Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20499/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];-resistente con procura-avverso la sentenza della Corte d'Aapello di Roma n. 6605/2024,depositata il 21/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile sito in Roma al Largodell’Olgiata n. 15, lamentava che la propria unità immobiliare fosse stataoggetto, sin dall'anno successivo all'acquisto, di gravi e costantiNumero registro generale 24552/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 20499/2026Data pubblicazione 17/06/2026infiltrazioni d'acqua provenienti dall’appartamento sovrastante di proprietàdell’I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

Per tali ragioni, venivapromosso un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma,nell'ambito del quale il C.T.U. nominato confermava la riconducibilità deifenomeni infiltrativi all'immobile dell'ente convenuto, quantificando sia icosti necessari al ripristino dello status quo ante, sia il danno da mancatopercepimento dei canoni di locazione.

Di seguito, veniva avviato ungiudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma che si concludeva conl'ordinanza del 31 gennaio 2019, con la quale il giudice adito accertava laresponsabilità dell’I.N.P.S. e lo condannava al pagamento di euro7.534,35 a titolo di risarcimento.Avverso tale decisione veniva proposto appello dalla Giacomantonio, laquale deduceva l'errata quantificazione del danno e richiedeva, tra l'altro,la liquidazione delle somme corrisposte a saldo per le spese della C.T.U.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6605/2024, accoglievaparzialmente il gravame, elevando la condanna risarcitoria dell’I.N.P.S. aeuro 13.087,10, ma disattendeva le ulteriori richieste.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di dettapronuncia, formulando un solo motivo.L’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede, limitandosi adepositare procura speciale.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere ilgiudice d’appello omesso di statuire sulla chiesta refusione dell'importo dieuro 1.931,89, versato al consulente tecnico a saldo dei compensi in data3 luglio 2018, nonostante la specifica domanda e la documentazioneprodotta.Numero registro generale 24552/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 20499/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tale omissione si pone in contrasto con il consolidato orientamento diquesta Suprema Corte, secondo cui le spese di C.T.U. anticipate dallaparte vittoriosa devono essere regolate nel provvedimento definitivo,essendo collegate al processo da un nesso di pertinenza e rilevanza.

Comechiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali esborsi costituiscono spesegiudiziali da porre a carico del soccombente e non componenti del danno;pertanto, la loro ripartizione deve essere oggetto di una pronunciaespressa.2.

La censura è fondata.Sul punto, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento espressodall'ordinanza Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10804 (seguita da Cass. 17/07/2025,n. 19903; Cass. 14/05/2024, n. 13239; Cass. 30/03/2023, n. 9003; Cass.23/09/2022, n. 27976), la quale si è posta in consapevole contrasto con ilprincipio enunciato da Cass. 31/10/2017, n. 25817, a mente del quale«ove nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sullaquale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnicad’ufficio, non si configura il vizio di omessa pronuncia poiché la decisionesulle spese del giudizio ricomprende implicitamente quelle di consulenza».L’ordinanza n. 10804/2020 ha precisato che il silenzio serbato dallasentenza circa la sorte delle spese di C.T.U. non può mai ritenersi unsilenzio concludente, in quanto esso non consente di stabilire se il giudiceabbia inteso regolare le spese di consulenza richiamando il principiostabilito dall’art. 168 d.p.r. n. 115/2002 oppure se abbia intesocompensarle o ancora se abbia inteso addossarle integralmente a unadelle parti.Ogni esborso per l'ausiliario, infatti, deve misurarsi con tre diverse fasi:l'anticipazione, la liquidazione e, infine, la ripartizione definitiva tra ilitiganti (Cass. 18/09/2025, n. 25636).

Mentre all'anticipazione e allaliquidazione provvede il magistrato con decreto motivato, ai sensi dell'art.168 d.p.r. n. 115/2002 — atto volto essenzialmente a dotare il C.T.U. diNumero registro generale 24552/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 20499/2026Data pubblicazione 17/06/2026un titolo esecutivo — tale fase rimane ontologicamente distinta dallaregolazione delle spese di lite di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.Sussiste infatti una netta autonomia tra il rapporto che lega le partiall'ausiliario e quello che intercorre tra i soli litiganti.

Secondol'orientamento consolidato di questa Suprema Corte (Cass. 10/10/2018, n.25047; Cass. 5/11/2014, n. 23522), l’obbligo di corrispondere ilcompenso al consulente grava su tutte le parti in solido, a prescinderedalle indicazioni contenute nel decreto di liquidazione.

Ne consegue che lasentenza conclusiva del giudizio ha il compito di misurarsi ex novo con ilcarico definitivo di tali spese, addossandole al soccombente o,ricorrendone i presupposti, compensandole tra le parti (Cass. 21/10/2019,n. 26849; Cass. 7/09/2016, n. 17739).In forza di tale distinzione, il silenzio serbato dalla sentenza circa la sortedi questi esborsi (nella specie l’importo corrisposto a saldo al C.T.U.) nonpuò mai essere interpretato come una decisione implicita o come unrecepimento delle statuizioni contenute nel decreto di liquidazione.2.

Alla fondatezza del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];-resistente con procura-avverso la sentenza della Corte d'Aapello di Roma n. 6605/2024,depositata il 21/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile sito in Roma al Largodell’Olgiata n. 15, lamentava che la propria unità immobiliare fosse stataoggetto, sin dall'anno successivo all'acquisto, di gravi e costantiNumero registro generale 24552/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 20499/2026Data pubblicazione 17/06/2026infiltrazioni d'acqua provenienti dall’appartamento sovrastante di proprietàdell’I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Per tali ragioni, venivapromosso un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma,nell'ambito del quale il C.T.U. nominato confermava la riconducibilità deifenomeni infiltrativi all'immobile dell'ente convenuto, quantificando sia icosti necessari al ripristino dello status quo ante, sia il danno da mancatopercepimento dei canoni di locazione. Di seguito, veniva avviato ungiudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma che si concludeva conl'ordinanza del 31 gennaio 2019, con la quale il giudice adito accertava laresponsabilità dell’I.N.P.S. e lo condannava al pagamento di euro7.534,35 a titolo di risarcimento.Avverso tale decisione veniva proposto appello dalla Giacomantonio, laquale deduceva l'errata quantificazione del danno e richiedeva, tra l'altro,la liquidazione delle somme corrisposte a saldo per le spese della C.T.U.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6605/2024, accoglievaparzialmente il gravame, elevando la condanna risarcitoria dell’I.N.P.S. aeuro 13.087,10, ma disattendeva le ulteriori richieste.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di dettapronuncia, formulando un solo motivo.L’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede, limitandosi adepositare procura speciale.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere ilgiudice d’appello omesso di statuire sulla chiesta refusione dell'importo dieuro 1.931,89, versato al consulente tecnico a saldo dei compensi in data3 luglio 2018, nonostante la specifica domanda e la documentazioneprodotta.Numero registro generale 24552/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 20499/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tale omissione si pone in contrasto con il consolidato orientamento diquesta Suprema Corte, secondo cui le spese di C.T.U. anticipate dallaparte vittoriosa devono essere regolate nel provvedimento definitivo,essendo collegate al processo da un nesso di pertinenza e rilevanza. Comechiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali esborsi costituiscono spesegiudiziali da porre a carico del soccombente e non componenti del danno;pertanto, la loro ripartizione deve essere oggetto di una pronunciaespressa.2. La censura è fondata.Sul punto, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento espressodall'ordinanza Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10804 (seguita da Cass. 17/07/2025,n. 19903; Cass. 14/05/2024, n. 13239; Cass. 30/03/2023, n. 9003; Cass.23/09/2022, n. 27976), la quale si è posta in consapevole contrasto con ilprincipio enunciato da Cass. 31/10/2017, n. 25817, a mente del quale«ove nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sullaquale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnicad’ufficio, non si configura il vizio di omessa pronuncia poiché la decisionesulle spese del giudizio ricomprende implicitamente quelle di consulenza».L’ordinanza n. 10804/2020 ha precisato che il silenzio serbato dallasentenza circa la sorte delle spese di C.T.U. non può mai ritenersi unsilenzio concludente, in quanto esso non consente di stabilire se il giudiceabbia inteso regolare le spese di consulenza richiamando il principiostabilito dall’art. 168 d.p.r. n. 115/2002 oppure se abbia intesocompensarle o ancora se abbia inteso addossarle integralmente a unadelle parti.Ogni esborso per l'ausiliario, infatti, deve misurarsi con tre diverse fasi:l'anticipazione, la liquidazione e, infine, la ripartizione definitiva tra ilitiganti (Cass. 18/09/2025, n. 25636). Mentre all'anticipazione e allaliquidazione provvede il magistrato con decreto motivato, ai sensi dell'art.168 d.p.r. n. 115/2002 — atto volto essenzialmente a dotare il C.T.U. diNumero registro generale 24552/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 20499/2026Data pubblicazione 17/06/2026un titolo esecutivo — tale fase rimane ontologicamente distinta dallaregolazione delle spese di lite di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.Sussiste infatti una netta autonomia tra il rapporto che lega le partiall'ausiliario e quello che intercorre tra i soli litiganti. Secondol'orientamento consolidato di questa Suprema Corte (Cass. 10/10/2018, n.25047; Cass. 5/11/2014, n. 23522), l’obbligo di corrispondere ilcompenso al consulente grava su tutte le parti in solido, a prescinderedalle indicazioni contenute nel decreto di liquidazione. Ne consegue che lasentenza conclusiva del giudizio ha il compito di misurarsi ex novo con ilcarico definitivo di tali spese, addossandole al soccombente o,ricorrendone i presupposti, compensandole tra le parti (Cass. 21/10/2019,n. 26849; Cass. 7/09/2016, n. 17739).In forza di tale distinzione, il silenzio serbato dalla sentenza circa la sortedi questi esborsi (nella specie l’importo corrisposto a saldo al C.T.U.) nonpuò mai essere interpretato come una decisione implicita o come unrecepimento delle statuizioni contenute nel decreto di liquidazione.2. Alla fondatezza del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 20499/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris