CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23132/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] A nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio ed il rigetto nel resto; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]' in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del'ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' DAVIDE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo a seguito di rinvio da parte della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (con due sentenze di annullamento riferibili a distinti imputati le cui posizioni erano state stralciate per questioni procedurali), ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione per il capo A) delle aggravanti di cui all'art.7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416 bis 1 cod. pen.) e di cui al comma 3 dell'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nonché di quella di cui all'art.7 legge 203/91 in relazione al capo G), in anni 12 di reclusione; ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione per il capo A) delle aggravanti di cui all'art.7 legge 203/91 e di cui al comma 3 dell'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nonché di quella di cui all'art.7 legge 203/91 in relazione al capo E), in anni 12 di reclusione; ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione per il capo A) delle aggravanti di cui all'art.7 legge 203/91 e di cui al comma 3 dell'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in anni 17, mesi 9 e giorni 10 di reclusione; ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] de Fatima, previo assorbimento del reato di cui al capo C) nel reato di cui al capo D) ed esclusione per quest'ultimo reato dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in anni 18, mesi 5 e giorni 10 di reclusione; ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione per il capo A) delle aggravanti di cui all'art.7 legge 203/91 e di cui al comma 3 dell'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nonché di quella di cui all'art.7 legge 203/91 in relazione ai capi E), F), G), I), in anni 19, mesi 9 e giorni 10 di reclusione; ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rodriguez dos [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 di reclusione ciascuno, previa esclusione per il capo D) dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e concessione agli stessi delle circostanze attenuanti generiche, revocando le sanzioni accessorie inflitte a Rodriguez dos [OSCURATO:PERSONA] e confermando nel resto. 2. Per quanto qui rileva, i ricorrenti erano destinatari delle seguenti imputazioni: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altri) reato di cui all'art. 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309/90, art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, art.7 decreto-legge 13 maggio 1991, n.152 (capo A) per essersi associati tra loro e con una pluralità di soggetti sudamericani (non identificati), al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di importazione, codetenzione, trasporto e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promotore, organizzatore e finanziatore, Radoman nella qualità di finanziatore e gli altri in qualità di partecipi. [OSCURATO:PERSONA] di Careri e altrove, condotta permanente dal 31 dicembre 2011 e fino al marzo 2014; b) Maria de [OSCURATO:PERSONA] reato di cui all'art. 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. n.309/1990, art. 4 I. n. 146/2006 (capo C) per essersi associata con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con una pluralità di soggetti sudamericani allo stato non identificati, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di esportazione, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità ingenti. [OSCURATO:PERSONA], Provincia di [OSCURATO:PERSONA], Brasile condotta permanente, dal mese di agosto 2012 e accertato fino al 1 maggio 2013; c) Maria de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], reato di cui all'art. 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309/1990, art. 4 I. n. 146/2006 (capo D) per essersi associati tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), [OSCURATO:PERSONA] e con una pluralità di soggetti sudamericani allo stato non identificati, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti d'intermediazione, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità ingenti, da trasportarsi dal [OSCURATO:PERSONA] in Europa. [OSCURATO:PERSONA] tale reato era stato contestato nella qualità di promotore, organizzatore e finanziatore e agli altri nella qualità di partecipi. [OSCURATO:PERSONA], Brasile e altrove condotta perdurante, accertato dal 15 marzo 2013 al 24 maggio 2013; d) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) in concorso tra loro, reato di cui all'art. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, art. 4 I. n. 146/2006 (capo E) perché, agendo in concorso tra loro e con fornitori sudamericani allo stato non identificati, tra c:ui tale [OSCURATO:PERSONA] (che sovraintendeva alle operazioni di esportazione del carico), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di finanziatori e destinatari dello stupefacente in proprio ed in concorso con altri soggel:ti non identificati, illecitamente importavano dal Perù all'Italia, attraverso un vettore navale, un ingente quantitativo di stupefacente del tipo cocaina (circa 50 kg) non meglio individuato, del valore di circa 875 mila euro, stivato in un container. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra il 30 dicembre 2011 - 31 gennaio 2012; e) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in concorso tra loro, reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, art. 4 I. n. 1.46/2006, (capo F) perché in concorso con persone non individuate, [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di committenti e di finanziatori per il pagamento dello stupefacente, il Tomasin quale fornitore, il Vucinic quale soggetto deputato alla consegna del sigillo contraffatto da apporre all'atto dell'apertura del container contenente la droga, assicuravano il trasporto e la importazione in Italia di un ingente quantitativo di stupefacente del tipo cocaina, stivato nel container n.GLDU5514235, trasportato dalla motonave MSC Nederland, e confezionato in 110 panetti conservati all'interno di 5 borsoni. [OSCURATO:PERSONA] il 23 ottobre 2012; f) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) reato di cui all'art. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, art. 4 I. n. 146/2006 (capo G) perché, in concorso tra loro e con persone non individuate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali committenti, [OSCURATO:PERSONA] (in uno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) quale soggetto deputato alla consegna del denaro per il pagamento dello stupefacente, il Tomasin (Ftayko) ed il Wagner (Pereira) quali fornitori, assicuravano previa intesa tra loro, il trasporto preordinato all'importazione Italia di un ingente quantitativo di stupefacente (100 kg di cocaina), stivato nel container n. ZIMU1250132 trasportato dalla motonave Rio de Janeiro avente sigillo conforme n. zzzs619864. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e in Spagna il 27/28 gennaio 2013 (data del sequestro nel porto di Valencia); g) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) reato di cui agli art. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, art. 4 I. n. 146/2006 (capo I) per avere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Radomain acquistato lo stupefacente presso l'organizzazione brasiliana, il Tomasin e il Wagner aver fornito lo stupefacente, Pipicella (d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) aver partecipato alle trattative con il Radoman, Korac, fiduciario di Radoman incaricato di assistere allo stivaggio dello stupefacente in Brasile all'interno del vettore navale, avevano detenuto - al fine di assicurare il trasporto preordinato alla importazione Italia - un ingente quantitativo di stupefacente (108 kg di cocaina), reperito in Brasile nella disponibilità dei corrieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente staffetta e conducente il veicolo nel quale era trasportato lo stupefacente da caricare in un vettore navale. Nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] e in Brasile il 26 aprile 2013 (data del sequestro in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); h) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in concorso tra loro e cori persone allo stato non ancora individuate, il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, art. 4 I. n. 146/2006 (capo L) perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali committenti, avendo acquistato io stupefacente presso l'organizzazione brasiliana, il Tomasin quali fornitore, [OSCURATO:PERSONA] incaricata del ruolo di pick-up money, detenevano al fine di assicurare il trasporto preordinato alla importazione Italia di un ingente quantitativo di stupefacente, (80 kg di cocaina) non sottoposto a sequestro in quanto non individuato. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e in Brasile il 01 maggio 2013. 3. In data 28/04/2017 altra sezione della medesima corte di appello, previa riunione dei procedimenti, aveva parzialmente riformato, per quanto qui interessa, le sentenze emesse a seguito di rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in un primo procedimento riguardante la maggior parte degli imputati, e in data 22/02/2016, riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], escludendo le circostanze aggravanti dell'agevolazione mafiosa e del numero di persone superiore a dieci, ma tale pronuncia era stata annullata dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione: a) con sent.n.36381/19, per quanto qui interessa, con il seguente dispositivo: «.....Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità, contestata al capo A), con rinvio ad altra sezilone della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto estensivo, quanto all'aggravante della transnazionalità contestata al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. ...Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante della transnazionalità e alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto i ricorsi. ..... Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo C), che dichiara assorbito nel reato di cui al capo D), ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione, e, quanto all'aggravante della transnazionalità contestata al capo D), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto estensivo, limitatamente all'aggravante della transnazionalità contestata al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.»; b) con sent. n.10081/20 con il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante della transnazionalità contestata al capo a). Rigetta nel resto il ricorso e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione all'eventuale rideterminazione della pena. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante della transnazionalità contestata al capo d), alla concedibilità delle attenuanti generiche nonché alla misura di sicurezza della libertà vigilata, del ritiro della patente di guida, del divieto di espatrio e dell'espulsione e allontanamento dal territorio dello Stato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso.». 4. I fatti che hanno dato origine ai riuniti procedimenti sono stati ampiamente esposti nelle sentenze di primo grado, delle quali la sentenza impugnata ha operato una corretta sintesi, che si riporta per una migliore intelligenza dei fatti per i quali si procede. 4.1. Articolate indagini compiute su una vasta rete criminale internazionale dedita al traffico ed all'importazione dal [OSCURATO:PERSONA] per l'Europa e l'Italia di sostanza stupefacente del tipo cocaina avevano trovato la loro genesi dal monitoraggio di due soggetti originari della Locride, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti contigui ad altre famiglie di 'ndrangheta di Natile di Careri. Si legge nelle sentenze di primo grado che le» indagini avevano disvelato l'esistenza di un'associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (capo A) che vedeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali promotori e finanziatori, essersi associati tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi assolto) allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 T.U. Stup. e, in particolare, per compiere atti preparatori diretti ad importare sostanze stupefacenti provenienti da Paesi esteri e, nella vicenda in esame, dal Sudamerica, realizzando, in tal modo, una struttura organizzativa nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestivano i ruoli di promotori, organizzatori e finanziatpri, mentre [OSCURATO:PERSONA] rivestiva compiti di finanziatore, i quali avevano l'obiettivo: 1) di individuare in Sudannerica e in particolare in Perù e Brasile fonti di approvvigionamento di stupefacente del tipo cocaina da inviare in Italia occultato in carichi di copertura; 2) di ricercare - in Italia - soggetti interessati all'acquisto di tutta o parte della sostanza stupefacente importata; 3) di tenere i rapporti in Italia con personale di stanza nei porti di arrivo al fine di assicurare che i carichi in cui era occultato lo stupefacente passassero indenni attraverso i normali controlli di frontiera; 4) di effettuare viaggi anche in Sudamerica per visionare lo stupefacente; 5) di procedere all'acquisto dei carichi, alla direzione delle attività criminose (attraverso il costante monitoraggio dei viaggi), mantenendo contatti con gli intermediari. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, assicuravano, attraverso la creazione di un canale privilegiato con i calabresi, la costante fornitura di stupefacente all'organizzazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] coadiuvavano i promotori nelle attività esecutive, tra l'altro, accompagnando costoro agli incontri con gli esponenti delle altre organizzazioni nonché partecipando alle fasi del pagamento delle partite di droga; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, coadiuvava i promotori nell'attività operativa verificando lo stivaggio della droga nel porto di partenza. Tale associazione, così delineata, manteneva, secondo il convincimento espresso dai primi giudici, contatti diretti o mediati con i fornitori dello stupefacente, avuto particolare riguardo, da un lato, al gruppo peruviano tratteggiato al capo B) della rubrica, rispetto al quale è stata ritenuta la partecipazione organica, come intraneo al sodalizio, di [OSCURATO:PERSONA] (nonché del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e di una pluralità di soggetti sudamericani non meglio identificati tra cui tale "[OSCURATO:PERSONA]" posto in posizione apicale) e, dall'altro, con l'associazione brasiliana di fornitori di stupefacenti e brokers descritta al capo C) della rubrica, composta - tra gli altri - da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di promotori organizzatori), [OSCURATO:PERSONA] e Maria de [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, dalla collegata indagine convenzionalmente denominata «[OSCURATO:PERSONA]» (pag. 87 e seguenti della sentenza di primo grado) era emersa l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata all'esportazione, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente di tipo cocaina in quantità ingenti i cui ruoli di promotori erano rivestiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I partecipi venivano individuati in Tamara (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), Maria de [OSCURATO:PERSONA] (la directora); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale compagine associativa individuava le fonti di approvvigionamento di stupefacente del tipo cocaina dal produttore da inviare all'estero occultato in carichi di copertura; ricercava soggetti interessati all'acquisto (in tutto o in parte, della sostanza stupefacente importata); ricercava, in Brasile e nei porti di transito, personale che assicurasse che i carichi in cui era occultato lo stupefacente passassero indenni dai normali controlli di frontiera; effettuava viaggi (tramite emissari) anche in Europa per prelevare il denaro e consegnare il sigillo contraffatto dei containers; si avvaleva di Maria de [OSCURATO:PERSONA] e della sua struttura di money transfert, per creare un canale privilegiato con le organizzazioni per vendere droga. Nell'ambito dell'indagine brasiliana erano stati sequestrati: - kg.61 di cocaina nascosti all'interno del veicolo Ford parcheggiato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - kg.20 di cocaina all'interno di una valigia abbandonata da membri dell'organizzazione; - kg.108 di cocaina sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], destinati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - kg.44 di cocaina occultati in due valigie, sequestrati in tornello accoppiato nella nave con destinazione Belgio in partenza dal porto di Munguba (frontiera dello Stato di Amapà e Parà - gennaio 2013) in cui risultavano coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - kg.269 di cocaina sequestrati nel porto di Santos, nascosti in un container 'diretto in Belgio, stupefacente acquistato da Maria de [OSCURATO:PERSONA], la quale risultava essere a capo di una distinta organizzazione criminale di stampo internazionale (capo D) composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dos Santos, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre altri soggetti tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui posizioni sono state separate in sede di udienza preliminare), che curava la fase del c.d. pick-up money in Europa attraverso la creazione di una rete di contatti tra organizzazioni sudamericane ed europee, mettendo in relazione i promotori delle organizzazioni dedite alla produzione e fornitura di stupefacente e quelli delle organizzazioni europee deputate all'importazione di stupefacente nei rispettivi Stati. Stocker, Johnson e Jurado avevano il compito di contattare e incontrare separatamente, presso gli Stati ove avevano sede le rispettive organizzazioni,, gli esponenti di tali consorterie, effettuando viaggi (tramite emissari) in Calabria per prelevare il denaro, organizzando staffette e assicurando la consegna dello stesso ai fornitori degli stupefacenti (ovvero la ricezione e il trasporto in sicurezza, da un continente all'altro, fino a destinazione, del denaro contante, contropartita delle forniture di stupefacente). In definitiva, la Stocker era, secondo i giudici di merito, l'organizzatrice di fittizie operazioni commerciali di c:opertura dell'illecito traffico di stupefacenti attraverso una società di money transfert con sede a Londra. Secondo le sentenze - che riprendono, sul punto, gli esiti delle indagini e delle rogatorie internazionali espletate - le distinte organizzazioni erano state in grado di programmare e attuare (nel periodo oggetto delle indagini) almeno cinque operazioni di importazione di cocaina attraverso un vettore navale (tutte riscontrate anche attraverso sequestri di stupefacente): 1) l'importazione dal Perù in Italia, attraverso un vettore navale, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (kg.50) non meglio individuato, del valore di euro 875 mila (capo B); 2) l'importazione in Italia di 110 panetti di cocaina (capo F); 3) l'importazione in Italia di kg.110 di cocaina (capo G); 4) l'importazione in Italia di kg.108 di cocaina (capo I); 5) l'importazione in Italia di kg.80 di cocaina non meglio individuato (capo L). 4.2. Gli elementi funzionali all'acquisizione di un solido quadro probatorio, comprovante la sussistenza di quattro distinte associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico, erano stati desunti dall'uso di accorgimenti volti ad eludere eventuali indagini nei confronti degli associati, quali: il ricorso a false generalità, l'uso di posti pubblici di telefonia, il continuo cambio di schede telefoniche, l'utilizzo di un linguaggio convenzionale, l'uso di conversazioni attraverso chat con telefoni blackberry e l'utilizzo di pin in codice (attraverso addizione o sottrazione dei numeri), l'abitudine di non parlare mai all'interno di autovetture allo scopo di non consentire l'utile esito di intercettazioni ambientali, l'intenzione di procedere all'acquisto di disturbatori di frequenza (jammer) e il loro possesso al fine di non consentire ogni sorta di captazione, l'uso di nomi, anche qui convenzionali (pseudonimi, soprannomi e nicknames) in modo da rendere difficile l'identificazione dei partecipanti alle conversazioni, l'uso di termini (festa, inviti, sorella, invitazioni) per definire la merce trattata, termini che non trovavano alcun riscontro nelle attività effettivamente svolte dagli associati, con la piena conoscenza - da parte di soggetti provenienti da aree geografiche differenti e svolgenti attività diverse che nulla avevano a che vedere con la merce indicata nel corso delle conversazioni - del reale oggetto di queste. Senza che nessuno avesse peraltro giustificato le ragioni dell'utilizzazione di un simile linguaggio, non di rado in un frenetico contattarsi reciprocamente tra gli imputati in cui si faceva riferimento al denaro utilizzato (convenzionalmente denominato «fammi ridere»). Ulteriori elementi istruttori erano concretati dal compimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di viaggi in Sudannerica (Perù e Brasile) seguendo percorsi del tutto atipici (sia europei che extra-europei) con aggravio notevole di risorse fisiche ed economiche; dall'utilizzazione di autovetture intestate a soggetti diversi al fine di eludere le investigazioni; dalle continue riunioni in diverse località (Napoli-[OSCURATO:PERSONA]Barcellona-Roma-Brasile) per le attività di consegna del denaro e per le attività inerenti al perfezionamento dei finanziamenti propedeutici agli acquisti o del controllo inerente allo stivaggio dello stupefacente, a riprova dell'esistenza di più gruppi operativi ed organizzati; da viaggi finalizzati al narcotraffico; dai soggiorni dello [OSCURATO:PERSONA] in Brasile per lunghi periodi; dagli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA] da un continente all'altro (Italia-Sudamerica) e da un Paese all'altro (Italia-Spagna-Olanda) e da una città all'altra ([OSCURATO:PERSONA]Torino-Roma-Napoli); dai conferimenti in denaro e dalle altre voci di spesa che avevano comportato uscite di notevolissima entità giustificabili solo nella prospettiva di ingenti profitti. Gli imputati curavano i loro affari e s mantenevano in costante e reciproco contatto, per lo più tramite conversazioni che intercorrevano via chat a mezzo blackberry, fatte oggetto di ampio monitoraggio da parte degli investigatori, spesso propedeutiche e finalizzate a fugaci incontri di persona, per avviare o concretizzare le trattative di importazione, avvenute in varie parti del mondo e monitorate, in buona parte, dagli inquirenti italiani e stranieri. 4.3. Entrambe le sentenze hanno poi esaminato gli elementi probatori dedotti attraverso i reati-fine, evidenziando il mosaico di rapporti interpersonali da cui emergeva l'attività, coordinata e sinergica, di una pluralità di soggetti essenzialmente operanti tra l'Europa e il Sudamerica dediti, con carattere di sistematicità, ad un imponente traffico di droga, del tipo cocaina, sintomatico di un accordo stabile, a carattere generale e continuativo, destinato a permanere anche dopo la consumazione di ciascun delitto programmato, reso palese da plurimi elementi sintomatici (importazione in Europa di ingenti quantitativi di cocaina per lo più provenienti dal Sudamerica; disponibilità di una vasta e consolidata sfera di rapporti con fornitori all'ingrosso presenti in Sudamerica, oltre che con soggetti operanti in svariati Stati europei, disposti ad acquistare quantitativi di stupefacente da smistare successivamente mediante la vendita al dettaglio; frequenza di contatti tra gli associati; capillare organizzazione delle varie fasi inerenti a negoziazione, spedizione e sbarco in porti prestabiliti; sequestri di sostanze stupefacenti, ingente disponibilità di risorse finanziarie). 4.4. Attraverso l'analisi dei reati-fine, confortata dalle intercettazioni telefoniche e dagli esiti delle rogatorie internazionali, era così delineata una prima organizzazione (capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]) che aveva assicurato l'importazione finalizzata al successivo smercio in Italia di ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina (capo A); la seconda organizzazione (quella capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]) era risultata preposta alla produzione ed alla fornitura di stupefacente verso le più disparate destinazioni a livello intercontinentale (capo C); la terza, capeggiata da Maria de. [OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto un'attività di intermediazione e di raccordo tra i distinti gruppi organizzati, assicurando la movimentazione finanziaria delle somme per l'acquisto degli stupefacenti (capo D). Tale organizzazione aveva - altresì - un proprio canale di successivo smercio. La quarta organizzazione aveva come referente un narcotrafficante chiamato «[OSCURATO:PERSONA]» i cui sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano preposti alla fornitura di ingenti partite di cocaina, in questo caso provenienti dal Perù (capo B, in relazione al quale la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile). L'accertato traffico illecito, quindi, era caratterizzato da una certa complessità e vastità, attesa la disvelata interazione di più sodalizi criminosi attraverso contatti e meccanismi collaudati e fluidi, tanto che alcuni sodali avevano collaborato anche in seno all'altra organizzazione, come dimostrato dall'analisi dei reati-fine. 5. Il compendio istruttorio concernente i reati-fine, in relazione ai quali non vi sono motivi di impugnazione, ha consegnato la prova: - di accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'importazione dal Perù al Porto di [OSCURATO:PERSONA] di kg. 50 di cocaina (capo E) con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - dell'importazione di kg.118 (110 panetti conservati all'interno di 5 borsoni) di cocaina (capo F), stivata in un container e trasportata dalla motonave «MSC Nederlard», commissionata dal gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questo episodio criminoso è stato ritenuto confermativo del fatto che il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisse il terminale - in territorio nazionale - di un gruppo transnazionale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, in continuo contatto con [OSCURATO:PERSONA], fornitore brasiliano della cocaina, capace di movimentare da un capo all'altro del pianeta tonnellate di droga, e di [OSCURATO:PERSONA], suo uomo di fiducia, oltre che di tale «Pepe» non identificato, nelle cui mani i calabresi dovevano versare il danaro necessario a saldare le partite di droga; - dell'importazione di kg.100 di cocaina sequestrati in itinere a Valencia il 27/28 gennaio 2013 (capo G), a seguito dei pagamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle mani di Pepe (alias [OSCURATO:PERSONA], generalità risultate false), incaricato di raccogliere il denaro versato dagli acquirenti calabresi (rigorosamente in contanti) e di organizzarne il trasferimento (money pick up) all'estero avvalendosi di una rete di corrieri. La droga era stata caricata sulla nave Rio de Janeiro da parte di [OSCURATO:PERSONA] (alias Asterix), complice di Rayko monitorato dalla polizia brasiliana, come è risultato dagli esiti dell'informativa concernente l'indagine «[OSCURATO:PERSONA]»; - della detenzione finalizzata al trasporto e all'importazione in Italia di kg.108 di cocaina sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] (capo I), su commissione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva consegnato 315 mila euro a [OSCURATO:PERSONA] nelle mani di Pepe e tramite i corrieri della directora [OSCURATO:PERSONA] de Fatima. [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, incontrato a [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la sentenza assolutoria è divenuta irrevocabile) e ad [OSCURATO:PERSONA], interessato a finanziare la spedizione e l'emissario di [OSCURATO:PERSONA], identificato in [OSCURATO:PERSONA], aveva consegnato il denaro in Brasile a \, .k [OSCURATO:PERSONA]. Gli esiti istruttori sono stati univocamente ritenuti dimostrativi del coinvolgimento nell'episodio di Rayko e [OSCURATO:PERSONA] (fornitori brasiliani), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (acquirenti e destinatari finali della droga), [OSCURATO:PERSONA] (finanziatore nonché acquirente in ragione della metà con i calabresi), [OSCURATO:PERSONA] (emissario di Radoman in Brasile), Maria de [OSCURATO:PERSONA] (che, oltre a curare in via principale il servizio di money pick-up, prendeva attivamente parte ai giganteschi traffici di cocaina dal Sudamerica in Europa); - della detenzione in Brasile finalizzata all'importazione in Italia di kg.80 di cocaina (capo L), commissionata da Maria de [OSCURATO:PERSONA], dedita al money pick-up di cui si avvaleva [OSCURATO:PERSONA] per fare giungere denaro contante ai narcos sudamericani. Nell'operazione, non conclusasi con il sequestro della sostanza, sono stati ritenuti coinvolti Edifico e [OSCURATO:PERSONA] (acquirenti) [OSCURATO:PERSONA] (fornitore), [OSCURATO:PERSONA] de Fatima (pick-up money), ma gli esiti investigativi hanno consentito di accertare l'esistenza di uno stabile sodalizio criminale tra la directora, interessata a partecipare in prima persona ai traffici dal Sudamerica in Europa imbastiti da [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], «ticos» della Stocker e, quindi, soggetti professionalmente deputati al money pick-up, cioè al trasporto con modalità organizzate e in sicurezza del danaro contante (che i calabresi avevano consegnato in più occasioni) per l'acquisto di ingenti partite di stupefacente di matrice sudamericana, fino a destinazione, sotto la regia della Stocker, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipe. 6. Il giudice del rinvio ha, dunque, ritenuto sussistente la circostanza aggravante prevista dall'art.61 bis cod. pen.„ sia con riferimento al capo A) che con riferimento al capo D), in tale reato assorbito il delitto associativo contestato al capo C) per Maria de [OSCURATO:PERSONA], mentre ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rodriguez dos [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena secondo quanto già indicato. 7. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen. con riguardo agli artt.191, 236, 238 bis cod. proc. pen. In particolare, lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova per avere il giudice del rinvio desunto la circostanza aggravante della transnazionalità da una sentenza straniera idonea a dimostrare l'esistenza di un'associazione brasiliana dedita al narcotraffico, l'esistenza di rapporti criminosi con la diversa associazione nazionale descritta al capo A) e il conseguente carattere transnazionale di quest'ultima associazione. Tuttavia, ritiene la difesa, dalla lettura della sentenza straniera si evince che l'unico delitto menzionato nella denuncia non fosse sufficiente a delineare l'esistenza di un delitto associativo, non consentendo dunque di individuare un'associazione criminosa strutturalmente diversa da quella descritta al capo A) del presente procedimento; neppure sarebbe individuabile la sinergica realizzazione di una pluralità di reati concernenti il narcotraffico denotante uno stabile collegamento criminale tra le due associazioni. Dalla lettura della sentenza straniera sarebbe dunque evidente il travisamento della prova in cui è incorso il giudice del rinvio. Per altro profilo, la difesa sostiene che l'espressa previsione, tra i mezzi di prova, delle sentenze sulla base degli artt. 236 e 238 bis cod. proc. pen. esclude che siano acquisibili come prove atipiche sentenze straniere non riconosciute, quale quella alla quale ha fatto riferimento il giudice del rinvio, tanto più ove si tratti di acquisire una sentenza a fini diversi dalla valutazione della personalità dell'imputato. Si assume che la legge processuale tipizza i casi in cui le sentenze straniere possono essere acquisite e la efficacia probatoria riconoscibile alle medesime, derivandone che le sentenze straniere non riconosciute non possono essere acquisite nè possono costituire prova del fatto in esse accertato. In definitiva, secondo la difesa, il principio di atipicità della prova implica la possibilità di acquisire una prova che la legge non nomina, mentre l'acquisizione di una prova assunta o utilizzata in modo difforme da quanto previsto dalla legge determina il vizio di violazione di legge processuale; anche con riferimento al criterio di valutazione previsto dall'art.238 bis cod. proc. pen., la difesa sottolinea che la sentenza penale irrevocabile non può essere utilizzata per dimostrare il fatto che pertiene alla imputazione ma solo quale elemento di conferma della attendibilità dei residui elementi di prova ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., conseguentemente essendo vietato che la sentenza straniera possa provare da sola l'esistenza di un gruppo criminale organizzato operante in territorio straniero. 8. Maria de [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un primo ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art.4 legge n.146/2006. Un primo profilo di censura riguarda l'elaborazione di un'unica motivazione per tutte e quattro le associazioni senza considerare le diverse caratteristiche e le peculiarità delle stesse, come per esempio l'assenza di reati-fine riferibili all'associazione sub D) oppure il contrasto dell'affermazione dell'esistenza di un gruppo autonomo in Brasile con il della Corte di appello di Roma, che ha negato l'estradizione in Brasile rasile della Stocker perché i fatti associativi sono gli stessi del presente ‘,,\ procedimento. La Corte di Cassazione aveva annullato la prec:edente sentenza di appello in quanto il giudice di merito si era limitato ad affermare la diversità tra il gruppo criminale organizzato e le quattro associazioni contestate nel presente procedimento, nonostante queste ultime fossero composte da alcuni sodali che avevano operato all'estero. Il giudice del rinvio ha ritenuto che l'esistenza del gruppo, individuabile nelle varie associazioni contestate nel presente procedimento, rendesse applicabile a tutte la circostanza aggravante, così violando quanto affermato nel giudizio rescindente. In particolare, secondo la difesa, risulta illogico ritenere che l'associazione sub D) rappresenti il gruppo esterno che contribuisce alle altre associazioni e al contempo applicare a tale gruppo l'aggravante in parola, trattandosi di gruppo impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Inoltre, ritenendosi l'associazione sub D) un sottogruppo di quella sub C), tali associazioni non possono configurarsi come gruppi autonomi tra loro. Ulteriore elemento sottoposto a critica nel ricorso riguarda la valutazione del procedimento svoltosi in Brasile, non emergendo che il giudice del rinvio abbia indicato quale contributo l'associazione brasiliana avrebbe dato all'associazione sub D), avendo inoltre escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova della sua condotta, e avendo la Corte federale escluso la sussistenza dell'associazione per il traffico di droga ipotizzata dalla procura brasiliana. Il giudice del rinvio ha riportato parti della denuncia del procuratore brasiliano interpretandole come se fossero elemento decisorio, Trascurando di prendere atto della pronuncia assolutoria ivi contenuta in ordine all'associazione per il compimento del traffico di droga. Inoltre, secondo la difesa, il giudice del rinvio avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 4 legge r.146/2006 avendo ritenuto sussistente l'aggravante sebbene ne difettassero i presupposti indicati dalle Sezioni Unite Adami, tra i quali vi sono il requisito che il gruppo organizzato non sia un'articolazione periferica operante all'estero della associazione principale ovvero che parte dei sodali di quest'ultima non operino all'estero o che gli effetti dell'associazione non si producano all'estero. Nel caso in esame, il gruppo estero emerso nel processo brasiliano, secondo la difesa, coincide con l'associazione di cui al capo C), della quale l'associazione sub D) è stata riconosciuta un'articolazione della quale la Stocker avrebbe fatto direttamente parte; peraltro, dall'imputazione sub C) si evince che gli associati fossero [OSCURATO:PERSONA] de Fatima, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè una pluralità di soggetti sudamericani allo stato non identificati in parte coincidenti con il gruppo brasiliano, e inoltre vi sarebbe coincidenza nella condotta associativa finalizzata ad individuare fonti di approvvigionamento di stupefacente del tipo cocaina dal produttore da inviare all'estero occultato in carichi di copertura. La pronuncia impugnata si pone, inoltre, in contrasto, con la decisione della Corte di appello di Roma, che ha negato l'estradizione in Brasile della Stocker sulla base della sostanziale identità dei fatti ascrittile nel mandato di cattura dell'autorità brasiliana rispetto ai fatti contestati in Italia, con la conseguente illogicità dell'affermazione secondo la quale dall'indagine brasiliana sarebbe emersa una compagine ulteriore e diversa rispetto a quella oggetto del procedimento italiano. Anche sotto il profilo soggettivo vi sarebbero connessioni tra i due gruppi, in contrasto con le valutazioni svolte nella sentenza impugnata. Con particolare riguardo alla circostanza evidenziata nella sentenza impugnata circa il duplice ruolo svolto dalla Stocker nelle associazioni di cui al capo C) e al capo D), inteso quale sottogruppo della prima, risulta illogico aver affermato che l'associazione sub C) fosse un gruppo autonomo rispetto alla D), che conseguentemente non può essere interessata dall'aggravante della transnazionalità. Ulteriore profilo di censura riguarda la carenza motivazionale in ordine al contributo dato dal gruppo organizzato esterno operante in più Stati all'associazione sub D). 9. Maria de [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in merito alla ritenuta circostanza aggravante della c.d. transnazionalità. Il difensore ritiene che il giudice del rinvio abbia violato il dictum contenuto nella sentenza rescindente, adottando peraltro una soluzione contrastante con circostanze di fatto date per pacifiche nella parte della sentenza di appello annullata divenute definitive. In particolare, la Corte di Cassazione aveva ritenuto assertiva l'affermazione contenuta nella sentenza annullata secondo la quale vi fosse diversità tra il gruppo criminale organizzato di livello internazionale e le quattro associazioni per delinquere contestate nel presente procedimento, composte da alcuni sodali che avevano operato all'estero. Secondo la difesa il giudice del rinvio, attraverso un evidente travisamento della prova e sulla base di argomenti illogici e contraddittori, sarebbe incorsa nel medesimo vizio. Il giudice del rinvio ha, in primo luogo, individuato il gruppo organizzato esterno nelle varie associazioni contestate nel presente procedimento, in contraddizione con la premessa per cui tale gruppo dovrebbe essere diverso rispetto alle associazioni esaminate; in secondo luogo, ha ritenuto che il gruppo brasiliano fosse altro sulla base di una sentenza della quale non si dà atto se si tratti di sentenza passata in giudicato e facendo riferimento a un gruppo che sembra porsi come antecedente logico dell'associazione per delinquere di cui al capo D), che si atteggia come vera e propria articolazione di quello. Nella sentenza annullata si era affermata, ormai con decisione irrevocabile, la giurisdizione italiana in ragione del fatto che importanti segmenti operativi delle associazioni si fossero svolte in Italia, ritenendo in particolare che il prelievo del denaro avvenisse a [OSCURATO:PERSONA], successivamente affermandosi nella sentenza qui impugnata, contraddittoriamente, l'indipendenza delle due articolazioni ai fini della circostanza aggravante in esame. Con riguardo alla identità dei sodali, la difesa rileva come con riguardo alla ricorrente non possa ritenersi sussistente il requisito che parte dei sodali non operino all'estero, posto che nella sentenza di appello solo parzialmente annullata si era affermato che «Luzia e Maria de Fatima facevano parte di quello che il giudice brasiliano chiama il nucleo finanziario dell'invio di denaro... Maria de Fatima opera dall'Inghilterra circolando in altri Paesi europei... La donna provvidenziava l'arrivo del denaro proveniente dall'Europa in Brasile per mezzo dei servizi forniti da Luzia che era responsabile per la consegna personalmente a Rayko», ossia colui che nel gruppo brasiliano aveva il ruolo ch trattare i carichi di stupefacente. Emerge, dunque, che la ricorrente fosse un soggetto del gruppo brasiliano che operava all'estero, con funzione di soggetto deputato a ritirare il denaro. Il vizio della sentenza impugnata si manifesta nella parte in cui afferma che non sarebbe di ostacolo per ritenere la sussistenza di gruppi diversi la coincidenza parziale tra alcuni componenti delle associazioni di cui si tratta e quelli del gruppo estero, in contrasto con l'acclarato atteggiarsi dell'associazione organizzata e diretta dalla ricorrente di cui al capo D) come una costola del gruppo brasiliano e in contrasto con il dictum della sentenza rescindente che aveva voluto fossero espunte tra le altre ipotesi anche quella per cui «parte dei sodali della stessa consorteria operino all'estero». 10. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 61 bis cod. pen., 546, comma 1 lett.e), e 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione e travisamento della prova. Deduce che, erroneamente, il giudice del rinvio ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante in relazione al reato associativo sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un gruppo organizzato plurisoggettivo esterno e diverso rispetto all'associazione; la motivazione, oltre a essere sovrapponibile a quella resa dalla Corte territoriale nella sentenza annullata, deduce erroneamente il requisito dell'alterità tra le due realtà organizzative dalla sentenza emessa dalla Corte Federale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 febbraio 2016 nell'ambito dell'indagine denominata «[OSCURATO:PERSONA]». Oltre ad esservi parziale coincidenza soggettiva tra i vari partecipi delle associazioni contestate ai capi B) e D) e gli imputati della sentenza emessa dalla Corte federale, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:\ Maria de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella citata sentenza si esclude la sussistenza di qualsivoglia gruppo criminale nonché la mancanza di prova del traffico transnazionale, al punto che la corte federale ha assolto tutti i soggetti coinvolti nell'indagine. I giudici di merito hanno, dunque, travisato il contenuto della sentenza; secondo la difesa si tratta di vizio deducibile in quanto il giudice del rinvio ha richiamato un atto a contenuto probatorio non esaminato dai giudici precedenti. In ogni caso, già dalla lettura testuale del capo di imputazione si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di essersi associato con una pluralità di soggetti sudamericani allo stato non identificati, risultando per tabulas l'insussistenza di due distinti sodalizi; in particolare, secondo la difesa l'impossibilità di procedere alla compiuta identificazione dei componenti del gruppo organizzato inibisce a monte la possibilità di ritenere sussistenti i presupposti della circostanza aggravante indicati dalle Sezioni Unite nella sentenza Adami. Tale sentenza ha affermato che ai fini dell'aggravamento di pena è necessario un più elevato coefficiente di coinvolgimento del gruppo transnazionale, ossia la prestazione di un contributo causale alla commissione del reato, non potendosi applicare l'aggravante all'ipotesi in cui parte dei sodali della stessa consorteria operi all'estero, né potendosi riconoscere l'aggravante sulla base della transnazionalità dei reati- fine. Si lamenta che la motivazione sia inadeguata e assertiva laddove ha affermato la circostanza aggravante in relazione a tutti i concorrenti senza considerare che, trattandosi di aggravante ad effetto speciale, ex art. 63, comma 3, cod. pen., trova applicazione l'art. 59, comma 2, cod. pen. che ne determina la sussistenza solo ove l'imputato ne fosse a conoscenza o la ignorasse per colpa. 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con unico atto, deducendo erronea applicazione dell'art.4 legge n.146/2006 e vizio di manifesta illogicità della motivazione per aver accomunato tutte le associazioni contestate nel presente procedimento rendendo una motivazione unica senza considerare le diverse caratteristiche e peculiarità delle stesse. Con riferimento all'associazione contestata ai ricorrenti al capo D) non si può applicare il ragionamento operato dalla corte di appello circa il riconoscimento dell'aggravante per i reati-fine, che attengono alle altre associazioni. Si contesta l'omessa individuazione del concreto contributo che sarebbe stato fornito dal gruppo esterno, posto che si parla genericamente del fatto che tale associazione abbia inviato droga in Italia su navi da carico senza specificare quando ciò sarebbe avvenuto in relazione all'associazione di cui al capo D). Il giudice del rinvio ha reiterato l'errore presente nella sentenza annullata affermando che le varie associazioni siano aggravate dall'esistenza di un gruppo costituito dalle varie associazioni contestate nel presente procedimento; anche ove si volesse ritenere che l'associazione sub D) rappresenti il gruppo esterno che contribuisce ad altre associazioni, in particolare a quella contestata al capo A), ciò non giustifica la sussistenza dell'aggravante con riferimento all'associazione di cui al capo D), peraltro considerata gruppo impegnato in attività criminali in più di uno Stato. La difesa ritiene illogica la motivazione sul carattere dell'alterità dell'associazione emersa nell'indagine «[OSCURATO:PERSONA]» e carente la motivazione in ordine al contributo che questa associazione avrebbe dato all'associazione sub D). [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'importazione di cocaina nel merito, e non sulla base di questioni procedurali, come indicato dal giudice del rinvio, e l'associazione finalizzata al traffico di droga è stata ritenuta insussistente considerato che l'imputazione del procuratore brasiliano riguardava un unico episodio di importazione di kg.80 di cocaina. La sentenza di rinvio fonda dunque la sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità sulla base di un gruppo esterno giudicato inesistente dall'autorità brasiliana. In secondo luogo, la difesa contesta l'asserita diversità rispetto all'associazione contestata nel processo italiano, non sussistendo l'aggravante qualora il gruppo organizzato sia una articolazione periferica operante all'estero dell'associazione nazionale ovvero quando parte dei sodali operino all'estero o quando anche solo gli effetti dell'associazione si producano all'estero, collegandosi la ratio dell'aggravante all'esigenza di punire maggiormente condotte di reato che si avvalgono di ulteriori condotte agevolative esterne operanti su più Stati. Nel caso in esame il giudice di rinvio non si è attenuto a tali principi, considerato che il gruppo estero emerso nel processo brasiliano coincide con l'associazione di cui al capo C), della quale l'associazione di cui al capo D) è un'articolazione; non vi è alterità né dal punto di vista soggettivo né dal punto di vista delle condotte di reato. Da un lato, la stessa corte di appello ha evidenziato come il gruppo brasiliano fosse composto da alcuni soggetti tra i quali [OSCURATO:PERSONA] de Fatima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti l'associazione sub C), e dall'altro, anche che sotto l'organizzazione di Tomasin e Wagner entrambi i gruppi fossero finalizzati all'esportazione, codetenzione e successiva cessione a terzi di cocaina, tanto è vero che le condotte dell'associazione sub C) erano contestate anche in Brasile. L'incoerenza della decisione è palesata anche dalla vicenda estradizionale della coimputata [OSCURATO:PERSONA] de Fatima; con riguardo a tale imputata, la corte di appello di Roma ha negato l'estradizione in Brasile perché già sotto processo in Italia per gli stessi fatti ci cui alla richiesta brasiliana, cosicché il giudice del rinvio ha sostenuto in maniera illogica e incoerente, in contrasto con le risultanze processuali e con gli esiti di altri procedimenti, la non coincidenza tra associazione oggetto del processo brasiliano e associazione oggetto del processo italiano. Tali considerazioni vanno estese anche all'associazione contestata al capo D) in quanto ritenuta articolazione di quella di cui sub C). In particolare, la sentenza di appello impugnata aveva evidenziato il ruolo della Stocker quale partecipe del sodalizio sub C) e organizzatrice in quello sub D) ritenendo quest'ultimo sottogruppo del primo, ossia articolazione periferica che esclude in radice la circostanza aggravante di cui si tratta. Per altro profilo si contesta la motivazione in quanto carente con riguardo all'indicazione del contributo dato dal gruppo organizzato esterno operante in più Stati all'associazione sub D), non potendo tale contributo desumersi dal contributo dato ai reati-fine. 12. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione degli artt. 3 e 4 legge n.146/2006 in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio dellla motivazione nella parte in cui si è ritenuto di confermare la sussistenza dell'aggravante della c.d. transnazionalità in relazione al capo di imputazione A) ascritto al ricorrente. La corte territoriale in fase di rinvio ha sviluppato un apparato motivazionale nuovamente di tenore assertivo, non confrontandosi con gli elementi in atti e trascendendo i criteri di validità della aggravante indicati dal giudice rescindente. La circostanza aggravante è stata confermata sulla base della mera presenza di più associazioni finalizzate allo spaccio della sostanza stupefacente dislocate in diverse località estere, a prescindere da un effettivo vaglio sull'autonomia o indipendenza tra i soggetti interessati piuttosto che sulla verifica della articolazione periferica in altri Stati, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo le Sezioni Unite Adarni è imprescindibile che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione, postulando tale principio alterità o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra il gruppo organizzato e la realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale. In altre parole, il tasso di maggior disvalore insito nella aggravante postula una necessaria autonomia tra condotta che integra il reato comune e quella che vale a realizzare il contributo prestato dal gruppo transnazionale. L'aggravante non è compatibile, secondo la Corte di Cassazione, con il caso in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale e, in sede di rinvio, la sentenza impugnata è incorsa nel medesimo vizio di motivazione già censurato, sostenendo l'aggravante senza dimostrare la diversità tra il gruppo criminale organizzato internazionale e le quattro associazioni per delinquere contestate nel presente procedimento, nonostante le medesime fossero composte da alcuni sodali che hanno operato all'estero e da altri, giudicati per le medesime condotte partecipative anche dalla Corte federale di [OSCURATO:PERSONA] del Brasile. Il giudice di rinvio afferma, erroneamente, che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte del Brasile sia stata determinata da questioni procedurali, laddove dalla lettura della sentenza è emerso che la decisione sia stata determinata da valutazioni di merito. Il giudice non si è confrontato con la circostanza che l'impostazione accusatoria oggetto del presente procedimento vedeva la figura del [OSCURATO:PERSONA] unitamente al ricorrente quale promotore e finanziatore dell'associazione di cui al capo A); se dunque la decisione di assolvere [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte del Brasile non potesse ritenersi idonea ad escludere la sussistenza della compagine interna cristallizzata nel capo A) di imputazione, avrebbe dovuto tuttavia rilevare nella specifica analisi riguardante l'aggravante della transnazionalità in quanto la favorevole determinazione del giudice estero ha dimostrato che la partecipazione dell'imputato nel territorio brasiliano non fosse stata di tale entità da portare ad un'effettiva pronuncia di colpevolezza a suo carico e anche che i rapporti tra il gruppo di cui al capo A) e quello estero non fossero stabili. Secondo la difesa, altra lacuna motivazionale deriverebbe dall'errore di valutazione da parte del giudice del rinvio rispetto alla suddivisione dei compiti del gruppo estero, avendo affermato che in tale gruppo avessero un ruolo rilevante soggetti nemmeno menzionati nel presente procedimento; tale affermazione contrasta con la circostanza che nell'ambito dell'associazione di cui al capo C) sia stato attribuito il ruolo di promotori e organizzatori a soggetti come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dimostrando l'immedesimazione soggettiva tra gruppi criminali. Ai fini dell'accertamento della circostanza aggravante in esame è specificamente richiesta la dimostrazione di una distinta utilità, ovvero un vantaggio economico materiale alla associazione oggetto di imputazione da parte di un gruppo organizzato esterno alla prima, della quale quest'ultima non faccia parte. Difetta con riferimento alla compagine di cui al capo A) d'imputazione, e con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, l'analisi circa la dedotta insussistenza di una finalizzazione partecipativa con un diverso gruppo estero, funzionale alla realizzazione di un numero indefinito di delitti con stabile adesione, avendo per contro lo stesso giudice di rinvio ammesso la coincidenza seppur parziale tra i soggetti operanti all'interno delle associazioni di cui all'art.74 T.U. Stup. e l'associazione estera; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] de Fatima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rappresentato figure apicali nel traffico illecito nel procedimento brasiliano tanto quanto nel presente procedimento in relazione al capo dell'imputazione. Risulta inoltre priva di qualsiasi riscontro l'esistenza di un gruppo criminale legato allo [OSCURATO:PERSONA] dedito alla distribuzione e ricezione della sostanza stupefacente che si sia avvalso di soggetti intermediari in diversi Paesi facenti parte di un gruppo organizzato e stabile diverso da quello oggetto di attività di indagine nazionale. 13. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., dell'art. 4 legge n. 146/2006 e per vizio di motivazione. Con riguardo alla prima censura, il difensore precisa che con la sentenza rescindente la corte di cassazione aveva rilevato un vizio di motivazione non avulso da rilievi di vera e propria violazione di legge e che la decisione impugnata si fonda sui medesimi Elementi indiziari già ritenuti inidonei dalla sentenza di annullamento, con l'aggiunta di una decisione straniera relativa a soggetti imputati della associazione sub A) e ad altri soggetti imputati con altri nelle associazioni originariamente contestate ai capi B), C) e D). Per effetto di un errore di lettura della decisione brasiliana e di un errore di correlazione tra le conclusioni di tale decisione e l'imputazione associativa sub A) nel presente processo, il giudice del rinvio ha omesso di considerare che il gruppo brasiliano difettasse di effettiva autonomia e ha omesso di considerare l'insussistenza di un contributo effettivo ab extemo di tale gruppo, composto in massima parte da soggetti brasiliani componenti anche l'associazione di cui al capo D). La difesa ritiene evidente l'errore in cui è incorso il giudice del rinvio nel desumere dalla sentenza brasiliana l'esistenza di un gruppo organizzato non coincidente con le associazioni contestate nel presente procedimento, posto che invece in quella decisione si legge che l'indagine ha confermato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico transnazionale di droga che acquista cocaina dai paesi produttori, in particolare dal Perù, introduce la droga nel territorio nazionale e la imbarca tramite il porto di Santos su navi da carico con destinazione principale in Italia. Secondo la difesa, tale affermazione significa che l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico sia stata confermata da una mera indagine iniziale senza che sia stata assunta alcuna decisione giudiziale in relazione alla sussistenza o meno del gruppo organizzato autonomo che forniva ausilio alle associazioni considerate. Altresì evidente risulta, secondo la difesa, l'errore circa il contributo fornito da un gruppo autonomo all'associazione di cui al capo A), posto che tale contributo sarebbe stato desunto dal riconoscimento da parte del giudice di legittimità della sussistenza dell'aggravante in relazione ai reati-fine. Tale costruzione contrasta con la contestazione per il reato di cui al capo A) della partecipazione al sodalizio non soltanto di Tomasin e Wagner, individuati come soggetti preposti ad assicurare attraverso la creazione di un canale privilegiato con i calabresi la costante fornitura di stupefacente, nonché di Korac, preposto a coadiuvare i promotori nell'attività operativa di verificare lo stivaggio della droga nel porto di partenza, ma anche di una pluralità di soggetti sudamericani non identificati al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di importazione, codetenzione, trasporto e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, così strutturandosi la stessa imputazione nella fattispecie tipica del reato transnazionale il cui riconoscimento non comporta alcun aggravamento di pena allorché sia commesso in più di uno Stato o anche sia commesso in uno Stato ma pianificato altrove, senza alcuna incidenza dell'aggravante ritenuta per i reati-fine. 14. [OSCURATO:PERSONA] dos Santos propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art.4 legge n.146/2006, nonché vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuta sussistente l'aggravante della transnazionalità con motivazione unica e generica per tutte e quattro le associazioni, senza considerare le diverse caratteristiche e peculiarità delle stesse. L'associazione di cui al capo D) contestata alla ricorrente non aveva reati-fine di riferimento e nella sentenza impugnata il riconoscimento dell'aggravante per i reati-fine ha comportato il riconoscimento dell'aggravante per l'associazione sul presupposto che il primo accertamento dimostrasse l'agevolazione esterna alle associazioni contestate, con reiterazione del medesimo vizio già censurato con la sentenza rescindente. La sentenza non ha individuato concretamente quale sarebbe stato il contributo del gruppo esterno asseritamente accertato dall'autorità brasiliana nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]», affermando solo genericamente che tale associazione brasiliana avrebbe inviato droga in Italia su navi da carico senza specificare come e quando ciò sia avvenuto. La corte territoriale, con una forzatura logica, ha voluto giustificare ad ogni costo il riconoscimento dell'aggravante anche nei confronti della ricorrente accomunando illogicamente tutte e quattro le associazioni e utilizzando strumentalmente solo la generica compresenza di più associazioni con riguardo all'associazione sub D). Il giudice del rinvio ha reiterato l'errore già censurato dalla Corte di Cassazione perseverando nel ritenere che le varie associazioni fossero aggravate sulla base dell'esistenza di un gruppo individuabile nelle varie associazioni contestate nel presente procedimento. Se anche l'associazione sub D) rappresentasse il gruppo esterno che ha contribuito alle altre associazioni, in particolare all'associazione sub A), ciò non comporta la sussistenza dell'aggravante anche per l'associazione sub D), peraltro considerata gruppo impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ossia connotata da elementi che secondo le Sezioni Unite Adami - escludono l'ambito di operatività dell'aggravante. La difesa contesta anche l'affermata non coincidenza tra l'associazione oggetto del processo brasiliano e , (( quella oggetto del processo italiano, essendovi una palese coincidenza soggettiva e di condotte, affermata dal giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che l'operazione «[OSCURATO:PERSONA]» delineasse i tratti essenziali dell'associazione del capo C), e dalla Corte di appello di Roma, che ha stabilito che i fatti ascritti alla Stocker in Italia e in Brasile coincidessero. Con particolare riferimento alla posizione della ricorrente queste considerazioni sono rilevanti in quanto l'associazione sub D) è stata ritenuta un'articolazione di quella sub C), evidenziando la doppia veste della Stocker di partecipe nel sodalizio sub C) e di organizzatore in quello sub D). Se dunque l'associazione sub D) di cui fa parte la ricorrente è un'articolazione di quella sub C), quest'ultima non può logicamente ritenersi gruppo autonomo rispetto alla prima, risultando sotto tale profilo la motivazione della sentenza impugnata manifestamente illogica. Nel ricorso si censura anche l'omessa motivazione circa l'apporto concretamente fornito dall'associazione emersa nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» all'associazione oggetto del presente processo. Il mero collegamento consequenziale tra reati- fine aggravati e associazione aggravata concreta un salto logico qualora non venga concretamente indicato in che modo il contributo del gruppo esterno al singolo reato-fine diventi un contributo alla realizzazione del reato associativo, come peraltro censurato dalla sentenza rescindente che aveva chiesto al giudice del rinvio di individuare le condotte ab extemo agevolative, rafforzative o di mantenimento in vita dell'ente criminale in favore del quale il contributo è prestato. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 132,133 e 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio considerato che il giudice del rinvio, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche in relazione alle quali era intervenuta la sentenza di annullamento, ha tralasciato la censura inerente alla misura della pena per errato calcolo, nulla statuendo sulla posizione della ricorrente rispetto ai coimputati e non operando la diminuzione massima per le circostanze attenuanti generiche in relazione alle particolari caratteristiche soggettive della ricorrente, trascurando il contributo irrilevante e marginale apportato dalla stessa all'associazione, lo stato di incensuratezza, la giovane età dell'imputata all'epoca dei fatti, la condotta e lo stile di vita della donna nonché l'atteggiamento collaborativo, onesto e leale, serbato dalla ricorrente. 15. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi, insistendo per ., \ l'annullamento. Sono pervenute memorie dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di i Maria de [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza rescindente aveva investito il giudice del rinvio del compito di riesaminare le risultanze istruttorie al fine di verificare, con esclusivo riferimento ai reati associativi di cui ai capi A), B) e D), la fondatezza dell'ipotesi accusatoria in merito alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art.4 I.n.146/2006 (a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 1 marzo 2018, n.21, art.61 bis cod. pen.), con motivazione che si riporta integralmente per la migliore comprensione delle ragioni della presente decisione, non senza in limine evidenziare che la questione rimessa al giudizio di questo Collegio è limitata ai sodalizi contestati ai capi A) e D) in quanto in relazione al capo B) la pronuncia del giudice del rinvio non è oggetto di impugnazione: «[OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha ritenuto sussistente l'aggravante della c.d. transnazionalità, contestata per tutti i capi di imputazione, ritenendo ampiamente raggiunta la prova che ciascuna delle associazioni investigate si fosse giovata del contributo causale reciprocamente prestato dalle altre, operanti nel territorio di almeno due Stati esteri, ottenendo enorme rafforzamento economico e di prestigio. La Corte d'appello ha condiviso l'assunto sul rilievo che l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'articolo 4 L. n. 146 del 2006, presuppone la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale (purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni) e che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. Ha poi dato conto degli approdi cui è giunta, a tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità secondo cui il gruppo criminale di siffatta natura è caratterizzato dai seguenti elementi: a) dalla stabilità di rapporti fra gli adepti; b) da un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) dalla non occasionalità o esternporaneità della stessa; d) dalla costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di un altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami). Ha aggiunto che la contestazione di tale aggravante riposa sul fatto che i reati fine, concernenti l'importazione di svariati chili di cocaina, sono stati commessi con il contributo di gruppi criminali organizzati e impegnati in attività illecite in più di uno Stato, ricordando che di questi principi il primo giudice aveva dimostrato di aver tenuto conto avendo evidenziato il coinvolgimento di gruppi criminali organizzati nel traffico di sostanza stupefacente considerati espressione di strutture unitarie che avevano il compito di pianificare trasporti via mare della droga proveniente dal Sudamerica che, seppur destinata al mercato italiano, in diversi casi, con modalità sempre uguali e coordinate, veniva fatta transitare da un Paese terzo al fine di sviare possibili attività investigative, tant'è che ciò, in diverse occasioni, ha concretamente comportato l'intervento delle forze di polizia straniere. Da ciò la Corte distrettuale ha tratto argomento per ritenere che, ai fini della operativítà dell'aggravante, occorre che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, circostanza che, nel presente procedimento, ,era comprovata dal fatto che fosse risultato coinvolto un gruppo criminale organizzato, stante la continuità temporale dei contatti telefoniajtelematici; stante il coordinamento delle condotte dei singoli (c'era chi organizzava il trasporto; chi materialmente trasportava lo stupefacente, chi si occupava della ricezione o dell'assistenza nella ricezione della droga nello Stato di destinazione; chi si occupava del finanziamento e chi si occupava del trasporto del denaro), per cui senza il coinvolgimento anche di soggetti stanziati in territorio estero gli illeciti traffici di droga oggetto dei capi d'imputazione non si sarebbero potuti realizzare. La Corte d'appello ha opportunamente sottolineato come la meritevolezza dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio sia stata individuata dal legislatore proprio nella ritenuta pericolosità dell'appoggio fornito in un contesto transnazionale non già da un singolo, bensì da un gruppo organizzato e nel presente procedimento è risultato come soggetti stranieri coinvolti nella vicenda avessero effettivi rapporti tra loro di natura tale da lasciar presumere che essi agissero in maniera coordinata per realizzare finalità illecite, tant'è che senza l'appoggio di strutture e persone operanti in più Stati non sarebbe stata possibile la commissione dei reati in disamina. Da ciò la Corte di merito ha tratto ulteriore argomento per ritenere che l'acclarata com presenza di diverse compagini associative dimostrasse come il gruppo organizzato - nel caso di specie implicato in più Stati - avesse trasceso i contorni delle singole compagini, con la conseguenza che i reati associativi, pur sviluppandosi in più Paesi, non coincidevano con il gruppo organizzato, che assumeva una dimensione di ben più vasta portata. Quest'ultimo approdo, fondandosi su basi meramente assertive, presta il fianco alle censure sollevate con i motivi di ricorso circa il vizio di motivazione denunciato. E' invece corretta la prima parte del ragionamento espresso dalla Corte di merito circa la configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità in ordine ai delitti - fine dei reati associativi contestati. Per un migliore inquadramento delle questioni agitate con i motivi di ricorso e al fine di meglio precisare i principi di diritto cui il giudice di rinvio dovrà attenersi quanto al riesame della pronuncia nella parte che sarà colpita ^: / dall'annullamento parziale, sono necessarie alcune brevi considerazioni. L'articolo ' 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000) e ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146 afferma che lo scopo della Convenzione "è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace". Sul presupposto che le ragioni che hanno determinato la comunità internazionale ad adottare la Convenzione vanno identificate nella ricerca di appropriati strumenti volti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, in presenza della pericolosa e frequente diffusione di forme di criminalità organizzata travalicanti le frontiere nazionali, è logico ritenere che la ratio essendi dell'intervento risieda nella scelta di politica criminale diretta principalmente a reprimere i fenomeni delinquenziali associativi proiettati al di fuori degli Stati nazionali, oltre a sanzionare più gravemente reati comuni commessi con il contributo fornito da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato o, alle stesse condizioni, ovviamente anche i reati-fine commessi in esecuzione del programma di delinquenza di un'associazione criminale nazionale, non potendo il contrasto al crimine organizzato transnazionale, come pure è stato opportunamente sottolineato in dottrina, prescindere dalla lotta ai reati associativi commessi in più Stati, essendo proprio quest'ultima forma delinquenziale a determinare, di regola, la commissione dei reati transnazionali in genere. Da ciò consegue che è di certo coerente con gli scopi della Convenzione di Palermo ritenere (e dunque non escludere) che l'aggravante della transnazionalità sia astrattamente configurabile nelle fattispecie associative, allo stesso modo con il quale l'aggravante è configurabile, a condizioni esatte, in relazione ai reati - fine commessi in esecuzione del programma di delinquenza ideato dall'associazione per delinquere, cui il reato scopo accede. Queste premesse sono in linea con i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, cit.) che sono state chiamate a risolvere la questione "se la circostanza aggravante ad effetto speciale della c. d. transnazionalità, prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, sia compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli reati-fine". Nell'esaminare la questione di diritto, le Sezioni Unite hanno operato un breve accenno al contesto normativo di riferimento, ossia agli articoli 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, tra loro strettamente connessi, che conviene riportare. L'articolo 3, della legge n. 146 del 2006, che definisce il "reato transnazionale", dispone: "Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: - a) sia commesso in più di uno Stato; - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo intervenga in un altro Stato; - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". L'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, inoltre, dispone: "1, Per i reati previsti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. - 2. Si applica altresì il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni dalla L.. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni". Sulla base di tale quadro normativo, le Sezioni Unite Adami hanno osservato come la formulazione normativa dell'aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lasci chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione sia «la mancanza di immedesimazione, richiedendo - piuttosto - che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. La locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appunto, di aggregazione delinquenziale) beneficiaria dell'apporto causale. D'altronde, le espressioni: "associazione per delinquere" e "gruppo organizzato", al di là dell'improprio uso promiscuo che può talora farsi nel linguaggio corrente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee o concettualmente sovrapponibili. Ed invero, quanto alla nozione "gruppo criminale organizzato" - che il legislatore non ha ritenuto definire - non può che farsi riferimento alla definizione offerta dalla stessa Convenzione, che, del resto, proprio in forza della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, è stata recepita, nella sua interezza, nel nostro ordinamento giuridico. Orbene, a mente dell'art. 2, punto a) della detta TOC Con vention, "gruppo criminale organizzato" è "un gruppo strutturato,. esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale". Il punto e) dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di "gruppo strutturato", da intendere come gruppo "che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata" (...). Il contesto strutturale - organizzato deve essere, insomma, funzionale alla realizzazione di un numero indefinito di delitti, senza che, ai fini della configurazione normativa, sia richiesto anche il teleologismo finanziario o comunque materiale dell'azione della consorteria, derivando - di fatto - l'eventuale profitto dall'apporto dei singoli reati-fine, alla cui esecuzione sia funzionalmente preordinato. E' ovvio poi che, ove il gruppo organizzato assuma siffatti connotati, diventi esso stesso associazione per delinquere e, in tal caso, vi sarà sicura sovrapposizione od immedesimazione delle due entità. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, invece, siffatta immedesimazione non deve assolutamente sussistere, giacché - per quanto si è detto - la previsione del contributo causale implica diversità soggettiva, ossia l'esistenza di due distinte realtà organizzative, nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attività criminali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato associativo, cioè alla costituzione od all'agevolazione, in qualsiasi forma, dell'associazione formatasi ed operante in ambito nazionale. Dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve, quindi, essere espunta l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere. D'altronde, in uno al dato ontologico dell'immedesimazione, all'applicabilità dell'aggravante osterebbe, sul piano formale, il chiaro disposto normativo dell'art. 61 cod. pen., secondo cui le circostanze, positivamente previste, aggravano il reato "quando non ne sono elementi costitutivi". Deve pure essere espunta l'ipotesi che l'associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati od anche l'ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all'estero oppure gli effetti sostanziali dell'attività della stessa consorteria si producano oltre confine. In questi casi, infatti, il reato associativo assume, di per sé, connotato di transnazionalità, ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3, ma la sua commissione non è il risultato dell'apporto contributivo di un gruppo organizzato "esterno", nei termini della sola evidenza fattuale, che, per quanto si è detto, il legislatore - nella sua discrezionale valutazione - ha ritenuto di tale gravità da comportare aggravamento di pena» (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, cit., in motiv.). Sulla base di tali considerazioni è stato affermato il principio di diritto, così espresso dall'Ufficio del massimario della Corte, in forza del quale "la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere" (Sez. 3, n. 2458 del 02/12/2014, dep. 2015, Castorina, Rv. 261958; Sez. 3, n. 7768 del 04/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258849; Sez. 6, n. 31972 del 02/07/2013, Ruberto, Rv. 255887; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 2550.35). Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite Adami hanno sottolineato come nella legge di ratifica non vi fosse completa sovrapposizione tra la nozione di reato transnazionale e la nozione dell'aggravante della transnazionalità. E' stato infatti affermato che, limitandosi ad introdurre una norma meramente definitoria, l'articolo 3 della legge n. 146 del 2006 tipicizza (alle lettere a), b), c) e d) della norma) più fattispecie astratte nel cui ambito è sussunto il "reato transnazionale" ed il cui riconoscimento non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce esclusivamente gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13, mentre la previsione della particolare aggravante è stata modellata su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della transnazionalità, ossia quello di cui alla lettera c), con la conseguenza che l'elemento circostanziale di un reato transnazionale è "ritagliato" dalla definizione anzidetta con operazione selettiva, che per una sola delle ipotesi di transnazionalità - cioè la "implicazione" di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato - ha previsto l'aggravamento di pena. Ne deriva, da un lato, che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, ricorrendo le condizioni indicate nelle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 3 legge n. 146 del 2006 (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, cit., Rv. 255038) e, dall'altro, che l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'articolo 4 stessa legge, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, cit., Rv. 255033). Integrate le predette condizioni, ossia le note descrittive della circostanza tipizzata dall'articolo 4, non è minimamente discutibile l'applicazione dell'aggravante de qua ai "reati non associativi", laddove, per quelli associativi, l'aggravante stessa non può, per ciò solo, essere esclusa ma, per essere ritenuta, occorre che la "commissione" del reato (associativo) sia stata anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, condizione, quest'ultima, che non può essere configurata quando vi sia immedesimazione tra l'associazione per delinquere beneficiaria dell'apporto causale e il gruppo criminale organizzato, che abbia fornito "il suo contributo" alla commissione del reato associativo, la cui dimensione ontologica e giuridica differisce nettamente dal reato monosoggettivo o eventualmente plurisoggettivo, occorrendo dunque che l'ente (ossia il "gruppo") sia "altro" e "diverso" rispetto all'associazione per delinquere. E' necessario perciò che esso fornisca un apporto che si risolva in condotte ab extemo agevolative, rafforzative o di mantenimento in vita dell'ente criminale a favore del quale il contributo è prestato, consistendo in ciò i maggiore disvalore penale del fatto che giustifica il carico sanzionatorio portato dalla previsione della circostanza aggravante anche per il reato associativo. Per questa ragione, dovendo esistere due distinte realtà organizzative, le Sezioni Unite Adami, anche ricorrendo al tramite interpretativo ex articolo 61 del codice penale, hanno significativamente espresso il convincimento alla luce del quale, dall'ambito di operatività della circostanza aggravante, deve essere espunta: (a) l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere; (b) l'ipotesi che l'associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati; (c) l'ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all'estero oppure gli effetti sostanziali dell'attività della stessa consorteria si producano oltre confine. Occorre precisare che le predette circostanze si risolvono in accertamenti di fatto che rientrano nell'orizzonte cognitivo del giudice di merito, la cui verifica, se adeguatamente motivata e priva di vizi di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato in sede di giudizio di legittimità. Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di merito si è limitata, senza fornire alcuna giustificazione in proposito ed incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato, ad affermare la diversità tra gruppo criminale organizzato internazionale e le quattro associazioni per delinquere, tutte contestate con la previsione dell'aggravante della transnazionalità, composte, peraltro, come si evince dal testo della sentenza impugnata e dalle imputazioni, da alcuni sodali che hanno operato all'estero, sebbene nei loro confronti non si sia proceduto nel presente procedimento. Viceversa, alcun rilievo può essere mosso in relazione alla configurabiltà dell'aggravante della transnazionalità quanto ai reati non associativi (ex articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi e), f), g), i) ed I) della rubrica) in ordine ai quali è indiscutibilmente emerso • il contributo fornito per la loro commissione da un gruppo criminale organizzato transnazionale, peruviano o brasiliano, tanto che i motivi di ricorso a tale proposito sollevati si connotano per la loro manifesta infondatezza e genericità. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurabllità dell'aggravante di cui all'articolo 4 legge n. 146 del 2006 in ordine ai reati di cui ai capi A), E3) e D) della rubrica ....». 2. Osserva il Collegio che la circostanza aggravante, ora inserita nel codice penale all'art. 61 bis, come delineata dalla Terza Sezione Penale nella sentenza rescindente in ossequio ai principi interpretativi già enunciati dal massimo consesso di legittimità, sarebbe stata ascrivibile agli imputati nei rispettivi ruoli loro assegnati e riconosciuti quali sodali nel reato di cui all'art.74 T.U. Stup. sia a condizione che l'attività istruttoria avesse consentito di identificare un autonomo -,\ gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, che avesse fornito alle associazioni stesse un contributo agevolatore sia a condizione che delle associazioni non avessero fatto parte soggetti operanti all'estero. Circa la natura del gruppo e la sua connotazione strutturale, la Corte di Cassazione ha richiamato l'art.2 della T.O.C. Convention, che richiede che si tratti di una struttura composta da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati con l'obiettivo di ottenere un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale, escludendo la necessil:à che siano previsti ruoli per i suoi componenti o continuità nella composizione o una struttura articolata, escludendosi dunque un teleologismo finanziario o comunque materiale dell'azione della consorteria, di fatto derivante dall'apporto dei singoli reati-fine. Delineato in senso positivo il connotato essenziale del gruppo organizzato previsto dalla circostanza aggravante, esso è stato chiaramente delineato in negativo nel senso che non si deve trattare di un gruppo intraneo all'associazione per delinquere, non deve relazionarsi ad associazioni che abbiano articolazioni periferiche in altri Stati nè deve essere correlato ad associazioni i cui sodali, in tutto o in parte, operino all'estero o le cui attività siano tali da produrre effetti oltre confine. La sussistenza di tali elementi qualifica di per sé il reato associativo come reato transnazionale ai sensi dell'art.3 legge n.146/2006, al quale la circostanza aggravante non può applicarsi. 2.1. Il giudice di rinvio era, dunque, tenuto a sviluppare una specifica motivazione su tali punti, confrontandosi sia con il rilievo per cui era stata ritenuta assertiva l'argomentazione secondo la quale «l'acclarata compresenza di diverse compagini associative dimostrasse come il gruppo organizzato - nel caso di specie implicato in più Stati - avesse trasceso i contorni delle singole compagini, con la conseguenza che i reati associativi, pur sviluppandosi in più Paesi, non coincidevano con il gruppo organizzato, che assumeva una dimensione di ben più vasta portata», sia con il rilievo formulato nella sentenza rescindente per cui le associazioni contestate nel presente procedimento erano composte da alcuni sodali operanti all'estero. 2.2. Le censure svolte dai ricorrenti, in gran parte tra loro sovrapponibili, possono essere così riassunte: a) la sentenza straniera della corte federale brasiliana non era prova utilizzabile in quanto non riconosciuta, non indicata come irrevocabile e, in ogni caso, non ammissibile quale prova del fatto in essa accertato; b) la sentenza straniera risulta travisata nel contenuto, sia per avere il giudice del rinvio affermato che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per motivi procedurali piuttosto che nel merito, sia per avere quel giudice dato una lettura del provvedimento non conforme al suo reale contenuto, avendo ritenuto che l'autorità giudiziaria brasiliana avesse riconosciuto la sussistenza di un'associazione, in contrasto con il tenore letterale del provvedimento; c) il giudice del rinvio sarebbe incorso nel medesimo errore contenuto nella sentenza annullata, avendo desunto la sussistenza di un gruppo organizzato operante in più Paesi in quanto composto dalle associazioni contestate nel presente processo e avendo ritenuto irrilevante la circostanza che parte dei sodali della stessa consorteria operassero all'estero, nonostante la parziale coincidenza soggettiva tra i partecipi delle associazioni contestate ai capi B) e D) e gli imputati della sentenza emessa dalla Corte Federale ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) il giudice del rinvio ha elaborato un'unica motivazione con riferimento a tutte e quattro le associazioni senza considerare le diverse caratteristiche di ciascuna di esse, peraltro trascurando l'unicità della condotta associativa ascritta in particolare a Maria de [OSCURATO:PERSONA] nei reati sub C) e D) e nel procedimento svoltosi in Brasile; e) la motivazione è contraddittoria nella parte in cui riconosce che l'associazione sub D) sia un'articolazione dell'associazione di cui al capo C) e al contempo applica la circostanza aggravante anche a tale ultimo reato; f) non vi è alterità tra l'associazione brasiliana e i gruppi associativi italiani sotto il profilo soggettivo; g) risulta formatosi giudicato progressivo nel presente procedimento sul fatto che importanti segmenti operativi delle associazioni si siano svolti in Italia, ritenendosi in particolare che il prelievo del denaro avvenisse a [OSCURATO:PERSONA], affermandosi poi contraddittoriamente l'indipendenza dell'organizzazione brasiliana rispetto all'associazione per delinquere contestata al capo D); h) la motivazione è carente sul punto concernente il contributo che il gruppo esterno avrebbe fornito alle associazioni in esame; i) la motivazione è inadeguata e assertiva, non avendo esaminato se l'imputato [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o ignorasse per colpa l'esistenza del gruppo transnazionale. 3. Le censure sono fondate. 3.1. Risulta dirimente, tanto da rendere superfluo l'esame delle altre censure sul punto, il rilievo che il giudice del rinvio non si sia attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, a mente del quale «all'applicabilità dell'aggravante osta l'ipotesi che l'associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati od anche l'ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all'estero». Tale principio, collegato alla constatazione che le associazioni contestate nel presente procedimento fossero composte, per quanto risultante dai capi d'imputazione e secondo quanto accertato nel corso del processo, da alcuni sodali operanti all'estero, avrebbe richiesto un più articolato sviluppo argomentativo. 3.2. Il giudice del rinvio, dopo aver correttamente posto l'attenzione sull'esistenza di un «gruppo brasiliano» che ha ritenuto dotato di carattere di alterità rispetto alle associazioni contestate ai ricorrenti, ha tuttavia svolto due argomentazioni errate in diritto. 3.3. La prima, secondo la quale dall'esistenza di un autonomo gruppo che all'estero contribuiva alla commissione dei reati-fine, riconosciuta dalle sentenze rescindenti, fosse desumibile che tale gruppo aveva agevolato le associazioni di cui si tratta, in contrasto con l'ampia motivazione sviluppata sul tema dalla Terza Sezione Penale e con i princìpi interpretativi ivi richiamati, secondo i quali i presupposti di operatività della circostanza aggravante della trasnazionalità non sono i medesimi per i reati-fine e per il reato associativo. 3.4. La seconda, in cui ha poi affermato che non è di ostacolo «per ritenere la sussistenza di gruppi diversi la coincidenza soggettiva, peraltro del tutto parziale, tra alcuni componenti delle associazioni di cui si tratta e quelli del gruppo estero, atteso che il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, richiamato anche nelle pronunce di rinvio, ritiene possibile tale contemporanea partecipazione. Peraltro, come detto, tale coincidenza è solo parziale ed evidente è, comunque, la distinzione dei ruoli. Nel gruppo estero ruolo rilevante avevano soggetti nemmeno menzionati nell'indagine che ha dato luogo al presente procedimento...». Si tratta, in tal caso, di un'affermazione che rivela la confusione tra due elementi strutturali della circostanza aggravante che vanno, invece, tenuti distinti. E', da un lato, corretta l'affermazione per cui sarebbe stato possibile ravvisare nell'associazione di cui al capo D) il gruppo organizzato che avrebbe agevolato il trasferimento all'estero, mediante copertura con servizio money transfer, del denaro corrispettivo della droga versato dagli acquirenti calabresi nella realizzazione del programma associativo descritto al capo A) dell'imputazione. Tale assunto si pone in linea con il principio, enunciato dalle Sezioni Unite Adami, sviluppato nella giurisprudenza successiva, secondo il quale il gruppo organizzato previsto dall'art.4 legge n.146/2006 può svolgere un ruolo di agevolazione rispetto all'attività dell'associazione per delinquere, purchè non vi sia immedesimazione fra le due strutture criminose (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, pag.16; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701; Sez. 3, n. 2458 del 02/12/2014, dep. 2015, Castorina, Rv. 261958; Sez. 3, n. 7768 del 04/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258849). Il giudice del rinvio ha, in tal senso, specificato con riguardo a tale associazione quale dovesse ritenersi, in prima battuta, il gruppo organizzato idoneo ad incrementare il disvalore della condotta criminosa, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ad un gruppo criminale (capo D) composto da persone diverse da quelle elencate nel capo A) e a condotte (servizi di money transfer) palesemente diverse e agevolatrici rispetto alle condotte ascritte ai sodali al capo A), in tal modo superando ogni possibile obiezione difensiva in relazione alla ritenuta esistenza del gruppo organizzato «brasiliano». I giudici del rinvio hanno, tuttavia, erroneamente esaminato il distinto profilo strutturale della presenza, nelle associazioni contestate, di sodali operanti all'estero limitandosi a ritenerlo irrilevante ai fini dell'immedesimazione tra associazioni e gruppo organizzato; tale profilo concerne, invece, il diverso elemento, costitutivo del reato transnazionale, la cui sussistenza osta alla configurabilità del maggior disvalore del reato derivante dall'appoggio fornito in un contesto transnazionale da un gruppo organizzato. Esso è, infatti, indice di un'autonoma forza espansiva oltre confine, sufficiente a conferire all'associazione in quanto tale natura transnazionale, indipendentemente dall'apporto di gruppi esterni. Sembra utile, in proposito, ricordare che la circostanza aggravante in parola non può configurarsi in presenza dei seguenti indici, da considerare tra loro alternativi o cumulativi elementi negativi del reato circostanziato: 1) quando il gruppo organizzato agevolatore è esso stesso associazione per delinquere, che si immedesima con il sodalizio principale; 2) quando l'associazione ha sue articolazioni periferiche in altri Stati; 3) quando parte dei sodali della stessa consorteria operano all'estero; 4) quando gli effetti sostanziali dell'attività della stessa consorteria si producono oltre confine. A tali proposizioni deve essere, infatti, attribuito il significato secondo il quale l'affectio societatis tra tutti coloro che hanno dato apporto all'attività associativa, la presenza all'estero di gruppi di sodali, le condotte poste in essere all'estero da alcuni sodali, l'offensività oltre confine del delitto, sono altrettanti indici ostativi alla qualificazione del fatto come aggravato dalla transnazionalità in quanto ne costituiscono elemento costitutivo, idoneo a qualificare il fatto come reato transnazionale (essendone elementi costitutivi, si richiama il chiaro disposto dell'art.61 cod. pen.) ma non come reato aggravato ai sensi dell'art.4 legge n.146/2006. 4. Ne deriva il vizio di violazione di legge, per non avere il giudice del rinvio considerato quale elemento ostativo all'applicazione dell'art.61 bis cod. pen. l'acclarata appartenenza ai sodalizi di soggetti pacificamente operanti all'estero, tra i quali per stessa determinazione dei giudici di merito sono stati annoverati_. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Fatima. i Non essendovi margini pe