CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del DL. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza del 5 dicembre 2012 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 15 novembre 2022. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati ex art. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Figline ed [OSCURATO:PERSONA] il 31 ottobre 2022, per avere detenuto, al fine di cederle a terzi, due confezioni di sostanza stupefacente tipo hashish, dal peso complessivo di 4,10 grammi, rinvenute nella sua autovettura; 28 bustine contenenti cocaina, dal peso complessivo di 24 grammi, rinvenute sulla sua persona; 15 dosi di hashish, dal peso complessivo di 22,80 grammi ed una confezione contenente cocaina, dal peso di grammi 101,20, occultate in una valigia custodita nella sua abitazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo, relativo alle esigenze cautelari, si deducono ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla proporzionalità della misura cautelare applicazione, si deducono, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., e di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deducono il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc., pen., che concerne la violazione di legge sostanziale, con riferimento a questioni processuali quali la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura cautelare. 1.1. I motivi sono inammissibili nella parte in cui contestano cumulativamente e genericamente i tre vizi della motivazione, tra di loro strutturalmente diversi, di mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta senza alcun concreto riferimento alle parti della motivazione che sarebbero poi affette da tale vizio. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 29541 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Filardo, Rv. 280027 — 01, il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.2. In ogni caso, il primo motivo è manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, non ha affatto valutato in astratto la non occasionalità della condotta; anzi, ha individuato gli indici di pericolosità sociale quali il sequestro di una macchina per la creazione di bustine sottovuoto - quindi di uno strumento per la preparazione delle dosi - e di uno scanner dotato di antenna a caricabatteria, adoperato al fine di facilitare il trasporto. Si tratta di elementi di fatto significativi della volontà di commettere ulteriori reati relativi alle sostanze stupefacenti. Il rapporto con gli ambienti criminali ed i fornitori - per altro ammessi, secondo quanto riportato nel ricorso - è stato dedotto dalle modalità del fatto ed in particolare dai quantitativi in sequestro per nulla irrilevanti ed anzi dal significativo valore economico. Il pericolo di reiterazione dei reati emerge dal contenuto dell'ordinanza anche nella parte in cui il Tribunale del riesame ha riportato le dichiarazioni dell'indagato, il quale ha riferito che avrebbe dovuto consegnare la sostanza stupefacente in suo possesso a vari acquirenti indicatigli dal fornitore dominicano. Dunque, secondo quanto riferito dallo stesso indagato, il programma criminoso prevedeva anche la successiva commissione di reati di cessione e ciò giustifica l'adozione della misura cautelare. 1.3. Rispetto a tali elementi il ricorso prospetta solo una lettura alternativa degli elementi di prova, fra cui l'interrogatorio dell'indagato, senza evidenziare quali sarebbero i vizi della motivazione sussistenti. 1.4. Il ricorso non si confronta neanche con la motivazione dell'ordinanza che ha rilevato che la proposta lavorativa sarebbe generica perché relativa all'attività di cantieri in Toscana, non specificati; di fatto l'autorizzazione a recarsi al lavoro renderebbe vana ogni misura cautelare perché avrebbe ad oggetto un'attività da svolgersi in un orario molto ampio e con una totale libertà di movimento, tale da non consentire alcun controllo. Con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta ed è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. L'atto di impugnazione non può infatti ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Come già rilevato, la necessità della misura degli arresti domiciliari si è fondata sul grado delle esigenze cautelari, per le modalità del fatto descritte con precisione, e sul rappresentato progetto di prosecuzione dell'attività illecita mediante la cessione delle sostanze stupefacenti seguendo le indicazioni del fornitore. Coerentemente, dunque, si è ritenuto che occorresse una misura cautelare che impedisse i rapporti con altri soggetti; tali non sono le misure non detentive. 2.2. Il ricorso, poi, definisce erroneamente «esilio» gli arresti domiciliari in luogo diverso dal contesto in cui i reati sono maturati, mentre proprio tale luogo di detenzione ha consentito di non applicare la più grave misura cautelare della custodia in carcere. 2.3. Il riferimento alla sproporzione rispetto alla gravità del reato è manifestamente infondato tenuto conto della pena edittale del reato art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.4. Il riferimento del motivo all'incensuratezza ed allo stile di vita dell'indagato riferito nell'interrogatorio collide del tutto con quanto riportato nell'ordinanza in relazione alla condotta tenuta dall'indagato e della manifestata volontà di reiterare il reato ove non fosse intervenuta la polizia giudiziaria. 3.. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro