CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 11680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocati [OSCURATO:PERSONA], PAOLAMASSAFRA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi2026di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi1607dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 4091/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/02/2021 R.G.N. 4077/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21153/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 11680/20261. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4091/2021, haaccolto il gravame degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] contro ladecisione del Tribunale di Benevento che aveva respinto larichiesta di risarcimento danni derivante da un’erroneacomunicazione dell’INPS sui requisiti per la domanda di anzianità.2. Dopo aver certificato il requisito contributivo, autorizzato ilversamento dei contributi necessari per la costituzione dellarendita vitalizia per il periodo del rapporto di lavoro dal 1966 al1970 e provveduto alla liquidazione della pensione dal 1.02.2004,l’INPS aveva sospeso cautelativamente la pensione nel 2008 perirregolarità, non ritenendo valida la documentazione sul rapportodi lavoro.3. La Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilità dell’Enteprevidenziale per aver comunicato al de cuius la possibilità dipensionamento, inducendolo a dimettersi e a presentare domandadi pensione di anzianità. Ha giudicato sufficiente a dimostrazionedella sussistenza del rapporto di lavoro la documentazioneprodotta, già ritenuta idonea dall’INPS ai fini della costituzionedella rendita vitalizia e verificata anche dalla polizia giudiziaria.Ravvisato un danno da lesione del legittimo affidamento, hacondannato l’INPS al risarcimento delle retribuzioni mancanti tra il5.12.2003 e il 1.07.2005, con interessi e differenze di TFR.4. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso affidato acinque motivi.5. La parte privata ha depositato tempestivo controricorso.6. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni (art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.).RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21153/20211. Con il primo motivo di ricorso, l’INPS deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 11680/2026applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338/62, nonché degli artt.Data pubblicazione 29/04/20261, 3, 4 e 5 della legge n. 1397/60, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.Sostiene che l’art. 13 della legge n. 1338/62 richiede la provadocumentale della sussistenza del rapporto di lavoro e della suadurata, mentre la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto chela dichiarazione del fratello, titolare della ditta, fosse sufficiente adMichele (dal 1.07.66 al 28.02.1970). Osserva che anche per ifamiliari che collaboravano nell’impresa commerciale era previstoun obbligo di iscrizione nella relativa gestione, in modo da fornirela prova documentale di data certa della sussistenza del rapportodi lavoro oltre che della sua durata. Peraltro, proprio perché eranoinsussistenti i requisiti previsti dalla legge per la concessione dellarendita vitalizia, l'INPS aveva dovuto procedere all'annullamentodel relativo provvedimento amministrativo, esercitando il potere-dovere di autotutela.1.1. Il motivo è inammissibile ed irrilevante. L’odierno ricorso nonaggredisce puntualmente l’iter logico-giuridico seguito dal giudice,ma si limita a prospettare un diverso inquadramento teorico, in talmodo eludendo il necessario confronto critico con la decisione.Nella situazione specifica non è in discussione l’esatta costituzionedella rendita vitalizia, bensì la condotta tenuta, in concreto,dell'Ente previdenziale e dalla parte privata ai fini di unaresponsabilità risarcitoria del primo nei confronti della seconda. LaCorte d'appello di Napoli, dopo un accertamento dei fatti, haconcluso che il lavoratore aveva fornito prova del rapporto dilavoro nel solo modo possibile per il tipo di attività e in quelcontesto storico. Con diverse argomentazioni, non tuttespecificamente investite dal ricorso, la Corte di merito ha ritenutoche la figura del prestatore di lavoro includesse coloro che, primadella riforma del diritto di famiglia del 1975 (che introducNeumvearo lre'agisrttro. generale 21153/2021Numero sezionale 1607/2026230 bis c.c.), lavoravano all'interno dell'impresa familiare eNumero di raccolta generale 11680/2026nell'interesse della famiglia, partecipando al lavoro aziendaleDa tca opunbb licazione 29/04/2026carattere di abitualità e prevalenza, purché non fossero giàsoggetti all'assicurazione generale obbligatoria come lavoratori.Non trattandosi di lavoro subordinato in senso stretto, la Corteterritoriale ha sottolineato che mancavano un contratto formale,una retribuzione predeterminata, buste paga o lettere diassunzione/licenziamento. Di conseguenza, la sola possibilità didimostrare il rapporto di lavoro (dal 1966 al 1970) era data dalladichiarazione del titolare dell'impresa e altri elementi di riscontro.Secondo la Corte di appello, nel caso di specie, tale prova era statafornita dal de cuius, conformemente alla circolare applicativa INPSn. 31 del 1° febbraio 2002, con la dichiarazione in fede del fratello,titolare dell'impresa commerciale, resa ai sensi dell’art. 496 c.p.c.;inoltre, anche in sede penale, durante il procedimento sulle falsecontribuzioni che aveva coinvolto anche il de cuius, era statoconfermato il rapporto di lavoro con data certa.1.2. Tanto basta a disattendere le censure che non investonoefficacemente il fulcro della ratio decidendi e, nella sostanza,mirano ad una diversa ricostruzione della concreta vicenda storica.2. Con il secondo motivo di ricorso, la parte deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 54 della legge n. 88/89 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.3. Con il terzo motivo di ricorso, la parte lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, c.p.c.Il ricorrente assume che il Giudice di appello abbia erroneamentecontribuzione, che avrebbero portato alle dimissioni dellacontroparte. Inoltre, deduce che non vi sarebbe responsabilità exNumero registro generale 21153/2021art. 1218 c.c., poiché l’annullamento della rendita vitalizia sareNbumbeero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 11680/2026stato esercitato legittimamente.Data pubblicazione 29/04/20263.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinfondati.La Corte d’appello ha riconosciuto la colpa generica e laresponsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per aver creatoun legittimo affidamento nel de cuius, a seguito della certificazionedel requisito contributivo. L’INPS è stato ritenuto responsabile perviolazione delle regole di correttezza e diligenza previste dagli artt.1175 e 1176 c.c., integrate dagli artt. 22 e seguenti della legge241/1990 nei rapporti tra privati e [OSCURATO:PERSONA].La decisione è conforme all’orientamento già espresso da questaCorte in tema di erronee comunicazioni della posizione contributivarese all'assicurato.Si è chiarito, infatti, che l’ente previdenziale risponde a titolo diresponsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo tuttavia ilgiudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicuratomedesimo - non essendosi attivato per interrompere il processoproduttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le propriedimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla basedell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbiaconcorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227,comma 1, c.c. (n. 23114/2019; n. 35007/2025).La responsabilità contrattuale si viene a configurare ove le erroneeinformazioni, rese od omesse su specifica domandadell'interessato, inducano la parte in un errore scusabile e siriferiscano a dati di fatto concernenti la posizione assicurativadell'interessato (cfr. in argomento Cass. n 2498/2018).Il rapporto assicurativo che lega gli enti pubblici dotati di poteri diindagine e certificazione e il lavoratore si connota, infatti, intermini di affidamento e mutua cooperazione, gravando sui primil'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi alNumero registro generale 21153/2021conseguimento di beni essenziali della vita (cfr. Cass. 26620N udmeerol sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 11680/20262024).Data pubblicazione 29/04/2026Nella specie, la Corte territoriale ha proceduto all’accertamentoche la fattispecie astratta imponeva e ha anche aggiunto chel’INPS non aveva fornito alcuna prova in ordine all’esonero diresponsabilità, escludendo altresì la configurabilità di una causanon imputabile al debitore, quale fatto oggettivo esterno alla suasfera di dominio.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1,c.p.c.Si contesta che la Corte di Appello abbia condannato l’Inps alrisarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni noncorrisposte dal 5.12.2003 al 1.07.2005, senza che il lavoratoreabbia dimostrato che il rapporto di lavoro sia cessato il 5.12.2003.La documentazione prodotta, a giudizio del ricorrente,dimostrerebbe invece che la cessazione effettiva sarebbe avvenutail 1.02.2004.4.1. Il motivo è inammissibile poiché mira a sollecitare una nuovavalutazione del fatto.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “La violazionedell’art. 2697 c.c. non è configurabile quando la censura investa lavalutazione delle prove, spettante al giudice del merito.”Cass. S.U. 20867/2020; Cass. 23940/2023).La Corte d’appello ha fissato la data del 5 dicembre 2003 basandosisu documenti e data di dimissioni; non è ammessa una nuovavalutazione delle prove.4.2. La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravaresecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (sent. n. 26739/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21153/2021Nell’ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto provata la Nduamtearo sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 11680/2026di cessazione del rapporto sicchè non hanno influito sulla decisioneData pubblicazione 29/04/2026la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suomancato assolvimento.5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, c.p.c.Tale motivo, ai limiti dell’ammissibilità, è in ogni caso infondato.La parte sostiene che la sentenza ha violato l’art. 112 c.p.c.,decidendo su differenze di TFR non richieste nei precedenti gradi,e l’art. 115 c.p.c., poiché la controparte non ha fornito prove asostegno di tali differenze.Dallo sviluppo argomentativo dello stesso motivo di ricorso (pag24) emerge invece che la parte aveva espressamente richiesto “ildepauperamento del TFR spettante all’atto di risoluzione delrapporto di lavoro”.5.1. Tale richiesta di danno è chiaramente sufficiente acomprendere ovvero le differenze di TFR, maturate.
[OSCURATO:PERSONA] ha condannato l'Istituto al risarcimento dei dannicommisurati alle retribuzioni non corrisposte limitatamente allesole voci stipendiali fisse ed alle differenze di TFR dovute inrelazione al periodo di interesse -dal 5.12.2003 al 1.07.2005-,limitando la condanna alle “voci stipendiali fisse e al TFR maturatosino al saldo”.La decisione si è quindi mantenuta nel perimetro logico delledomande risarcitorie avanzate, valutate in connessione con i fattiallegati; la liquidazione del TFR rientra nei danni patrimoniali daperdita del rapporto di lavoro (Cass. n. 17013/2018;Cass. n. 13968/2021).Non può quindi fondatamente prospettarsi il vizio di extrapetizione, considerato che il vizio di ultra o extra petizione ricorrequando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettividell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvNeudmiemro reegnisttroo generale 21153/2021Numero sezionale 1607/2026diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppureNumero di raccolta generale 11680/2026(petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese odelle eccezioni fatte valere dai contraddittori(n. 34063 del 24/12/2025).5.2. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., èsufficiente rammentare che essa ricorre ove il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissatada tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. ( Cass. n. 26739/2024cit.). Deduzioni che non ricorrono nel caso di specie.6. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, come da dispositivo che segue.La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità che liquida in favore della parte resistente incomplessivi euro 3500,00, oltre euro 200,00 per esborsi oltre 15%spese generali ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per ilricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26 marzo 2026Numero registro generale 21153/2021La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 11680/2026Gabriella MarcheseData pubblicazione 29/04/2026Numero registro generale 21153/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 11680/2026Data pubblicazione 29/04/2026