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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 35598/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO It4 FATTO

1. Con ordinanza del 28 settembre 2022, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di nullità della sente Iza emessa nei suoi confronti da quell'ufficio giudiziario il 4 aprile 2017, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2017, ovvero, in subordine, alla restituzione nel termine per impugnare il medesimo provvedimento, stante la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio.

Ha, in proposito, stimato che la riscontrata inidoneita del domicilio dichiarato da Rabadan all'atto dell'identificazione ha imposto l'effettuazione delle notificazioni, ai sensi dell'art. 161, comma l, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio e che le risultanze processuali inducono, piuttosto, a ritenere l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'as5,istenza degli avv.ti Paolo acini e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, vertenti, i primi due, sulla ritualità della notificazione, rispettivamente, dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. peri, e dei decreto di citazione a giudizio e, il terzo, sulla legittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che egli si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Al riguardo, occorre segnalare, con la niurisprudenza di legittimità, che «In materia di incidente di esecuzione, il diudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in ep• ca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono cr7;sei-:: fatte valere con i mezzi di impugnazione» (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2 i8, Esposito, Rv. 272604 - 01; nello stesso senso, cfr., ancora di recente, Sez.

I, n. 16060 del 14/02/2023, Cosentino, non massimata), Tanto, in linea con le indicaziDni promananti dai massimo consesso nomofilattico (cfr. Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01), che ha chiarito come «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, daii'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della :.;entenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse».

Con l'ulteriore avvertenza che «L'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine» (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474 - 01).

3. Nel caso di specie, Rabadan lamenta che la notificazione degli atti processuali è avvenuta in spregio alle regole stabilite e si è, pertanto, tradotta in omessa citazione, ciò che ha pregiwlicato il suo diritto ad essere informato della pendenza del processo.

Per tale via, egli, giudicato secondo la disciplina del processo in assenza, ha articolato doglianze che, come sopra chiarito, avrebbe dovuto fare valere con l'apposito strumento impugnatorio e che non possono, invece, essere introdotte mediante incidente di esecuzione. .

In subordine, ha chiesto di avvalersi della restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna, istituto la cui attivazione — nel processo in assenza e stando al testo dell'art. 175 cod. proc. pen. vigente al tempo dell'adozione del pi ovvedirnenl:o impugnato — è circoscritta alle ipotesi, diverse da Quella in esame, di provata impossibilità, derivante da caso fortuito o forza maggiore, di rispetto del termine stabilito a pena di decadenza.

4. Sulla scorta delle precedenti considera ioni. il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce de.iia sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la pare abbia proposto l ricorso senza versare in colpa nella determ , nazione dela causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimenlo nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. p.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO It4 FATTO 1. Con ordinanza del 28 settembre 2022, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di nullità della sente Iza emessa nei suoi confronti da quell'ufficio giudiziario il 4 aprile 2017, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2017, ovvero, in subordine, alla restituzione nel termine per impugnare il medesimo provvedimento, stante la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio. Ha, in proposito, stimato che la riscontrata inidoneita del domicilio dichiarato da Rabadan all'atto dell'identificazione ha imposto l'effettuazione delle notificazioni, ai sensi dell'art. 161, comma l, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio e che le risultanze processuali inducono, piuttosto, a ritenere l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'as5,istenza degli avv.ti Paolo acini e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, vertenti, i primi due, sulla ritualità della notificazione, rispettivamente, dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. peri, e dei decreto di citazione a giudizio e, il terzo, sulla legittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che egli si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Al riguardo, occorre segnalare, con la niurisprudenza di legittimità, che «In materia di incidente di esecuzione, il diudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in ep• ca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono cr7;sei-:: fatte valere con i mezzi di impugnazione» (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2 i8, Esposito, Rv. 272604 - 01; nello stesso senso, cfr., ancora di recente, Sez. I, n. 16060 del 14/02/2023, Cosentino, non massimata), Tanto, in linea con le indicaziDni promananti dai massimo consesso nomofilattico (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01), che ha chiarito come «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, daii'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della :.;entenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». Con l'ulteriore avvertenza che «L'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine» (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474 - 01). 3. Nel caso di specie, Rabadan lamenta che la notificazione degli atti processuali è avvenuta in spregio alle regole stabilite e si è, pertanto, tradotta in omessa citazione, ciò che ha pregiwlicato il suo diritto ad essere informato della pendenza del processo. Per tale via, egli, giudicato secondo la disciplina del processo in assenza, ha articolato doglianze che, come sopra chiarito, avrebbe dovuto fare valere con l'apposito strumento impugnatorio e che non possono, invece, essere introdotte mediante incidente di esecuzione. . In subordine, ha chiesto di avvalersi della restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna, istituto la cui attivazione — nel processo in assenza e stando al testo dell'art. 175 cod. proc. pen. vigente al tempo dell'adozione del pi ovvedirnenl:o impugnato — è circoscritta alle ipotesi, diverse da Quella in esame, di provata impossibilità, derivante da caso fortuito o forza maggiore, di rispetto del termine stabilito a pena di decadenza. 4. Sulla scorta delle precedenti considera ioni. il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce de.iia sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la pare abbia proposto l ricorso senza versare in colpa nella determ , nazione dela causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimenlo nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. p.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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