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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01048/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per due condotte di evasione, deducendo omessa motivazione per il diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.

In data 30 novembre 2023 è pervenuta memoria con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello,, motivatamente disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, deducendo apoditticamente il difetto di motivazione per la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. che invece non sussiste alla luce dei suoi gravi e reiterati precedenti puntualmente richiamati che non consentono l'applicazione della causa di non punibilità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per due condotte di evasione, deducendo omessa motivazione per il diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. In data 30 novembre 2023 è pervenuta memoria con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello,, motivatamente disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, deducendo apoditticamente il difetto di motivazione per la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. che invece non sussiste alla luce dei suoi gravi e reiterati precedenti puntualmente richiamati che non consentono l'applicazione della causa di non punibilità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 01048/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris