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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 24301/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15442/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ROSSI C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 634/2018 depositata il 15/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], condannando la convenuta al pagamento della somma di € 439.467,61, richiesta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto ex artt.1750 e 1751 c.c.

La Corte d’appello di Venezia, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione.

In via preliminare la Corte territoriale ha superato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di procura, rilevando che la carenza iniziale era stata sanata dalla produzione di idonea procura avvenuta all’udienza del 22 giugno 2015. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso questa decisione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito controricorso, formulando ricorso incidentale affidato a un unico motivoe depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso principale investono naturalmente la decisione nel merito, mentre l’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.83 e 182 c.p.c.

Si sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla Tereos, in difetto di procura.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, il vizio iniziale, derivante dal fatto che l’appello fu proposto in forza di procura univocamente circoscritta al solo primo grado, non fu affatto sanato in forza della produzione successiva.

Fu infatti depositata una procura rilasciata per scrittura privata autenticata dal difensore, privo del relativo potere, che sussiste solo quando la procura sia apposta a margine o in calce a uno degli atti indicati nell’art. 83 c.p.c.

Si fa notare che, insieme alla procura, fu depositato uno scritto non autorizzato, inidoneo a conferire al difensore il potere di autenticazione, dovendosi comunque aggiungere che la procura non fu apposta in calce o margine dell’irrituale scritto, ma prodotta separatamente.

Si impone in via prioritaria l’esame del ricorso incidentale, che è fondato e il suo accoglimento importa , come logica conseguenza,l’inammissibilità del ricorso principale.

È assodato che l’appello contro la sentenza di primo grado fu proposto dai difensori della Tereos in forza della procura rilasciata per il primo grado.

In essa fuutilizzata un’espressione tale da esprimere univocamente la volontà delle parti di delimitare il mandato difensivo al solo procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria adita con la domanda («[...] procedimento avviato dalla [...] dinanzi al Tribunale di Treviso»), essendo quindi pienamente operante la presunzione di conferimento per il solo primo grado, ai sensi dell’art. 83, comma 4, c.p.c. (Cass. n. 24973/2016; n. 24092/2009).

In forza di tale procura, pertanto, i difensori non avrebbero potuto proporre l’appello, fermo restando la possibilità della estensione della stessa procura al nuovo grado entro l’udienza prevista dall’art. 350, comma 2, c.p.c., tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 46 della l. n. 9 del 2009, applicabile nella specie ratione temporis(Cass. n. 19663/2016).

La Corte territoriale, in applicazione di tali principi, da un lato ha riconosciuto la nullità della procura, dall’altro, ha ritenuto che il vizio originario fosse stato sanato, essendo stata “ dimessa idonea procura”.

L'art. 83 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie (risultante dalla modifica introdotta dall'art. 45, comma 9, lett. a legge 18 giugno 2009, n. 69), dopo avere stabilito nel primo comma che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, dispone nel secondo comma che la procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel terzo comma, poi, aggiunge che «la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato», specificando che «in tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore».

Secondo un principio affermato dal la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 83 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 9, lettera a, della legge 18 giugno 2009, n. 69) sebbene l'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta la procura alle liti non possa ritenersi tassativa, tuttavia deve trattarsi pur sempre di atti determinanti l'ingresso della parte in giudizio, ossia di atti "lato sensu" processuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa (Cass. n. 21154/2013 ; cass.7397/1997).

Occorre, però, che si tratti pur sempre di «atto processuale», sia pure nella nozione lata, riferita cioè a qualunque elemento del processo di realizzazione della tutela giurisdizionale (Cass.n. 24472/2020).

Trattasi di principio di carattere generale e quindi applicabile anche al caso di specie, regolato dal nuovo testo dell’art. 83 cpc.

Ebbene, nella specie, la procura è stata congiunta a un atto denominato “Memoria autorizzata”, tuttavia tale designazione, al di là del riferimento alla natura processuale dell’atto utilizzato, non consentiva ai difensori di giovarsi, nonostante il presente giudizio sia stato instaurato in primo grado successivamente alla data del 4 luglio 2009 (Cass. n. 7241/2010; Cass. n. 17604/2010), della nuova formulazione dell'art. 83, co. 3, c.p.c.per la semplice ragione che difensori, i quali hanno autenticato la firma della parte e sottoscritto l’atto processuale, non potevano considerarsi “nuovi difensori», in aggiunta o in sostituzione di altro avvocato precedentemente nominato (cfr. Cass. n. 12911/2017; n. 2326/2017; n. 24472/2020 cit.), non essendoci, in quel momento, nessun difensore al quale aggiungersi o da sostituire.

Pertanto, persistendo l’originario difetto di procura, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello, ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame.

Quanto alle spese del secondo grado e del presente giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito e dichiara inammissibile l'appello; condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del secondo grado e di questo giudizio, che liquida, per il primo, nell’importo già liquidato dalla Corte d’appello a carico di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza cassata, e per il presente in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15442/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ROSSI C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 634/2018 depositata il 15/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], condannando la convenuta al pagamento della somma di € 439.467,61, richiesta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto ex artt.1750 e 1751 c.c. La Corte d’appello di Venezia, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione. In via preliminare la Corte territoriale ha superato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di procura, rilevando che la carenza iniziale era stata sanata dalla produzione di idonea procura avvenuta all’udienza del 22 giugno 2015. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso questa decisione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito controricorso, formulando ricorso incidentale affidato a un unico motivoe depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso principale investono naturalmente la decisione nel merito, mentre l’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.83 e 182 c.p.c. Si sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla Tereos, in difetto di procura. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, il vizio iniziale, derivante dal fatto che l’appello fu proposto in forza di procura univocamente circoscritta al solo primo grado, non fu affatto sanato in forza della produzione successiva. Fu infatti depositata una procura rilasciata per scrittura privata autenticata dal difensore, privo del relativo potere, che sussiste solo quando la procura sia apposta a margine o in calce a uno degli atti indicati nell’art. 83 c.p.c. Si fa notare che, insieme alla procura, fu depositato uno scritto non autorizzato, inidoneo a conferire al difensore il potere di autenticazione, dovendosi comunque aggiungere che la procura non fu apposta in calce o margine dell’irrituale scritto, ma prodotta separatamente. Si impone in via prioritaria l’esame del ricorso incidentale, che è fondato e il suo accoglimento importa , come logica conseguenza,l’inammissibilità del ricorso principale. È assodato che l’appello contro la sentenza di primo grado fu proposto dai difensori della Tereos in forza della procura rilasciata per il primo grado. In essa fuutilizzata un’espressione tale da esprimere univocamente la volontà delle parti di delimitare il mandato difensivo al solo procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria adita con la domanda («[...] procedimento avviato dalla [...] dinanzi al Tribunale di Treviso»), essendo quindi pienamente operante la presunzione di conferimento per il solo primo grado, ai sensi dell’art. 83, comma 4, c.p.c. (Cass. n. 24973/2016; n. 24092/2009). In forza di tale procura, pertanto, i difensori non avrebbero potuto proporre l’appello, fermo restando la possibilità della estensione della stessa procura al nuovo grado entro l’udienza prevista dall’art. 350, comma 2, c.p.c., tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 46 della l. n. 9 del 2009, applicabile nella specie ratione temporis(Cass. n. 19663/2016). La Corte territoriale, in applicazione di tali principi, da un lato ha riconosciuto la nullità della procura, dall’altro, ha ritenuto che il vizio originario fosse stato sanato, essendo stata “ dimessa idonea procura”. L'art. 83 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie (risultante dalla modifica introdotta dall'art. 45, comma 9, lett. a legge 18 giugno 2009, n. 69), dopo avere stabilito nel primo comma che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, dispone nel secondo comma che la procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel terzo comma, poi, aggiunge che «la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato», specificando che «in tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore». Secondo un principio affermato dal la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 83 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 9, lettera a, della legge 18 giugno 2009, n. 69) sebbene l'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta la procura alle liti non possa ritenersi tassativa, tuttavia deve trattarsi pur sempre di atti determinanti l'ingresso della parte in giudizio, ossia di atti "lato sensu" processuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa (Cass. n. 21154/2013 ; cass.7397/1997). Occorre, però, che si tratti pur sempre di «atto processuale», sia pure nella nozione lata, riferita cioè a qualunque elemento del processo di realizzazione della tutela giurisdizionale (Cass.n. 24472/2020). Trattasi di principio di carattere generale e quindi applicabile anche al caso di specie, regolato dal nuovo testo dell’art. 83 cpc. Ebbene, nella specie, la procura è stata congiunta a un atto denominato “Memoria autorizzata”, tuttavia tale designazione, al di là del riferimento alla natura processuale dell’atto utilizzato, non consentiva ai difensori di giovarsi, nonostante il presente giudizio sia stato instaurato in primo grado successivamente alla data del 4 luglio 2009 (Cass. n. 7241/2010; Cass. n. 17604/2010), della nuova formulazione dell'art. 83, co. 3, c.p.c.per la semplice ragione che difensori, i quali hanno autenticato la firma della parte e sottoscritto l’atto processuale, non potevano considerarsi “nuovi difensori», in aggiunta o in sostituzione di altro avvocato precedentemente nominato (cfr. Cass. n. 12911/2017; n. 2326/2017; n. 24472/2020 cit.), non essendoci, in quel momento, nessun difensore al quale aggiungersi o da sostituire. Pertanto, persistendo l’originario difetto di procura, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello, ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame. Quanto alle spese del secondo grado e del presente giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito e dichiara inammissibile l'appello; condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del secondo grado e di questo giudizio, che liquida, per il primo, nell’importo già liquidato dalla Corte d’appello a carico di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza cassata, e per il presente in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
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