CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nuoro, in data 18 marzo 2021, gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena richiesta dalle parti in relazione a reato p. e p. dall'art. 589-bis cod.pen., aggravato ai sensi dei commi 2 e 5, n. 2, dello stesso art. 589-bis per avere commesso il fatto circolando in stato di ebbrezza (2,27 g/l) e procedendo contromano: reato commesso in Nuoro il 12 ottobre 2019. Con la sentenza, il giudicante ha applicato altresì al Massaiu la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. L'unico oggetto di doglianza, con il quale si denuncia violazione di legge, é per l'appunto costituito dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che il giudicante ha applicato al Massaiu sebbene il delitto a lui ascritto fosse di natura colposa, con conseguente violazione del disposto dell'art. 33, comma 1, cod.pen.; poiché si versa, nella specie, in un'ipotesi di pena accessoria illegalmente irrogata e non rientrante nella pattuizione fra le parti, é ammissibile il ricorso per cassazione, non trovando applicazione al caso di specie quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. 2. Il ricorso é, in primo luogo, ammissibile sebbene proposto per vizio di motivazione avverso pena accessoria di cui si assume l'illegalità, applicata con sentenza di patteggiamento, avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi al riguardo, che esclude l'applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. in relazione a pene accessorie illegali e non pattuite fra le parti (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552; in senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962). 3. Oltre a ciò, il ricorso é fondato. Invero, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, disciplinata dall'art. 29 cod.pen., non può essere applicata nel caso di delitti colposi, come stabilito dall'art. 33, comma 1, cod.pen.; pertanto, poiché il delitto contestato al Massaiu é - per l'appunto - di natura colposa, la predetta pena accessoria - estranea al patto fra le parti - é stata illegalmente applicata e dev'essere eliminata, come chiesto dal ricorrente con la doglianza proposta. Al riguardo si ricorda che, in base alla giurisprudenza di legittimità in tema di patteggiamento, l'annullamento della statuizione relativa all'applicazione delle pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 19400 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281263). 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici: statuizione che va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, statuizione che elimina. Così deciso in R