrebbe omesso di valorizzare tutti gli elementi positivi che risultavano agli atti e che avrebbero giustificato l'accoglimento della richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Soprano.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali, ha evidenziato l'elevata pericolosità sociale del condannato che si riteneva dimostrata dall'assenza di revisione critica delle condotte da lui realizzate, come attestato nella relazione dell'equipe del carcere.

Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni acquisite, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato correttamente l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta da Soprano ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie.

Tali emergenze processuali hanno indotto lo stesso giudice di merito ad affermare in modo plausibile che non era possibile concedere l'ampia misura alternativa alla detenzione richiesta, la quale avrebbe presupposto una completa affidabilità dell'interessato, indimostrata nel caso in esame, non apparendo - a tal fine - dirimente il fatto che il condannato stesse svolgendo un'attività lavorativa.

Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

L' yo,/ i, frf-11.9riir)fr-‘ Cord

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e erversam2,21) della somma di tremila euro la Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Domenico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1967 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 30 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto del 13 ottobre 2020. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, Ord. pen., il condannato aveva serbato nell'anno precedente alla presentazione della richiesta una condotta tale da consentire un giudizio prognostico di concreta efficacia rieducativa della misura richiesta. Secondo il ricorrente, infatti, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione apodittica, avrebbe omesso di valorizzare tutti gli elementi positivi che risultavano agli atti e che avrebbero giustificato l'accoglimento della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Soprano. In particolare, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali, ha evidenziato l'elevata pericolosità sociale del condannato che si riteneva dimostrata dall'assenza di revisione critica delle condotte da lui realizzate, come attestato nella relazione dell'equipe del carcere. Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni acquisite, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato correttamente l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta da Soprano ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie. Tali emergenze processuali hanno indotto lo stesso giudice di merito ad affermare in modo plausibile che non era possibile concedere l'ampia misura alternativa alla detenzione richiesta, la quale avrebbe presupposto una completa affidabilità dell'interessato, indimostrata nel caso in esame, non apparendo - a tal fine - dirimente il fatto che il condannato stesse svolgendo un'attività lavorativa. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). L' yo,/ i, frf-11.9riir)fr-‘ Cord 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e erversam2,21) della somma di tremila euro la Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Domenico
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